riconoscimento del titolo di “pielegnarka” (infermiere) al superamento di una misura compensativa.
01/02/2017 n. 270 - Sez II
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso la sig.ra R Rha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale in data 6.06.2012 con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo di “pielegnarka” (infermiere) al superamento di una misura compensativa.
Con relazione del 22.04.2013 il Ministero della Salute ha riferito sulla vicenda, rilevando come il titolo infermieristico conseguito nel 1976 in Polonia e riconosciuto in Germania nel 1981, è stato sottoposto ad esame da parte dell’apposita Conferenza di Servizi che ha riscontrato una carenza formativa in termini di ore di studio e di contenuti, rispetto al percorso formativo italiano.
Aggiunge che in base alla vigente normativa – L. n. 39/1990 e DM n. 174/1991 – l’esercizio dell’attività infermieristica da parte di un cittadino extracomunitario è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e per queste ragioni è stata disposta l’attribuzione di una misura compensativa ai fini del riconoscimento del titolo.
Conclude per l’infondatezza ed il conseguente rigetto del ricorso.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la questione del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, non è nuova a questo consesso che si è costantemente espresso nel senso dell’ampia discrezionalità tecnica degli organi ministeriali, circa l’equiparabilità dei titoli professionali conseguiti all’estero a quelli previsti dalla normativa statale e ciò, segnatamente, nella materia sanitaria.
Nella specie la verifica svolta dall’Amministrazione ha consentito di appurare che il percorso di studi compiuto dalla ricorrente non era idoneo – ore di studio e contenuti del corso formativo – a fornire un grado di cognizioni culturali e tecniche corrispondenti a quelle richieste dall’ordinamento nazionale per l’esercizio della professione infermieristica.
Ne discende che il provvedimento assunto dal Ministero appare legittimo e il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.