Mancanze disciplinari- esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)
12/11/2007 n. 55 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
È infondato il ricorso con cui si lamenta la presunta erroneità della sanzione comminata dall’art. 8, comma 1, della legge n. 175/1992, in base al quale i sanitari che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
È infondato il ricorso con cui si lamenta la presunta erroneità della sanzione comminata dall’art. 8, comma 1, della legge n. 175/1992, in base al quale i sanitari che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
È legittimo il provvedimento disciplinare la cui motivazione renda palese l’iter logico su cui si fonda la decisione, essendo individuabili le principali fasi dell’attività istruttoria, i fatti accertati, i comportamenti contestati, il rilevo attribuito ad essi, le disposizioni che si ritengono violate con tali comportamenti e, infine, le disposizioni applicate per l’individuazione e la quantificazione della pena
È infondato il gravame con cui si deduce l’omessa comunicazione dei termini e delle modalità per l’impugnazione del provvedimento, poiché, pur mancando tale indicazione nella lettera di notifica della decisione, tale irregolarità non ha impedito al ricorrente di produrre il gravame in esame. Non è stato pertanto violato il diritto di difesa dell’interessato che, come più volte affermato dalla Commissione Centrale, deve essere assicurato in ogni fase e grado del procedimento disciplinare