deontologia- albo professionale- medico- mancanze disciplinari- contestazione degli addebiti - tariffe minime

29/11/2010 n. 59 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

L’intervento del c.d. decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione.

L’intervento del c.d. decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando – in assenza di parametri certi – la funzione di vigilanza degli Ordini professionali. Questi, infatti, devono individuare criteri ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quello dell’effettuazione della prestazione ad un prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard quantificati da uno studio indicativo della Federazione nazionale.
Tuttavia, alle prestazioni rese a prezzi inferiori non va automaticamente ricollegata una fattispecie di illecito disciplinare: diversamente, si rischierebbe di reintrodurre artificiosamente, nella sostanza, le tariffe minime eliminate dalla legge.

Si può ritenere, quindi, che il provvedimento disciplinare non è supportato da sufficienti elementi istruttori quando non è provata la circostanza che i costi delle prestazioni erogate sono superiori al prezzo richiesto dal sanitario, né che la qualità della prestazione ne risente.

Altre circostanze di cui va tenuto conto comprendono l’effetto distorsivo di gare promosse da una pubblica amministrazione che, nell’invito a presentare preventivi, non prendano in considerazione i parametri previsti dal regolamento emanato dallo stesso ente per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ma utilizzino un unico criterio per l’aggiudicazione della gara, consistente nello stabilire il numero massimo degli interventi operatori, senza nessuna valutazione preventiva per individuare gli elementi minimi per applicare un prezzo-base tale da garantire che gli interventi stessi siano effettuati con le garanzie necessarie per assicurare il benessere del paziente nonché il decoro e la dignità professionale degli operatori. Questa limitazione può determinare la presentazione di preventivi di spesa inferiori al costo indicato come quello minimo dallo studio