MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 308/19 pubblicata in data 1.3.2019, il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sul ricorso depositato il 17.02.2014 da XXXX, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere alla madre l’assegno di mantenimento in favore dei figli con decorrenza dal mese di febbraio 2019, con la condanna della ricorrente a rifondere a favore del resistente le spese di lite, atteso il rigetto delle sue istanze accessorie alla pronuncia di status.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.6.2019, ha proposto appello YYYY, chiedendo la parziale riforma della sentenza, limitatamente al capo 2) della decisione, con esclusivo riferimento alla decorrenza della dichiarata cessazione del suo obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli.

Egli lamenta, infatti, che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che ambedue i figli avevano iniziato a lavorare sin dal 2017, abbia fissato la decorrenza della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio nel febbraio 2019. Le censure dell’appellante si articolano su due motivi:

-Violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. e dell’art. 4, comma 13, l. n. 898 del 1970 , poiché la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, nel caso di revisione delle condizioni del divorzio ai sensi dell’art. 9 l.n. 898/90, gli effetti della pronuncia decorrono dalla domanda di revisione, in virtù del principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio;

-Violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 190 c.p.c., poiché la sentenza, pur dando atto che la ricorrente all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva rinunciato alle domande di contenuto patrimoniale, avrebbe dato ingresso a circostanze dedotte dalla ricorrente nella sua comparsa conclusionale, con la quale la stessa aveva allegato la sopravventa condizione di disoccupazione dei figli.

Con l’istanza successivamente depositata in data 26.9.2019, l’appellante, così come preannunciato nelle conclusioni dell’atto di appello riportate in epigrafe , ha chiesto ai sensi dell’art. 351 c.p.c., la sospensione della sentenza impugnata , in relazione allo specifico motivo di appello e, a fondamento della sua istanza di inibitoria, oltre a riproporre gli argomenti esposti nell’atto di appello a fondamento della sua richiesta, ha dedotto, che in data 30.5.2019, XXXX gli avrebbe notificato un atto di precetto, intimandogli il pagamento di € 12.500,00, pari all’importo degli assegni di mantenimento non corrisposti dal luglio 2017 al febbraio 2019.

All’udienza del 28.11.2019, fissata per la trattazione dell’inibitoria, la sospensiva è stata rinviata al 12.3.2020, unitamente al merito, attesa l’omessa notifica del ricorso alla controparte.

Con successivo decreto del 10.3.2020, questa Corte, provvedendo ai sensi del D.L. n. 11/20, art. 2, comma 2 lett. h), ha disposto che l’udienza del 12.3.2020 fosse sostituita dallo scambio di memorie tra le parti, contenenti le rispettive conclusioni, sulle quali la causa sarebbe stata trattenuta in decisione.

L’appellante, che nei termini previamente concessi aveva depositato la prova della regolare notifica alla controparte tanto dell’atto di appello tanto dell’istanza di inibitoria, ha depositato l’ulteriore memoria, con la quale ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo che la Corte trattenesse la causa in decisione.

La parte appellata non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia all’udienza del 12.3.2020; quindi la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

2. L’ appello deve essere accolto, essendo fondate le ragioni poste a fondamento dei motivi di impugnazione proposti.

Risulta dagli atti, che nel corso del giudizio di primo grado, con ricorso del 7.7.2017, YYYY.. ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite con la separazione, con la cessazione del suo obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni, deducendo che ambedue erano ormai economicamente indipendenti e che, inoltre, la figlia omissis  non convivesse più con la madre.

L’istruttoria svolta nel corso del sub-procedimento, instaurato in seguito a tale istanza, ha accertato, attraverso l’interrogatorio formale della ricorrente e l’audizione dei due figli maggiorenni, che la condizione economica dei figli era mutata e che come, come afferma la sentenza impugnata era  raggiunta la prova della indipendenza economica dei figli delle parti poiché gli stessi hanno confermato di svolgere lavori (JJJJ: “Attualmente lavoro presso una società di gaming che gestisce sale da gioco; sono in part time; ho lavorato presso il supermercato Ipermamily..da luglio 2017 fino a marzo 2018 ho lavorato in amministrazione.. ho iniziato a lavorare al Momoo Republic ma mi hanno licenziata..”; Omissis: “ho lavorato dal dicembre 2015 a luglio 2016 presso la Securitas Metronotte.. da luglio 2016 ho fatto piccoli lavoretti..due mesi ad un museo a Roma, a Natale 2017 ho lavorato in un negozio a Civitavecchia”- v. verbale udienza del 12.09.2018 del giudizio di primo grado) che, seppur saltuari e a tempo determinato, hanno consentito loro di percepire redditi variabili pari circa a € 800,00-/1000,00′.

Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per i figli, dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio, benché le prove espletate avessero dimostrato che l’ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato’ fosse avvenuto tempo prima.

Orbene, fermo restando che la retrodatazione della pronuncia di modifica della condizioni della separazione alla data della domanda, è oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice può’ esercitare, con il prudente apprezzamento delle circostanze accertate (precarietà del posto di lavoro, entità del reddito, ecc.), nel caso in esame, non è determinante la valutazione della risultanze istruttorie in relazione alla decisione adottata, quanto piuttosto la circostanza allegata dall’appellante con il secondo motivo di impugnazione.

Ed invero, dal verbale del 31.10.2018, nell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, la parte XXXX ha rinunciato alle richieste patrimoniali, opponendosi soltanto alla domanda di ripetizione della controparte, in quanto domanda nuova.

Tale circostanza è determinante per l’accoglimento dell’appello, poiché, la domanda proposta in corso di causa per la modifica delle condizioni della separazione in relazione all’obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli, a fronte di una rinuncia della madre avente diritto a pretendere detto pagamento, segna il discrimine temporale della cessazione dell’obbligo stesso.

Né le circostanze dedotte nella comparsa conclusionale (sopravvenuto stato di disoccupazione di ambedue i figli) possono formare oggetto di valutazione, posto che nella comparsa conclusionale non possono essere dedotti nuovi fatti idonei a modificare le domande precisate nell’udienza di precisazione delle conclusioni (tra le tante, Cass.,2.5.2019 n. 11547).

Pertanto, l’appello deve essere accolto, assorbita l’istanza di sospensiva proposta ai sensi dell’art. 351 c.p.c. e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, limitatamente alla decorrenza della cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli, che deve essere retrodatata alla proposizione della domanda di modifica da parte di YYYY, ossia luglio 2017, anziché febbraio 2019.

3. La soccombenza comporta la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidato, come nel dispositivo, in relazione al valore della causa determinato ai sensi dell’art. 13 c.p.c., applicati valori inferiori a quelli medi di cui al D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della semplicità delle difese, che non hanno richiesto una specifica attività istruttoria, in conseguenza della mancata costituzione della convenuta.

P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da R.G. nei la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 308/2019 del 21.2/1.3.2019, assorbita l’istanza di inibitoria proposta dall’appellante, in accoglimento dell’appello, così dispone :

– Riforma la sentenza appellata limitatamente al capo 2), dichiarando cessato l’obbligo di YYYY di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli con decorrenza dal mese di luglio 2017;.

-Condanna XXXX a pagare in favore dell’appellante, a titolo di rimborso delle spese processuali del presente giudizio di appello, l’importo di € 2.100,00, oltre IVA e Cpa , con

Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza e per gli adempimenti connessi.

Così deciso in Roma,

Franca Mangano