Irap medico di generale
25/01/2017 n. 1955 - Cassazione Civile ordinanza sez. VI
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Puglia, sez.Lecce, che il 22 maggio 2014 confermato la sentenza della CTP-Lecce che accolto la domanda del dott. G.M. D.M., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere l’annullamento della cartella di pagamento dell’IRAP non versata (2003). Il contribuente non spiega attività difensiva. La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3; cod. civ., art. 2697) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di una collaborazione part time.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un collaboratore part time, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360/5 cod. proc. civ..
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Nessune statuizione deve essere adottata in punto di spese mancando difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, co.1-quater e co.1-bis, DPR n. 115 del 2002