imposte e tasse- irap- medico di famiglia- medicina di gruppo- no autonoma organizzazione

25/01/2017 n. 1956 - ordinanza sez. VI

FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Veneto che il 15 dicembre 2014 ha riformato la decisione della CTP-Venezia e ha accolto la domanda del dott. M. M., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007.
Il contribuente non si difende.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, art. 2, 3, 8, 27, 36; legge 662/1996, art. 3 co. 144) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in regime di medicina di gruppo.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173) laddove si afferma che In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. Nella specie, però, nulla emerge dal ricorso in quest’ultimo specifico senso, né v’è censura a mente del riformulato art. 360/5 cod. proc. civ..
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Nessuna statuizione va adottata in punto di spese mancando difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, co.1-quater e co.1-bis, DPR n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017