Se nella lettera di contestazione degli addebiti viene fatto riferimento all’art. 3 C.d. e agli stessi fatti oggetto di un procedimento penale conclusosi con la condanna del sanitario (sia pure con sentenza di patteggiamento), non vi è dubbio che già in sede di audizione preliminare il ricorrente sia pienamente a conoscenza delle circostanze di fatto che gli vengono imputate e sulle quali lo si chiama a chiarimenti
deontologia- albo professionale- medico- mancanze disciplinari- contestazione degli addebiti - tariffe minime
29/11/2010 n. 59 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
L’intervento del c.d. decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l’esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione.
La mancata chiusura annuale per ferie della farmacia costituisce illecito deontologico
29/11/2010 n. 50 -
La mancata chiusura annuale per ferie costituisce illecito deontologico a norma dell’art. 1, comma due, del relativo Codice, che espressamente dichiara sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e, comunque, qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale. Tale previsione ben si attaglia alla violazione delle norme che regolano il servizio farmaceutico, non rilevando il carattere obbligatorio o meno del piano feriale predisposto dalle Aziende sanitarie locali: anche ove non sussistesse una violazione di legge, sarebbe comunque configurabile un dovere deontologico del sanitario di rispettare tale piano feriale
La Commissione Centrale, in virtù del principio di autonomia che regola il rapporto tra il procedimento disciplinare e quello giurisdizionale, può ritenere di avere elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso e, pertanto, decidere di non accogliere la richiesta del ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare
deontologia-- procedimento- audizione preliminare
29/11/2010 n. 52 - Commissione Centrale Professioni Sanitaria
È fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata audizione del sanitario, qualora dall’esame degli atti si evidenzia che nella seduta è stata deliberata l’apertura del procedimento disciplinare senza la previa audizione dell’interessato. L’incombente richiesto dall’art. 39 del DPR n. 221/1950 impone siffatto passaggio preliminare onde consentire il contraddittorio con il sanitario rispetto a fatti di rilevanza disciplinare di cui l’Ordine o Collegio sia venuto a conoscenza, prima che venga instaurato il giudizio disciplinare. L’assenza di detto incombente importa la nullità dell’intero procedimento e di tutti gli atti conseguenti
Discrezionalità organo disciplina
29/11/2010 n. 49 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
Qualora i fatti contestati al ricorrente come aggravanti attengono ai rapporti di lavoro tra il ricorrente e il suo superiore, essi non possono essere considerati dall’ Ordine, in quanto di per sé suscettibili, semmai, di autonomo apprezzamento da parte della ASL competente, essendo relativi a violazioni di direttive del superiore in merito all’ applicazione del tariffario regionale (aspetto questo che emerge, peraltro, nella stessa decisione impugnata). Quanto sopra, naturalmente, va ad incidere sulla quantificazione della sanzione da applicare, in quanto quelle circostanze, senz’altro attinenti al rapporto di servizio, non devono essere considerate come aggravanti e quindi non devono essere valutate tout court sul piano della determinazione della sanzione.
È infondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dell’art. 39 del DPR n. 221/1950, con particolare riferimento alle norme poste a tutela dal diritto di difesa, se risulta agli atti che non solo gli addebiti principali ma anche successive circostanze aggravanti hanno formato oggetto di contestazione in apposita comunicazione, dando così modo all’ interessato di potere, nei termini di legge, formulare controdeduzioni scritte e chiedere di essere sentito anche in relazione alle predette circostanze.
L’organo di disciplina, nella discrezionalità del proprio convincimento, ben può ritenere credibile la testimonianza resa da un teste soprattutto nel momento in cui l’istruttoria compiuta dall’ Ordine viene utilizzata ai fini del convincimento della credibilità delle teste, anche se il ricorrente nega quanto affermato dal teste medesimo. Al riguardo, in base al costante orientamento della Commissione Centrale, è da ritenere che, in difetto di specifica normativa al riguardo, i testi non devono essere messi a confronto con il soggetto incolpato.
deontologia farmacista
29/11/2010 n. 51 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
In forza dell’art. 6 del Codice deontologico, è obbligo del farmacista, nel corretto e diligente espletamento della propria professione, acquisire informazioni dettagliate dall’interlocutore, onde valutare con maggiore attenzione il caso sottopostogli, tanto più se il farmaco in questione non è soggetto a prescrizione medica e, pertanto, potrebbe essere immediatamente consegnato al richiedente. Il fatto che l’utente a cui venga rifiutata la vendita del farmaco acquisti poi il medesimo farmaco in un’altra farmacia dimostra come l’unica conseguenza del comportamento del farmacista, che esprima il suo parere senza neanche curarsi di avere un contatto diretto con il richiedente, sia quella di ritardare il legittimo acquisto di un farmaco, ancor più grave ove si versi in una situazione di urgenza
È infondato il motivo di impugnazione relativo all’illogicità ed all’illegittimità della motivazione ed alla omessa indicazione dei motivi inerenti l’entità della sanzione, qualora il provvedimento disciplinare appaia motivato in modo esauriente con l’esposizione delle ragioni sulle quali è fondato e dalle quale ben si può cogliere l’iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione della decisione da parte della commissione ordinistica
E' legittima la sanzione per prescrizione incongrua di farmaci
28/03/2008 n. 36 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
È legittima la sanzione irrogata per la spedizione di ricette relative a medicinali di prima tabella con prescrizione di metadone cloridrato per un dosaggio di cura superiore ad otto giorni, in violazione dell’art. 43, comma 3, del DPR n. 309/1990, e dell’art. 119 del TULLSS n. 1265/1934
deontologia rifiuto iscrizione per errata valutazione dei precedenti penali
28/03/2008 n. 41 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
Correttamente il ricorrente lamenta che la decisione del Collegio ha trascurato la distinzione tra le sentenze penali per cui è stabilita la non menzione nel certificato del casellario giudiziale dalle ipotesi in cui detta menzione è prevista.
Mancanze disciplinari disciplinari procedimento contestazione degli addebiti
28/03/2008 n. 35 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
La legittimità dell’atto di contestazione degli addebiti deve essere valutata in relazione alla effettiva possibilità dell’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa. Non è necessario quindi che tale atto contenga una minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all’incolpato di fornire opportune giustificazioni
Sottoscrizione del provvedimento disciplinare
27/03/2008 n. 20 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie
È infondato il gravame con cui si deduce illegittimità della decisione in quanto mancante della firma di tutti in componenti della commissione disciplinare. Infatti, va richiamato il principio generale dell’ordinamento – applicabile anche alla fattispecie in esame – secondo il quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e dall’estensore.