giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa: determinazione e criteri

03/05/2013 n. 10298 - civile sez unite

ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: in tema di attività negoziale della Pubblica Amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo, (in senso conforme cfr. altresì Cass. S.U. (ordinanza) 10 luglio 2012 n. 11512).

PREMESSO IN FATTO

La Regione Calabria ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione esponendo:

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., notificato In data 24 ottobre 2011, la Casa Protetta per Anziani “Madonna del Rosario” aveva chiesto al Tribunale di Catanzaro la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 184.143,89, pari al 50% del costo delle prestazioni (servizi residenziali socio assistenziali ad anziani) erogate, quale struttura privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo 1 gennaio 2010 – 30 settembre 2010.

2. La Regione si era costituita in giudizio deducendo, in particolare, l’invalidità del contratto stipulato fra la Casa Protetta per Anziani e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, sul quale si fonda la pretesa della ricorrente nei confronti della Regione. La suddetta invalidità derivava sostanzialmente, ad avviso della Regione, dall’omessa effettuazione della procedura ad evidenza pubblica per la determinazione del soggetto col quale l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto.

3. Successivamente, in sede di deposito di note illustrative autorizzate, la casa di cura ricorrente aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cognizione della suddetta eccezione di invalidità del contratto.

4. La Regione Calabria ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale ha chiesto la conferma della giurisdizione del giudice ordinario.

5. La Casa Protetta per Anziani “Madonna del Rosario” non ha svolto difese.

6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. La presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

8. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. (ordinanza) 5 aprile 2012 n. 5446), pronunciando in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame (regolamento preventivo di giurisdizione in controversia concernente l’invalidità di un contratto stipulato da una casa di cura privata con una Azienda sanitaria provinciale per omessa effettuazione della procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente) hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: in tema di attività negoziale della Pubblica Amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo, (in senso conforme cfr. altresì Cass. S.U. (ordinanza) 10 luglio 2012 n. 11512).

9. Pertanto, in applicazione del suddetto principio, che in questa sede deve essere pienamente ribadito deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia. Ed infatti la Regione ha dedotto l’invalidità del contratto di affidamento di servizi sanitari, in relazione al quale la Casa Protetta per Anziani “Madonna del Rosario” ha formulato la domanda di pagamento della somma indicata in narrativa, sul rilievo dell’omessa effettuazione della procedura ad evidenza pubblica per la determinazione del soggetto col quale l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto.

10. Le parti vengono pertanto rimesse dinanzi al Tribunale di Catanzaro che provvederA’ anche per le spese del regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro anche per le spese del regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013