Sottoscrizione del provvedimento disciplinare

27/03/2008 n. 20 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

È infondato il gravame con cui si deduce illegittimità della decisione in quanto mancante della firma di tutti in componenti della commissione disciplinare. Infatti, va richiamato il principio generale dell’ordinamento – applicabile anche alla fattispecie in esame – secondo il quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e dall’estensore.

È infondato il gravame con cui si deduce illegittimità della decisione in quanto mancante della firma di tutti in componenti della commissione disciplinare. Infatti, va richiamato il principio generale dell’ordinamento – applicabile anche alla fattispecie in esame – secondo il quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e dall’estensore. La disposizione di cui all’art. 47 del DPR n. 221/1950 va pertanto interpretata nel senso che la firma di tutti i componenti del collegio non costituisce requisito la cui inosservanza determini un vizio di legittimità, essendo sufficiente la sola sottoscrizione di tali soggetti, anche per le decisioni delle commissioni disciplinari.

In tal senso la Commissione Centrale si è pronunziata in passato (n. 61/2002), precisando che la norma regolamentare racchiusa nel citato art. 47 deve essere disapplicata in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell’ordinamento, enunciato in conformità alla disciplina generale prevista per le decisioni di natura giurisdizionale, che deve valere, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, qual è il procedimento disciplinare

Deve ritenersi legittima la decisione dell’organo disciplinare che fonda le valutazioni di propria competenza sulle risultanze emerse in sede penale, ove le stesse siano ritenute sufficienti, senza che sia compiuto alcun autonomo accertamento da quest’ultimo. Ciò che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che l’organo di disciplina conduca il proprio ragionamento con criticità e autonomo apprezzamento, competendo esclusivamente a quest’ultimo la valutazione dei fatti sotto il profilo deontologico e professionale

Come da costante orientamento della Commissione Centrale (decisioni nn. 166, 173, 200, 218 e 248/1997, 27/2002 e 126/2007), il dirigente di strutture di assistenza e cura è investito di compiti che trascendono quelli meramente sanitari, estendendosi la sua competenza e i suoi doveri alla vigilanza sul corretto andamento di tutte le attività e delle iniziative che si svolgono nella struttura medesima

I reati di cui un sanitario si rende colpevole, ancorché estranei all’attività professionale medica, costituiscono indubbiamente violazione delle regole deontologiche e comportano un grave danno alla dignità ed al decoro della professione medica