La mancata chiusura annuale per ferie della farmacia costituisce illecito deontologico

29/11/2010 n. 50 -

La mancata chiusura annuale per ferie costituisce illecito deontologico a norma dell’art. 1, comma due, del relativo Codice, che espressamente dichiara sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e, comunque, qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale. Tale previsione ben si attaglia alla violazione delle norme che regolano il servizio farmaceutico, non rilevando il carattere obbligatorio o meno del piano feriale predisposto dalle Aziende sanitarie locali: anche ove non sussistesse una violazione di legge, sarebbe comunque configurabile un dovere deontologico del sanitario di rispettare tale piano feriale

La Commissione Centrale, in virtù del principio di autonomia che regola il rapporto tra il procedimento disciplinare e quello giurisdizionale, può ritenere di avere elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso e, pertanto, decidere di non accogliere la richiesta del ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare