imposte e tasse- irap- ragioniere-commercialista- ammissibilità dell'appello
25/01/2017 n. 1952 - ordinanza sez. VI
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
Il Rag. M. B. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Veneto che il 1° dicembre 2014 ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente contro la sentenza della CTP-Venezia che ha rigettato la domanda della contribuente.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il giudice regionale ha motivato affermando che l’appello non conterrebbe alcuna critica all’operato delle CTP, ma riproporrebbe i motivi presentati in sede di giudizio di primo grado, benché l’art. 53 proc. trib. preveda che per l’ammissibilità dell’appello siano presenti motivi specifici d’impugnazione.
La decisione della CTR si discosta dal principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del Ric. 2015 n. 14391 sez. MT – ud. 10-01-2017 -2- 22/01/2016, Rv. 638624).
Analogo principio di diritto è enunciato anche a parti invertite riguardo all’appello del fisco (Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983; Sez. 5, Sentenza n. 4784 del 28/02/2011, Rv. 616976; Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 16/06/2006, Rv. 591199).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c. con ordinanza che, in forma semplificata, accolga la censura e cassi con rinvio la sentenza impugnata.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Veneto in diversa composizione