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12/11/2007 n. 70 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

Il medico dipendente  o convenzionato con strutture sanitarie pubbliche o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale, evitando di porsi nella condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse personale.

Non si ha violazione degli artt. 30 e 38 del DPR n. 221/1950 e dell’art. 6 della legge 409/1985 per essere presenti in seno al collegio tre membri anziché cinque. Atteso che ai sensi dell’art. 30 del citato DPR “le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente”, la deliberazione è correttamente presa con la presenza della maggioranza dei componenti (3 su 5) e con la maggioranza dei voti

Il medico dipendente  o convenzionato con strutture sanitarie pubbliche o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale, evitando di porsi nella condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse personale. Qualora si verifichi un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale il sanitario deve chiedere l’intervento dell’Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
Non ha quindi scusanti il professionista al quale è riconducibile una scheda di dimissioni ospedaliera in cui venga suggerito di rivolgersi ad un centro convenzionato per eseguire prestazioni specialistiche, non praticabili nell’ospedale pubblico, soprattutto ove gli interventi per i quali si consiglia una struttura privata non appaiano di elevata complessità, bensì rientrino nell’ordinaria attività di qualsiasi studio.
Peraltro, anche se tale scheda fosse invece riconducibile ad una scelta operata dall’Azienda ospedaliera, ragioni di opportunità deontologiche avrebbero dovuto comportare una differente condotta il sanitario, che invece sembra aver contribuito e collaborato con l’Azienda stessa per porre in essere una convenzione con il centro privato, dove tra l’altro vi è in qualità di socio anche sua moglie