esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)
12/11/2007 n. 52 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
In sede di valutazione della responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Albo, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito disciplinare di agevolare l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, è necessario e sufficiente il requisito della colpa, sotto il profilo della culpa in vigilando, che risiede nel comportamento negligente del medico il quale non abbia adottato le misure idonee ad evitare che possano sorgere equivoci da parte degli utenti circa i soggetti legittimamente autorizzati a compiere atti medici.
Il sanitario deve adoperare la massima cautela e diligenza soprattutto in ragione del contesto di fatto, quale è quello di un ambulatorio di proprietà dell’odontotecnico, frequentato anche dal figlio del titolare, prossimo alla laurea in odontoiatria. Come già osservato in precedenti pronunzie della Commissione Centrale (ad es., dec. 8 maggio 2002, n. 45), anche l’omissione degli oneri di sorveglianza integra l’ipotesi di agevolazione d’esercizio abusivo della professione. A tal fine, occorre aver rilievo alle specifiche circostanze poste dalla commissione disciplinare alla base della propria decisione, circostanze che vanno considerate nel loro complesso, al fine di ricostruire il quadro dei rapporti tra l’odontoiatra e coloro che hanno esercitato abusivamente la professione
Come da costante orientamento della Commissione Centrale, è sempre sanzionabile la condotta del sanitario che, nell’adempimento delle proprie mansioni, non osservi le norme giuridiche e tecniche che governano la sua attività, ivi comprese quelle stabilite nel Codice deontologico: l’inosservanza di tali norme, dovuta anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare