deontologia-- procedimento- audizione preliminare

29/11/2010 n. 52 - Commissione Centrale Professioni Sanitaria

È fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata audizione del sanitario, qualora dall’esame degli atti si evidenzia che nella seduta è stata deliberata l’apertura del procedimento disciplinare senza la previa audizione dell’interessato. L’incombente richiesto dall’art. 39 del DPR n. 221/1950 impone siffatto passaggio preliminare onde consentire il contraddittorio con il sanitario rispetto a fatti di rilevanza disciplinare di cui l’Ordine o Collegio sia venuto a conoscenza, prima che venga instaurato il giudizio disciplinare. L’assenza di detto incombente importa la nullità dell’intero procedimento e di tutti gli atti conseguenti