Commissione centrale- elezioni- convocazione- avviso di convocazione- svolgimento operazioni elettorali- omonimia tra iscritti nell'albo
12/11/2007 n. 49 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
Non vi è violazione dell’art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e dell’art. 14, comma 2, del DPR n. 221/1950 laddove l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale – trasmesso agli iscritti tramite posta prioritaria, come consentito dalle novità introdotte in materia dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge 80/2005 – risulti completo di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell’art. 14 del DPR n. 221, ossia l’indicazione dei membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché, per ciascun giorno, l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni
Non sussiste nullità delle operazioni elettorali, in relazione alle norme introdotte dal decreto-legge n. 35/2005, che ha previsto l’onere di avviso della convocazione dell’assemblea elettorale anche mediante annuncio sul sito internet della Federazione nazionale, laddove si riscontri una divergenza con l’avviso trasmesso agli iscritti per via cartacea, in quanto i due avvisi non debbono essere identici. Va ricordato, in proposito, l’orientamento della Corte di Cassazione (Sez. un. n. 7344/1998) secondo il quale eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali, ove sussistenti, non inficiano i risultati salvo che non siano state sanzionate dal legislatore con la nullità, ovvero impediscano l’autenticità delle scelte degli elettori, dovendo così distinguersi la nullità dalla mera irregolarità
È infondato il gravame con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del DPR n. 570/1960 per annullamento delle schede votate in favore di un iscritto in quanto mancanti dell’indicazione della data di nascita dello stesso. Tale indicazione è, infatti, necessaria quando vi sia una omonimia nelle liste presentate. Ciò tanto più ove la necessità di indicare anche la data di nascita del candidato, pena l’annullamento delle schede, sia stata evidenziata nell’avviso di convocazione e all’interno delle cabine elettorali. È bensì vero che, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, dec. 14 dicembre 1999), il voto deve essere ritenuto valido ogni qualvolta sia possibile accertare in concreto la volontà effettiva dell’elettore ma, nel caso in cui vi siano colleghi aventi generalità simili o addirittura omonimi, tale volontà non può essere concretamente ed effettivamente accertata
È infondato il ricorso con cui si lamenta nullità assoluta e insanabile delle operazioni elettorali per presenza, nelle urne, di numero di schede superiore al numero dei votanti, se – per mero errore materiale – alcune schede riguardanti le operazioni elettorali del Collegio dei revisori dei conti siano state inserite (e successivamente annullate per garantire l’integrità e la correttezza delle operazioni di scrutinio) nelle urne relative alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo.
La Commissione Centrale si è in precedenza pronunciata su vicende analoghe (decisioni nn. 90 e 91 del 2002; dec. 19 maggio 2003 n. 34), ritenendo legittimo l’annullamento di una scheda di un colore inserita in una busta di colore diverso. Inoltre, il Consiglio di Stato (sez. V, dec. 25 ottobre 1999 n. 1708 e 15 settembre 2001 n. 4830), ha affermato che non possono comportare annullamento delle operazioni elettorali mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto
È infondato il morivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità dell’assemblea elettorale perché presieduta da soggetto non competente, si ricorda quanto stabilito dall’art. 2, ultimo comma, del d. lgs. n. 233/1946 secondo il quale “il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente”; pertanto, è pienamente legittimo l’avvicendamento tra Presidente e vice Presidente, rientrando istituzionalmente nelle funzioni vicarie di quest’ultimo la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento