deontologia farmacista

29/11/2010 n. 51 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

In forza dell’art. 6 del Codice deontologico, è obbligo del farmacista, nel corretto e diligente espletamento della propria professione, acquisire informazioni dettagliate dall’interlocutore, onde valutare con maggiore attenzione il caso sottopostogli, tanto più se il farmaco in questione non è soggetto a prescrizione medica e, pertanto, potrebbe essere immediatamente consegnato al richiedente. Il fatto che l’utente a cui venga rifiutata la vendita del farmaco acquisti poi il medesimo farmaco in un’altra farmacia dimostra come l’unica conseguenza del comportamento del farmacista, che esprima il suo parere senza neanche curarsi di avere un contatto diretto con il richiedente, sia quella di ritardare il legittimo acquisto di un farmaco, ancor più grave ove si versi in una situazione di urgenza

È infondato il motivo di impugnazione relativo all’illogicità ed all’illegittimità della motivazione ed alla omessa indicazione dei motivi inerenti l’entità della sanzione, qualora il provvedimento disciplinare appaia motivato in modo esauriente con l’esposizione delle ragioni sulle quali è fondato e dalle quale ben si può cogliere l’iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione della decisione da parte della commissione ordinistica