Sebbene il diritto alla difesa tecnica non debba necessariamente essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale, questa Corte ne ha riconosciuta l’essenzialità, a prescindere dalla natura del procedimento, proprio quando è incisa la libertà personale (sentenze n. 222 del 2004, n. 74 del 1973, n. 168 del 1972, n. 69 del 1970 e n. 53 del 1968).
E poiché il trattamento sanitario coattivo, per come disciplinato dall’art. 35, commi primo e secondo, della legge n. 833 del 1978, incide sulla libertà personale, anzi sul suo nucleo primario, la libertà fisica, la mancata previsione della difesa tecnica determina certamente un vulnus alla garanzia costituzionale del diritto di difesa



