il genitore obbligato a versare il mantenimento può versarlo al figlio maggiorenne non economicamente indipendente solo in presenza di un'autonoma domanda di quest'ultimo

01/04/2020 n. 393 - TRIBUNALE PISA

E’ pacifico in giurisprudenza che solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore a percepire il relativo assegno dimostrando tale domanda la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al mantenimento.

Infatti il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento del figlio.

In data 29.12.16 XXXX notificava a YYYY Atto di precetto dell’importo di € 20.138,38, di cui € 19810,08 in linea capitale, oltre interessi, non avendo, quest’ultimo, provveduto al pagamento del contributo di mantenimento come disposto nel verbale delle condizioni di separazione all’udienza dell’11.11.08 omologato dal Tribunale di Pisa (indicato in € 330,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo ISTAT) per il periodo dal gennaio 2012 al dicembre 2016 inclusi), nonché le somme previste nel punto 4 del citato verbale e pari ad € 3.000,00 ad eccezione della prima rata. Stante il mancato adempimento nonostante la notifica dell’atto di precetto XXXX, notificava in data 25.01.17 a YYYY, atto di pignoramento presso terzi all’Inps.

In data 13.03.17, in sede di udienza fissata per l’assegnazione del credito del terzo pignorato, YYYY depositava ricorso in opposizione all’esecuzione. A sostegno delle proprie ragioni YYYY fondava la propria opposizione sui seguenti motivi: A) estinzione dell’obbligazione di pagamento dell’importo di € 2.500,00 di cui al punto 4 dell’accordo di separazione; B) prescrizione quinquennale del credito di € 2.500,00; C) estinzione dell’obbligazione di pagamento del contributo di mantenimento da gennaio 2012 a dicembre 2016.

Il G.E. rimetteva gli atti al Giudice Coordinatore per la decisione sulla citata opposizione.

Con provvedimento del 17.03.17 il Giudice Dott. Omissis, sospendeva interinalmente la procedura esecutiva e fissava udienza per la discussione.

Con ordinanza fuori udienza del 31.07.17 il Dott. Omissis, confermava la sospensione della procedura esecutiva, concedendo il termine di 90 giorni per l’introduzione della causa di merito .

Nel termine assegnato XXXX introduceva il giudizio di merito ed iscriveva nei termini la causa di opposizione al n. RGC 4884/2017 con udienza fissata per il giorno 08/03/2018 innanzi al Dott. Omissis.

Anche YYYY introduceva il giudizio di merito iscritto al n. RGC 4948/2017, con udienza 30/04/2018, poi rinviata al 3/05/2018 sempre innanzi al Dott. Omissis.

Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo Giudice Onorario.

Le due cause identiche, soggettivamente ed oggettivamente, venivano riunite in corso di giudizio, quindi venivano concessi i termini ex art.183 Vi c cpc.

Parte XXXX nella memoria ex art.183 VI c cpc n. 1 rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

1) respingere l’opposizione al precetto e all’esecuzione promossa dal sig. YYYY in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa dell’atto di citazione nel giudizio di merito; con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.

Mentre YYYY nella memoria ex art 183 VI cpc n.1 rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Pisa adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito ed in via principale;

a) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l’inesistenza sia nell’an che nel quantum del credito vantato dalla convenuta Sig.ra XXXX., afferente il mantenimento del figlio JJJJ e, per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto per alcun titolo e/o ragione dal Sig. YYYY alla sig.ra XXXX;

Con ordinanza resa fuori udienza in data 23.7.2019 non venivano ammesse le prove orali richieste e quindi la causa veniva rinviata all’udienza del 3 dicembre 2019 per la precisazione delle conclusioni.

Quindi le parti concludeva entrambe in via istruttoria per l’ammissione delle prove orali, nel merito come da memoria ex art.183 Vi c cpc n.1

DIRITTO 
E’ pacifico in giurisprudenza che solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore a percepire il relativo assegno dimostrando tale domanda la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al mantenimento.

Infatti il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento del figlio.

Nella presente causa nessuna domanda è stata formulata da parte del figlio per ricevere il mantenimento in maniera diretta è evidente, pertanto, che YYYY deve provvedere al mantenimento del proprio figlio corrispondendo direttamente la somma alla madre.

Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione si rileva come la prescrizione decorra da ogni singola spesa effettuata e il termine è quello decennale non vertendosi in materia di alimenti ma di regresso in materia di obbligazioni solidali.

Per quanto riguarda, invece, l’avvenuta estinzione dell’obbligazione da parte di YYYY si rileva come le ricevute prodotte da controparte a firma del figlio relative al versamento di somme denari risultano essere relative al periodo successivo a quello di cui alla notifica dell’atto di precetto de quo per cui è causa. Il Be non è riuscito a provare documentalmente che le somme richieste nell’atto di precetto erano state già effettivamente corrisposte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa. Natura della controversi e attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX, contro YYYY, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) RESPINGE l’opposizione a precetto e all’esecuzione:

2) condanna YYYY a rifondere le spese processuali, che liquida in complessivi € 3782,48, di cui € 3.500,00 per compensi, € 282,48 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Pisa il 23/03/2020

IL GIUDICE ONORARIO

dott.ssa Rossana Ciccone