sicurezza pubblica- stranieri- permessi di soggiorno

15/11/2010 n. 8055 -

Ritenuto quanto segue.
1. L’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che sono stati rispettati i termini a difesa della fase cautelare e l’istruttoria è completa, a seguito dell’esecuzione dell’ordine istruttorio impartito con ordinanza collegiale 15 settembre 2010 n. 309.
2. Si può prescindere dall’esame della questione di rito inerente la ritualità della notificazione (fatta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso quella Generale), essendo l’appello infondato nel merito.
3. Il ricorrente, cittadino marocchino, a cui è scaduto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e destinatario di provvedimento di espulsione e di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per non aver richiesto tempestivamente il rinnovo del permesso e per essere destinatario di condanna penale per reati in materia di stupefacenti, dovendo sottoporsi a cure mediche in Italia, invoca o un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 19, d.lgs. n. 286/1998, o per cure mediche ai sensi dell’art. 36, citato d.lgs., o comunque il diritto a permanere in Italia per cure mediche urgenti ai sensi dell’art. 35, d.lgs. citato.
3.1. Nel caso di specie il ricorrente non versa in nessuno dei casi tassativi che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 286/1998.
3.2. L’art. 35 d.lgs. n. 286/1998 non può essere utilmente invocato perché esso si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiorno.
Inoltre nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente non necessita di cure mediche urgenti, ma di terapia riabilitativa, sicché anche sotto tale profilo si esula dall’ambito di applicazione della previsione.
3.3. L’art. 36 d.lgs. n. 286/1998 contempla la possibilità di ottenere un visto di ingresso in Italia e un permesso di soggiorno per cure mediche, subordinandola tuttavia a precisi adempimenti procedurali e all’esibizione di puntuale documentazione probatoria.
Peraltro né con il ricorso di primo grado né con l’atto di appello si invoca un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 36 o si lamenta il mancato esame, da parte dell’Amministrazione, della posizione dell’interessato sotto tale profilo.
Sotto tale profilo, non può imputarsi al provvedimento impugnato di non aver valutato l’istanza di permesso ai sensi del citato art. 36, pena il vizio di ultrapetizione della decisione.
3.4. Alla luce di quanto esposto, l’appello va respinto.
Resta salva la facoltà dell’interessato di presentare all’Amministrazione documentata istanza di permesso di soggiorno ai sensi del citato art. 36.
4. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione appellata.
5. Il Collegio deve anche pronunciarsi sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, avanzata dall’appellante, e sulla quale ha proceduto all’ammissione provvisoria la competente commissione con decreto n. 49 adottato nella seduta del 29 settembre 2010.
Ai sensi dell’art. 14, dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, vale a dire delle norme di attuazione del cod. proc. amm. in vigore dal 16 settembre 2010, la commissione istituita presso gli organi della giustizia amministrativa è competente”per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato”.
L’ammissione definitiva compete pertanto al Collegio decidente.
Il Collegio ritiene di confermare il provvedimento di ammissione, non sussistendo cause di revoca ai sensi dell’art. 136, t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).
Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010
Depositata in segreteria il 15 novembre 2010.