esclusione gara test rapidi sierologici covid-19 per carenza documentale - obbligo di soccorso istruttorio
14/07/2020 n. 345 - Piemonte sezione prima - Decreto
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2020, proposto da
Violatech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci n.21;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., Regione Piemonte non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tecna S.r.l., Liondx S.r.l., Tema Ricerca S.r.l., Bio Vascular Group S.r.l., D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A., Dasit S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
in relazione alla procedura d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indetta dalla SCR PIEMONTE S.p.A. per l’affidamento di un “Accordo quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov-2, in campioni di sangue intero, siero o plasma umano, occorrenti agli enti pubblici insistenti sul territorio della Regione Piemonte e nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 (gara 84-2020)”:
- del Verbale della seduta riservata del 23 giugno 2020, nella parte in cui la VIOLATECH in ragione delle valutazioni della Commissione di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare espresse con mail del 23 giugno 2020, veniva esclusa per una asserita inidoneità tecnica del test offerto nonché del prospetto di valutazione – “Allegato 1” al verbale della seduta riservata citato;
- delle valutazioni della Commissione di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte espresse con mail del 23 giugno 2020 – contenuto non conosciuto – in esito alle quali il prodotto offerto dalla ricorrente veniva ritenuto privo della richiesta idoneità tecnica;
- del Verbale della seduta riservata del 23 giugno 2020, nella parte in cui il Responsabile del procedimento ha definito la graduatoria e proposto di aggiudicare l’Accordo quadro alle società indicate in graduatoria;
- della Disposizione del Consigliere Delegato n 231 del 25 giugno 2020 della SCR di approvazione dei verbali delle operazioni di gara e di aggiudicazione dell’Accordo quadro, secondo la graduatoria sopra indicata;
- della Disposizione del Consigliere Delegato n 231 del 25 giugno 2020 della SCR nella parte in cui si confermava l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n. 180 del 20 maggio 2020, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di procedere alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con tutti gli Operatori economici aggiudicatari;
- della comunicazione della SCR S.p.A prot U0005405 del 3 luglio 2020 di conferma delle risultanze di gara e di disposta aggiudicazione;
- ove occorrer possa, del Capitolato Tecnico, ove possa essere interpretato in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nella parte in cui, all’art 4 (REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI), dispone che “Le caratteristiche tecniche minime, così come nel seguito definite, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione dell’Accordo Quadro…”, ciò con riferimento anche ai seguenti requisiti tecnici dei prodotti: “…c) Dichiarazione del tipo di antigene utilizzato (nucleoproteina, spike etc); d) Sensibilità del test non inferiore a 90%; e) Specificità del test non inferiore a 94%; f) Assenza di cross-reattività dichiarata per altri Coronavirus (NL63, 229E, OC43)….”;
- ove occorrer possa, della Lettera d’invito, ove possa essere interpretata in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nella parte in cui: al § 3.1, prevede “…Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nella presente Lettera di invito, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro. Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, stabiliti nel Capitolato ed il concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto propria responsabilità, che i prodotti offerti posseggono i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla gara e di successiva risoluzione dell’Accordo Quadro. Le caratteristiche tecniche, così come definite nel presente Capitolato Tecnico, devono essere possedute dai prodotti offerti a pena di esclusione dalla gara… La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella documentazione di gara”; al § 7.1, prevede “… Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito”, quando sia intesa estendere la previsione alle specifiche tecniche minime; al § 16, prevede, alla lett. (ii), “… (ii) La Documentazione tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena esclusione dalla procedura o risoluzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice” ed, alla lett. (v) Equivalenza, “…le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste l’Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà – insindacabile e motivata – di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dalla concorrente” ciò con riguardo alla menzionata insindacabilità del giudizio; al § 21.1, prevede “…Resta fermo che non saranno emessi ordinativi di fornitura nei confronti di fornitori che avranno proposto prodotti difformi rispetto a quanto previsto dal Capitolato”; al § 23, prevede “…Il Responsabile del procedimento proporrà l’aggiudicazione esclusivamente in favore dei concorrenti che abbiano presentato prodotti rispondenti alle succitate normative” laddove il richiamo alla normativa è alla verifica tecnica della Commissione di esperti Regionali;
- ove occorre possa, della Disposizione del Consigliere Delegato n 208 del 9 giugno 2020 della SCR di indizione e di approvazione degli atti di gara e di tutti gli atti di gara con detta approvati – specificamente le Specifiche tecniche di gara – predisposte dagli di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare e nominati con Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. A14 505 del 27 maggio 2020 e la stessa Determinazione n. A14 505, il Bando di gara pubblicato in GUCE 2020/S-111-269298- il 10 giugno 2020, la lettera d’invito e tutti gli allegati come il Capitolato Tecnico -, ove, possano essere interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non noti al ricorrente, ed in particolare, tra questi, ove medio tempore intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione nonché del relativo contratto, ove stipulato;
PER LA DECLARATORIA
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive fasi di gara nonché di subentro nell’aggiudicazione nelle more intervenuta e nell’esecuzione della fornitura nonché di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.
PER LA CONDANNA
al risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso riguarda una procedura d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov-2, in campioni di sangue intero, siero o plasma umano, occorrenti agli enti pubblici del territorio della Regione Piemonte nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 (gara 84-2020). CIG 8330481265;
Ritenuto che SCR, sentita informalmente, ha fornito in data 14 luglio 2020 documentati chiarimenti, rilevando che “Non è stato presentato il Questionario Requisiti minimi elaborato dalla Stazione Appaltante pertanto, la documentazione tecnica risulta incompleta e carente ai sensi dell’art. 16 BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP 2 della lettera d’invito”;
Considerato che “nonostante la carenza documentale delle risposte-dichiarazioni, richieste obbligatoriamente agli operatori economici con la compilazione del Questionario Requisiti minimi, si è proceduto con l’analitica disamina di tutta la documentazione tecnica presentata dal ricorrente, al fine di rintracciare gli elementi a comprova del rispetto delle caratteristiche minime stabilite all’ art. 4 del Capitolato di gara, le cui risultanze, per ogni singolo elemento oggetto di valutazione, sono state rese note in quanto riportate nel prospetto di idoneità, allegato al verbale della seduta riservata del Seggio di gara del 25 giugno 2020”….
Ritenuto che con riferimento alla dichiarata identità tra il prodotto offerto dalla Violatech Srl e quello di altra concorrente – Bio Vascular Group S.r.l. – quest’ultima impresa – a differenza della ricorrente – ha presentato in sede di offerta uno studio scientifico ad hoc, comprovante la conformità delle specifiche tecniche possedute dal prodotto offerto rispetto a quelle richieste dagli atti di gara, documentazione che non può essere ex se estesa al prodotto proposto da altro operatore economico – considerato peraltro che non si tratta di prodotti di uso consolidato ma frutto di introduzione sperimentale sul mercato, per la diagnosi del COVID-19;
Ritenuto, purtuttavia, che la resistente SCR prima di escludere la ricorrente avrebbe dovuto formulare la richiesta integrativa espressione del principio del soccorso istruttori, di produzione di analoga documentazione alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di cui in epigrafe e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati, limitatamente alla esclusione della ricorrente, ordina alla Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente di un termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto per la produzione di uno studio scientifico ad hoc, comprovante la conformità delle specifiche tecniche possedute dal prodotto offerto rispetto a quelle richieste dagli atti di gara ed in caso di valutazione positiva entro i successivi 5 giorni, riammettere la ricorrente all’accordo quadro nella posizione spettante in relazione al ribasso formulato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 luglio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino il giorno 14 luglio 2020.
Il Presidente
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO