Nella lista di trasparenza delle specialità medicinali equivalenti un farmaco biologico non può essere sostituibile con uno di sintesi

27/09/2023 n. 14298 - Tar Lazio (Sezione Terza Quater)

Se la norma prescrive l’insostituibilità del farmaco biologico con uno similare a maggior ragione questo deve valere con riferimento a un farmaco tradizionale

sul ricorso numero di registro generale 14295 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eli Lilly Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro

Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Teva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Giulia Verusio, Maria Grazia Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Medici in Roma, piazza D’Ara Coeli, 1;

Neopharmed Gentili S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Alessandro Del Bono, rappresentata e difesa, dall’avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso e il suo studio in Roma, Via di Ripetta n. 142;

Italfarmaco S.p.A., non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa sospensiva

– della Lista di trasparenza delle specialità medicinali equivalenti pubblicata dall’AIFA in data 15 novembre 2022, unitamente al relativo comunicato di accompagnamento (doc. 1), nella parte in cui inserisce in essa il raggruppamento teriparatide, la specialità medicinale biologica FORSTEO della ricorrente e i farmaci TERIPARATIDE TEVA e OSEFFYL delle aziende controinteressate;

– degli eventuali atti e documenti formati e/o presi in esame nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del menzionato provvedimento di inserimento in lista di trasparenza, allo stato non conosciuti dalla ricorrente;

– ove occorra, della determinazione AIFA n. 166 del 10 febbraio 2021 e ss.mm.ii., recante “definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 2021 (doc. 2), ivi espressamente inclusi il suo “Allegato 1” e le parti relative ai farmaci autorizzati con procedura “ibrida”, nella misura in cui dovesse ritenersi che tale determinazione consenta l’inclusione in lista di trasparenza dei medicinali di origine biologica come il FORSTEO della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eli Lilly Italia S.p.A. il 10/2/2023:

per l’annillamento

– del parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA nella riunione del 7, 8, 9, 14 e 16 novembre 2022 (doc. 16), conosciuto in data 13 dicembre 2022, all’atto del deposito in giudizio da parte dell’Agenzia resistente, con il quale il predetto organo collegiale, “esaminata l’istruttoria predisposta dagli uffici”, ha “concordato” con la proposta di “considerare identici all’originatore sia i prodotti registrati con base legale generic che il prodotto registrato con hybrid application”, mantenendo invece in “approfondimento l’eventuale inserimento in lista di trasparenza dei prodotti biosimilari” rispetto al farmaco FORSTEO della ricorrente;

– dell’ “istruttoria” richiamata nel suddetto parere della CTS del 7-16 novembre 2022, ignota e non verbalizzata;

– del parere espresso dalla CTS dell’AIFA nella riunione del 4-6 luglio 2022, anch’esso conosciuto in data 13 dicembre 2022, nel corso della quale l’organo collegiale ha avviato e lasciato “in approfondimento” l’argomento relativo all’inserimento in lista di trasparenza del raggruppamento teriparatide (doc. 16);

– dell’aggiornamento della lista di trasparenza pubblicato dall’AIFA in data 16 gennaio 2023, nella parte in cui iscrive un nuovo medicinale, avente denominazione PATRIDE, all’interno del raggruppamento teriparatide, oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

– della Lista di trasparenza delle specialità medicinali equivalenti pubblicata dall’AIFA in data 15 novembre 2022, unitamente al relativo comunicato di accompagnamento (doc. 1), nella parte in cui inserisce in essa il raggruppamento teriparatide, la specialità medicinale biologica FORSTEO della ricorrente e i farmaci TERIPARATIDE TEVA e OSEFFYL delle aziende controinteressate;

– degli eventuali atti e documenti formati e/o presi in esame nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del menzionato provvedimento di inserimento in lista di trasparenza;

– ove occorra, della determinazione AIFA n. 166 del 10 febbraio 2021 e ss.mm.ii., recante “definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali” (doc. 2), ivi espressamente inclusi il suo “Allegato 1” e le parti relative ai farmaci autorizzati con procedura “ibrida”, nella misura in cui dovesse ritenersi che tale determinazione consenta l’inclusione in lista di trasparenza dei medicinali di origine biologica come il FORSTEO della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Teva Italia S.r.l. e di Neopharmed Gentili S.p.A. e di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente – azienda farmaceutica titolare dei diritti di commercializzazione in Italia relativi, tra gli altri, alla specialità medicinale di origine biologica FORSTEO (teriparatide), sequenza peptidica 1-34 del paratormone umano (PTH), prodotta in Escherichia Coli mediante la tecnologia del DNA ricombinante – ha impugnato la Lista di trasparenza delle specialità medicinali equivalenti pubblicata dall’AIFA in data 15 novembre 2022, unitamente al relativo comunicato di accompagnamento, nella parte in cui inserisce in essa il raggruppamento teriparatide, la specialità medicinale biologica FORSTEO della ricorrente e i farmaci TERIPARATIDE TEVA e OSEFFYL delle aziende controinteressate.

In particolare, deduce la ricorrente che tale specialità medicinale è indicata nel trattamento dell’osteoporosi ed è classificata nella c.d. classe A) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993, tra i prodotti essenziali nella cura delle più gravi patologie.

Negli ultimi anni, sono state autorizzate all’immissione in commercio alcune specialità medicinali biosimilari rispetto al FORSTEO: ossia medicinali “simili” al prodotto biologico di riferimento (il FORSTEO, appunto), registrati secondo l’apposita procedura prevista dall’articolo 10(4) della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario per le specialità medicinali per uso umano.

Si tratta, in particolare, delle specialità medicinali aventi denominazione commerciale: MOVYMIA, classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 510/2019; TERROSA, classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 334/2020; e, da ultimo, LIVOGIVA, classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 241/2021.

Sempre negli ultimi anni, è stato avviato un procedimento di AIC relativo a un’ulteriore specialità medicinale a base di teriparatide, denominata TERIPARATIDE TEVA la quale, a differenza di quelle sopra menzionate, non è un biosimilare rispetto al FORSTEO, né a monte un farmaco di origine biologica, bensì un medicinale tradizionale a sintesi chimica, ottenuto mediante tecniche completamente differenti da quelle proprie dei medicinali biologici, registrato con procedura decentrata “ibrida” ai sensi dell’articolo 10(3) della succitata direttiva 2001/83/CE.

Il 15 novembre 2022, l’AIFA ha inserito in lista di trasparenza il raggruppamento teriparatide, il medicinale biologico originator FORSTEO, il prodotto TERIPARATIDE TEVA e un altro farmaco a sintesi chimica denominato OSEFFYL, entrato in commercio nel mese di marzo 2021.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 11-quater, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 347/2001. Violazione del principio di non sostituibilità automatica dei medicinali biologici. Eccesso di potere per contraddittorietà con i contenuti del Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. 2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 15, co. 11-quater, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Violazione dell’art. 32 Cost. e del principio della continuità terapeutica dei pazienti in trattamento con il medicinale FORSTEO. 3. Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio di tutela della concorrenza. 4. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni dell’Agenzia resistente. 5. Violazione del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 33, del d.l. 269/2003. Violazione dei principi della buona fede e del legittimo affidamento. 6. In via subordinata. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del decreto legge n. 347/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai contenuti della determinazione AIFA n. 166/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. 7. In via subordinata. Violazione del principio del giusto procedimento amministrativo, aperto alla partecipazione dei soggetti chiaramente controinteressati. Violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.

Sostiene la ricorrente:

– che i medicinali di origine biologica come il FORSTEO non possono essere assoggettati al meccanismo di sostituibilità automatica delle prescrizioni disciplinato dall’art. 7 del d.l. n. 347/2001;

– che i processi produttivi dei medicinali di origine biologica sono così complessi da non poter essere trasferiti da un laboratorio ad un altro, contribuendo a determinare l’unicità del prodotto;

– che nel Secondo Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari, si dichiara, che “la scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore”;

– che l’inserimento in lista di trasparenza del medicinale FORSTEO realizza una diretta e chiara violazione anche del principio della continuità terapeutica dei pazienti in trattamento con un determinato medicinale biologico;

– che i pazienti che si trovano in cura con il medicinale biologico FORSTEO non hanno più diritto alla continuità terapeutica. Al contrario, vengono costretti a subire un cambio forzato di terapia da parte del farmacista, a prescindere dal parere del medico, a meno che non paghino, ogni volta, il differenziale di prezzo di 42,27 euro su ciascuna confezione;

– che il prodotto biologico originator FORSTEO viene inserito in lista di trasparenza e assoggettato insieme ai medicinali delle aziende controinteressate ai meccanismi di sostituzione automatica delle prescrizioni e limitazione del prezzo di rimborso SSN di cui al citato articolo 7 del d.l. n. 347/2001. Di contro, i medicinali biosimilari rispetto al FORSTEO, aventi denominazione commerciale MOVYMIA, TERROSA e LIVOGIVA, continuano a beneficiare di un rimborso integrale da parte del SSN e a ottenere, tra l’altro, l’esclusione dal predetto meccanismo di sostituibilità automatica delle prescrizioni che invece viene illegittimamente applicato a scapito del solo prodotto originator;

– che l’inserimento in lista di trasparenza ha, quindi, alterato completamente le dinamiche concorrenziali creando una suddivisione del tutto illogica tra i medicinali che assumono a propria base il medesimo principio attivo teriparatide, alcuni dei quali diventano automaticamente sostituibili, in difetto dei relativi presupposti, e altri no;

– che l’inserimento in lista di trasparenza è viziato da eccesso di potere anche per l’evidente contraddittorietà che lo caratterizza rispetto alle precedenti determinazioni assunte dall’Amministrazione;

– che per effetto dell’impugnato inserimento in lista di trasparenza il prezzo ha subito una modificazione unilaterale al ribasso da parte dell’Amministrazione resistente;

– che è mancata del tutto una verifica “in ordine all’effettiva sostituibilità” del medicinale TERIPARATIDE TEVA con i medicinali delle aziende controinteressate;

– che non risulta che la CTS abbia valutato le criticità di carattere tecnico-scientifico che la ricorrente aveva sottoposto all’attenzione dell’AIFA nella lettera del 13 febbraio 2018, nell’expert opinion a firma del Prof. Pierluigi Navarra e nella successiva nota del 12 aprile 2021;

– che aveva infatti evidenziato che i trial clinici riportati nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto della controinteressata Teva (sez. 5.1, proprietà farmacodinamiche/efficacia clinica) non sono stati condotti in maniera indipendente, come sarebbe dovuto avvenire ai sensi delle disposizioni e delle linee guida europee che disciplinano la procedura ibrida, bensì meramente copiati e incollati dal dossier del medicinale FORSTEO della ricorrente;

– che l’Amministrazione aveva sicuramente il dovere di coinvolgere attivamente la ricorrente nel procedimento, di consentirle di presentare memorie e documenti in tempo utile e soprattutto di tenerne conto nella valutazione e nella motivazione del provvedimento finale.

Si è costituita la controinteressata TEVA eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del verbale della CTS del febbraio 2017, ovvero di un atto presupposto, ricognitivo della puntuale ed approfondita istruttoria svolta dall’Agenzia.

La controinteressata deduce poi che nell’ambito della procedura comunitaria decentrata che ha visto coinvolti la Germania (con l’agenzia regolatoria BfArM) come Stato di Riferimento ed altri 16 paesi europei (e relative agenzie regolatorie) come Stati Interessati, Teriparatide Teva ha superato tutti i test analitici e biologici tesi a valutarne l’identità chimica e la sovrapponibilità dell’attività biologica rispetto all’originatore FORSTEO e che nella parte relativa al rapporto rischio/beneficio del rapporto pubblico di valutazione approvato nel 2017, da tutte le agenzie regolatorie coinvolte nella procedura, si legge: “Teriparatide Teva ha provato di essere analiticamente e funzionalmente comparabile al prodotto di riferimento Europeo Forsteo. Inoltre, la bioequivalenza è stata dimostrata e nessuna preoccupazione sulla sicurezza o l’immunogenicità è emersa dai dati”.

Inoltre, è stato rilevato che tre anni dopo il rilascio dell’AIC con procedura ibrida per il farmaco di Teva, le Autorità regolatorie europee hanno cambiato parere e hanno autorizzato, a marzo del 2020, OSEFFYL, oggi di titolarità di Italfarmaco, un’altra teriparatide sintetica che ha ottenuto l’AIC come farmaco generico di FORSTEO® ai sensi dell’art. 10(1) Direttiva 2001/83/CE.

L’AIFA ha rilevato che il teriparatide rappresenta il primo caso in cui è possibile ottenere il medesimo medicinale sia attraverso procedimenti di sintesi chimica “tradizionale” sia attraverso una procedura “biologica”, ovvero che utilizzi una o più sostanze attive “derivate da una fonte biologica o ottenuti attraverso un processo biologico” e che he l’argomento è stato oggetto di approfondimento da parte della competente Commissione Tecnico Scientifica-CTS già a partire dal luglio 20224.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il parere espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA nella riunione del 7, 8, 9, 14 e 16 novembre 2022, con il quale il predetto organo collegiale, “esaminata l’istruttoria predisposta dagli uffici”, ha “concordato” con la proposta di “considerare identici all’originatore sia i 2 prodotti registrati con base legale generic che il prodotto registrato con hybrid application”, mantenendo invece in “approfondimento l’eventuale inserimento in lista di trasparenza dei prodotti biosimilari” rispetto al farmaco FORSTEO della ricorrente e l’aggiornamento della lista di trasparenza pubblicato dall’AIFA in data 16 gennaio 2023, nella parte in cui inserisce un nuovo medicinale, avente denominazione PATRIDE, nel raggruppamento teriparatide oggetto di causa.

A seguito dei motivi aggiunti si è costituita la Neopharmed Gentili, titolare dell’AIC del medicinale generico PATRIDE, rilevando che l’originator del generico di Neopharmed Gentili è FORSTEO, farmaco commercializzato dall’odierna ricorrente e che per entrambi i medicinali, originator e generico, la sostanza attiva è la medesima: teriparatide.

In particolare, rileva sempre la Neopharmed, che l’unica differenza consiste nel processo di produzione del principio attivo: nel caso di FORSTEO, teriparatide è di origine biologica, prodotta in E. Coli usando la tecnologia del DNA ricombinante (v. RCP FORSTEO, par. 2 “Composizione”, all. 2); il principio attivo di PATRIDE, invece, così come degli altri generici in commercio delle altre controinteressate Teva Italia e di Italfarmaco, è di origine sintetica, ottenuto tramite sintesi chimica di peptidi in fase solida.

La Neopharmed evidenzia che l’art. 15, comma 11-quater, d.l. 95/2012, attiene esclusivamente al rapporto tra farmaci biologici, ma che tale principio di divieto di sostituzione automatica tra un farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ovvero tra biosimilari non è un divieto assoluto di sostituzione tout court, essendo al contrario certamente consentita una valutazione di equivalenza terapeutica caso per caso che superi tale divieto, e comunque non è applicabile, per dato testuale e per ratio, al rapporto tra farmaco biologico e farmaco a sintesi chimica.

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controinteressata, per mancata impugnativa del verbale del CTS di febbraio 2017, posto che è la stessa AIFA a precisare che il provvedimento impugnato con il ricorso principale è stato adottato sulla base di una nuova e autonoma istruttoria, in un differente e autonomo procedimento, poi impugnati dalla ricorrente con i motivi aggiunti.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

La questione oggetto del presente giudizio riguarda la possibilità di inserire nella Lista di trasparenza farmici c.d. biologici con particolare riguardo alla sostituibilità automatica di questi con farmaci tradizionali.

Secondo la definizione dell’AIFA “i farmaci biologici sono medicinali che contengono uno o più principi attivi prodotti o estratti da un sistema biologico. Appartengono alla categoria dei farmaci biologici ormoni, enzimi, emoderivati, sieri e vaccini, immunoglobuline, allergeni, anticorpi monoclonali. Tra i medicinali biologici sono definiti biotecnologici quei farmaci i cui principi attivi sono prodotti tramite le tecnologie del DNA ricombinante, l’espressione controllata di geni codificanti per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, le tecniche utilizzate nella produzione di ibridomi e di anticorpi monoclonali.”.

I farmaci tradizionali (non biologici) sono ottenuti da molecole e reagenti chimici standard, quindi da materiale non vivente tramite reazioni di chimica organica standardizzate e riproducibili grazie alle metodiche analitiche attualmente disponibili; i prodotti biologici sono invece sintetizzati a partire da organismi viventi, mediante tecniche di ingegneria genetica.

I medicinali sintetizzati per via biotecnologica differiscono dalle sostanze attive ottenute tramite metodiche di chimica farmaceutica tradizionale per numerosi aspetti, tra cui, ad esempio, la complessità strutturale, la stabilità del prodotto finale, e la possibilità di differenti modifiche co- e post-traduzionali rilevanti.

Inoltre, mentre i farmaci tradizionali costituiti da piccole molecole sono prodotti tramite sintesi chimica, la maggior parte dei biofarmaci, ottenuti tramite biotecnologie che operano su sistemi viventi (microrganismi o cellule animali), presentano numerosi aspetti di eterogeneità legati alla cellula ospite utilizzata, ai plasmidi impiegati per transfettare/infettare la cellula ospite e per trasferire il gene necessario al fine di indurre l’espressione della proteina voluta, nonché alle condizioni di crescita e fermentazione e alle differenti metodiche di purificazione.

Tutti questi materiali e procedure presentano elementi di unicità e non sono immediatamente trasferibili da un laboratorio ad un altro contribuendo a determinare l’unicità del prodotto.

Peculiarità dei principi attivi biologici è che, a differenza di quelli ottenuti per sintesi chimica, richiedono per la loro caratterizzazione e controllo di qualità non solo una serie di esami fisico-chimico-biologici, ma anche indicazioni sul processo di produzione: la struttura molecolare dipende dal processo (“the product is the process”: cioè il processo produttivo determina l’unicità del prodotto). Ne consegue che la stessa molecola ottenuta da aziende diverse (o dalla stessa azienda in seguito a modifiche di processo) può presentare modificazioni strutturali significative e quindi differenti caratteristiche di sicurezza ed efficacia.

Proprio tale unicità del farmaco biologico comporta la non possibilità di sostituire un farmaco biologico con un suo biosimilare.

L’art. 15 del d.l. 95/2012 sancisce tale impossibilità prevedendo, al comma 11 quater, che “L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze.

Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari”.

La disposizione in questione nulla dice in ordine alla possibilità della sostituibilità tra farmaco biologico e farmaco tradizionale.

Ritiene il Collegio che se la norma prescrive l’insostituibilità del farmaco biologico con uno similare a maggior ragione questo deve valere con riferimento a un farmaco tradizionale.

Infatti, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, la ratio alla base del divieto di sostituzione automatica dei medicinali biologici, risiede nelle caratteristiche di “variabilità intrinseca” che gli stessi presentano.

D’altronde la stessa AIFA ha rilevato, nel Secondo Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari, che i “medicinali biologici differiscono dalle sostanze attive sintetizzate tramite metodiche di chimica farmaceutica tradizionale per molti aspetti … Inoltre, mentre i farmaci tradizionali costituiti da piccole molecole sono prodotti tramite sintesi chimica, la maggior parte dei farmaci biologici, essendo prodotti tramite procedimenti che operano su sistemi viventi (microrganismi o cellule animali), presentano numerosi aspetti di eterogeneità legati alla cellula ospite utilizzata, ai plasmidi impiegati per transfettare la cellula ospite e, quindi, trasferire il gene necessario per indurre l’espressione della proteina voluta, nonché alle condizioni di crescita e fermentazione e alle differenti metodiche di purificazione. Tali processi introducono elementi di differenziazione e non sono immediatamente trasferibili da un laboratorio ad un altro, contribuendo a determinare l’unicità del prodotto. Il processo di produzione di tali farmaci è talmente caratterizzante che si può affermare che “il prodotto è il processo di produzione” (Karson KL., Nature Biotecnol, 2005)”.

In sostanza, la stessa AIFA ha evidenziato come i farmaci biologici sono prodotti “unici”, confermando così la loro non sostituibilità.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.

Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi                    Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO