Medico Convenzionato del 118 giudicato inidoneo dalla Commissione Medica nessun onere di ripescaggio

09/03/2022, n. 7670 - Cassazione Civile, sezione lavoro

E’ stato valorizzato che il medico era titolare di convenzione solo per il servizio di emergenza sanitaria (ACN med. gen., art. 13, lett. c), servizio per il quale era stato dichiarato inidoneo dalla Commissione ed in conseguenza è stata ritenuta corretta la revoca della convenzione per inidoneità (ACN med. gen., art. 19, lett. f) .
Il comma afferma:
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;

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neoplasia del cavo orale tecnico laboratorio

21/12/2021 n. 40998 - Cassazione Civile -sezione III

RILEVATO CHE:
1. M.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello il 14 marzo 2018, depositata il 10 maggio 2018, articolando quattro motivi.
2. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona.
3. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Groupama Assicurazioni Spa, già Gan Italia Spa, e da Lloyd Adriatico SPA.
4. La ricorrente assume di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, l’Azienda Ospedaliera di Verona, oggi Gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, chiedendone, previo accertamento della responsabilità, ai sensi dell’art. 2087 C.C., la condanna al risarcimento dei danni per la morte di M.F., a seguito di neoplasia del cavo orale asseritamente provocata dalla esposizione a sostanze nocive durante lo svolgimento della sua attività professionale quale tecnico di laboratorio di analisi, alle dipendenze della convenuta.
5. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 589/2014, accoglieva la domanda, liquidando a favore dell’attrice, convivente della vittima, la somma di euro 150.000,00, ritenendo dimostrata la ricorrenza di un nesso eziologico tra le condizioni lavorative e la patologia che aveva causato la morte di M.F.. Tale conclusione si basava: i) sull’avvenuto riconoscimento, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, competente ai sensi del dpr n. 461/2001, del nesso eziologico tra l’infermità denunciata – nonché verificata dalla Commis­sione medica dell’ospedale militare – e l’attività di servizio prestata, stante la sovrapposizione tra i fatti accertati e quelli di causa; ii) sulla valutazione delle testimonianze assunte, da cui era emerso che l’azienda convenuta aveva consentito la prosecuzione dell’esposizione del proprio lavoratore a sostanze tossi­ che nell’ambiente di lavoro in assenza di un adeguato sistema di aspirazione.
6. Per quanto ancora di interesse, la Gestione liquidatoria dell’Azienda ospedaliera impugnava, in via principale, la decisione, ritenendo che la dimostrazione della causa di servizio non fosse sufficiente a fornire la prova del nesso eziologico tra il decesso di M.F. e l’inalazione da parte di quest’ultimo di sostanze cancerogene durante il periodo, 1995-2001, in cui aveva prestato la sua attività lavorativa presso l’Azienda ospedaliera di Verona, perché era stato preso in considerazione tutto il periodo, dal 1971 al 2001, in cui la vittima aveva lavorato come tecnico di laboratorio, e non solo quello dal 1995 al 2001, relativo al periodo durante il quale aveva lavorato alle sue dipendenze.
7. M.S. contestava la ricostruzione della Gestione liquidatoria, segnalando, in particolare, che essa avrebbe potuto non già negare la sua responsabilità, ma chiamare in giudizio i precedenti datori di lavoro, coobbligati in solido, esperendo nei loro confronti azioni di regresso; a sua volta, proponeva appello incidentale, al fine di ottenere la condanna dell’appellante principale al pagamento della somma di euro 319. 770,00, a titolo di risarcimento per il danno subito, in applicazione delle Tabelle di Milano, detratto quanto già liquidato con la sentenza di prime cure
8. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame principale, riformava, per l’effetto, la decisione di prime cure e rigettava le domande dell’odierna ricorrente, condannandola a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
9. In particolare, la sentenza impugnata, premesso che entrambe le parti davano atto che doveva prendersi in considerazione solo il periodo durante il quale M.F. aveva lavorato presso l’Azienda ospedaliera di Verona, non concordava con il provvedimento impugnato quanto alla ricorrenza di «una piena sovrapposizione tra i fatti ed il nesso causale posti a fondamento della domanda giudiziale ed i fatti ed il nesso causale accertati in sede di riconoscimento della causa di servizio», perché: i) l’accertamento della causa di servizio si era fondato sulla relazione della Commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Padova, la quale aveva preso in considerazione tutto il periodo lavorativo, anche quello dal 1971 al 1994, durante il quale della vittima aveva lavorato, con le mansioni di tecnico di laboratorio, per altri datori di lavoro; ii) il Comitato di verifica per le cause di servizio non aveva chiarito come avesse operato la propria valutazione, non bastando il rinvio, giudicato non particolarmente significativo, alla relazione del dott. Caputo – ritenuta troppo generica e basata su una lettera del 15 gennaio 1998 del prof. L. che si riferiva ad altra persona – ed a quella del prof. L. – che proprio nella lettera appena menzionata, descriveva l’inefficacia delle misure di sicurezza adottate negli anni settanta ed ottanta che non prevedevano l’uso di cappe di aspirazione funzionali e conformi agli scopi, mettendole a confronto con quelle, ritenute migliori, dell’epoca in cui scriveva (1998); iii) lo stesso Tribunale aveva atto dell’autonomia dell’accertamento della causa di servizio rispetto a quello di accertamento dell’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., pur non escludendo la possibilità di una valorizzazione del primo nell’ambito del secondo; iv) che il lavoratore fosse stato esposto a sostanze chimiche tossiche anche dopo il 1995 )o non risultava confermato ed anzi risultava smentito dalla lettera del 15 gennaio 1998 con cui il prof. L. dava atto di un miglioramento delle condizioni lavorative nonché dai testi escussi.
10. Riteneva che la sentenza di prime cure avrebbe dovuto accertare l’esposizione a quale sostanza tossica avesse determinato l’insorgenza della patologia che aveva cagionato la morte di M.F..
11. Condivideva con l’appellante principale il giudizio di illegittimità dell’ordinanza del 24 settembre 2009, con cui il Tribunale aveva autorizzato M.S. a riformulare i capitoli di prova, pur essendo già scaduti i termini perentori per le istanze istruttorie.
12. Dissentiva dal giudice di prime cure quanto all’apprezzamento delle prove testimoniali, fornendo articolata e puntuale motivazione circa le ragioni del disaccordo: i) la testimonianza di R.A. non era stata precisa quanto agli acidi cui sarebbe stato esposto M.F., né circa quali mansioni quest’ultimo avesse svolto a partire dal gennaio 1995; peraltro, il teste aveva riconosciuto che tra il 1989 ed il 2002 le condizioni di lavoro erano migliorate; ii) la persistenza del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria dei testi Z. e S. non bastava a minarne l’attendibilità; iii) la testimonianza di Maria Stella G., la quale aveva dichiarato che M.F. dal 1998, cioè dal trasferimento presso la nuova sede del laboratorio, non aveva utilizzato sostanze chimiche, essendo impegnato nell’accoglienza dei pazienti e nello smistamento dei campioni biologici, non poteva essere considerata inattendibile in considerazione del suo ruolo di direttrice del laboratorio, essendolo diventata solo nel 2009, cioè successivamente alla vicenda per cui è causa; iv) tutti i testi avevano riconosciuto che erano state introdotte le cappe aspiranti e che l’attività di lavaggio delle vetrerie, considerata particolarmente pericolosa, era stata praticamente eliminata a partire dal 1998 con l’introduzione di materiali monouso e con l’uso di lavatrici meccaniche; v) il teste S. aveva reso dichiarazioni poco coerenti e imprecise.
13. Di conseguenza, giungeva alla conclusione che non fosse stata provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l’insorgenza della patologia contratta da M.F. e le condizioni di lavoro presso l’Azienda ospedaliera di Verona.

CONSIDERATO CHE:
14. Con il primo motivo la ricorrente deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 C.C., in relazione agli artt. 1292 e 2055 C.C., oltre che dell’art 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello limitato il periodo oggetto di contestazione all’epoca successiva al 01/01/1995 (data di successione della Azienda Ospedaliera alla ULSS 25 Regione Veneto), così contravvenendo alle regole di responsabilità passiva solidale (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c)».
Oggetto di impugnazione è la statuizione di accoglimento del motivo di appello con cui la Gestione liquidatoria aveva chiesto di distinguere i periodi di servizio della vittima, in considerazione del fatto che aveva iniziato a prestare la propria attività per l’Azienda ospedaliera di Verona solo a partire dal 1995: dal 1971 al 1980 aveva lavorato presso gli ex Istituti ospitalieri di Verona e dal 1980 a fine 1994 presso la USSL 25 della Regione Veneto.

Secondo la ricorrente, l’accoglimento della domanda dell’appellante principale di limitare la propria responsabilità al periodo 1995-2001 derogherebbe al principio della responsabilità solidale, essendo stata accertata, proprio su domanda della Gestione liquidatoria, la ricorrenza della causa di servizio, in considerazione della nocività dell’ambiente di lavoro dal 1971 e fino al 2002. L’appellante principale, posto che l’obbligazione solidale non dà luogo né a scindibilità di cause né a litisconsorzio necessario, avrebbe potuto chiamare in causa i precedenti datori di lavoro della vittima, al fine di agire eventualmente nei loro con­ fronti per il regresso, e/o avrebbe dovuto dimostrare l’eventuale interruzione del nesso di causa per il periodo di tempo in cui era subentrata come datrice di lavoro di M.F.; solo così avrebbe potuto contrastare la riferibilità a sé delle conseguenze del nesso eziologico accertato dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.
Non solo: la ricorrente contesta, imputando alla sentenza gravata la violazione dell’art. 115 c.p.c., che le parti in causa concordassero in ordine al fatto che dovesse prendersi in considerazione solo il periodo dal 1995 al 2001.
15. Con il secondo motivo alla sentenza della Corte territoriale è attribuita la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 C.C., in relazione all’art. 2087 C.C., oltre che degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la sentenza impugnata disatteso il principio causale del “più probabile che non” (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, del nesso causale tra la patologia ad esito mortale contratta da M.F. e le condizioni di lavoro presso l’Azienda sanitaria ospedaliera di Verona, anche in ragione del fatto che «quanto alla valenza probatoria del riconoscimento della causa di servizio lo stesso Tribunale aveva dato atto che essa preside dall’accertamento delle violazioni dell’art. 2087 C.C., pur avendo aggiunto che l’autonomia dei due istituti non escludeva una qualche valorizzazione del primo nell’ambito del secondo. Valorizzazione peraltro possibile in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie».

Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’indennizzo per causa di servizio e il risarcimento del danno per violazione dell’art. 2087 C.C., pur essendo due istituti autonomi, possono coincidere quanto all’accertamento del nesso di causa, sicché le circostanze di fatto accertate nel procedimento amministrativo non avrebbero potuto essere ignorate dal giudice di merito, senza chiarire quali differenze tra i due procedimenti le avessero impedito di dare rilievo alle conclusioni del Comitato di verifica.
Né la Corte d’Appello avrebbe potuto ritenere generica la documentazione medica prodotta in atti, visto che il parere espresso dal Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11 del dpr n. 461/2001, era basato su un giudizio medico-legale, chiesto peraltro dall’appellante principale, che, non essendo stato contestato, era da ritenersi passato in giudicato.
Ed avrebbe sbagliato nel ritenere errata, perché non confermata e smentita dalla lettera del 15 gennaio 1998 del prof. L. e dalla relazione dello stesso, la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto accertata l’esposizione della vittima a sostanze chimiche tossiche anche dopo il subentro dell’appellante principale quale datrice di lavoro, per non aver accertato l’esposizione a quale sostanza chimica avesse determinato l’insorgenza della patologia, perché la lettera in questione era quella con cui veniva dato atto che, in un analogo procedimento, era stata riconosciuta la causa di servizio per l’esposizione della vittima, anche in quel caso, a molte sostanze tossiche e anche cancerogene e che le misure di salvaguardia adottate non erano efficaci, perché i locali del laboratorio non rispondevano alle norme in vigore e le cappe di aspirazione non erano sempre funzionanti né conformi agli scopi.

Errato sarebbe stato pretendere l’individuazione della precisa sostanza chi­mica che aveva determinato l’insorgenza della patologia, perché, in applicazione del principio del più probabile che non, non era necessario ottenere la certezza eziologica, dovendosi considerare come probabilità qualificata quella che aveva passato al vaglio, allo scopo di escluderne ogni apporto eziologico, le altre possibili cause dell’evento di danno, legate, ad esempio, al preesistente stato di salute della vittima ed alle sue abitudini – era risultato che M.F. non faceva uso di alcool e non era un fumatore – all’assenza di rischi professionali cui collegare altrimenti la patologia, al difetto di prova o anche solo di allegazione del verificarsi di altri fatti interruttivi del nesso di causa per il periodo in cui l’appellante principale era subentrata ai precedenti datori di lavoro della vittima. Unica casa probabile della neoplasia era risultata la nocività dell’ambiente lavorativo imputata alla violazione degli obblighi gravanti sui datori di lavoro, compresa l’Azienda ospedaliera di Verona, come era emerso anche dalle deposizioni testimoniali che avevano riferito di altre morti per patologie tumorali di colleghi di lavoro di M.F..
16. Con il terzo motivo la ricorrente censura la pronuncia impugnata per «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 C.C. in relazione all’art. 2087 C.C., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ripartito l’onere probatorio tra le parti, in relazione alla sussistenza dell’inadempimento qualificato da parte del datore di lavoro. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».
Il giudice di prime cure aveva ritenuto l’azienda convenuta responsabile di aver consentito la prosecuzione, anche dopo il 1995, dell’esposizione del lavoratore a sostanze tossiche nell’ambiente di lavoro in assenza di un adeguato sistema di aspirazione, la Corte territoriale aveva ritenuto non condivisibile l’apprezzamento delle prove orali operato dal Tribunale e non raggiunta la prova della colpa della Gestione liquidatoria. La tesi della ricorrente è che il giudice a, quo abbia violato le regole sul riparto dell’onere probatorio, pretendendo che fosse l’attrice a dimostrare la colpevolezza della convenuta.
17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: «Violazione dell’art. 281 ter c.p.c. per avere il Giudice dell’Appello ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza del Giudice di prime cure del 24/09/2009, con la quale la sig.a M.S. è stata autorizzata a riformulare i capitoli di prova. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
18. A giudizio del Collegio assumono carattere dirimente i motivi numero secondo e terzo. La questione da essi posta – la prova del nesso di causa tra la nocività dell’ambiente lavorativo imputabile, ai sensi dell’art. 2087 C.C., all’Azienda ospedaliera di Verona – va risolta tenendo a mente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte:
a) la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 C.C., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore, il quale lamenti un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno nell’altro elemento, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze – l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele (ex plurimis, tra le più recenti pronunce massimate, cfr. Cass. 25/01/2021, n. 1509);
b) che quand’anche la natura della responsabilità evocata fosse stata aquiliana – la questione, in verità, non emerge affatto dalla sentenza, ma è posta solo nel controricorso, ove si sostiene che la domanda risarcitoria era stata formulata iure proprio dalla convivente di M.F. e che pertanto la responsabilità avrebbe dovuto qualificarsi come extracontrattuale, in applicazione del principio secondo il quale l’azione risarcitoria dei terzi estranei al contratto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 C.C., trova fonte nella responsabilità di cui all’art. 2043 C.C., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell’accertamento – M.S. avrebbe dovuto dimostrare la nocività dell’ambiente di lavoro di M.F. e il nesso di causa tra detta nocività e la patologia tumorale che ne aveva determinato la morte;
e) ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 C.C., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti, l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia (Cass. 22/08/2018, n.20889; Cass. 02/08/2007, n. 17017). Deve escludersi che, pur prendendo atto dell’autonomia dell’accertamento della causa di servizio rispetto alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., il giudice del merito possa fondare la propria statuizione di rigetto sulla mera affermazione della non identificabilità dell’infortunio sul lavoro con la già riconosciuta causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell’altro (Cass. 25/02/2005, n. 4005).
18. Orbene, la sentenza impugnata, a p. 7, ha ritenuto possibile la valorizzazione dell’accertamento della causa di servizio «in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie»; pertanto, non può dirsi che abbia considerato irrilevante l’accertamento della causa di servizio. Vero è che lo ha considerato non sufficiente a ravvisare, anche secondo il principio del più probabile che non, la ricorrenza della responsabilità dell’azienda ospedaliera di Verona, per le ragioni più estesamente esplicitate supra, § 9-12, cui si rinvia, le quali si risolvono nel rilievo attribuito: i) alla prova di un miglioramento delle condizioni lavorative a partire dal 1995, tratta indirettamente dalla più volta evocata lettera del 1998 del prof. L.;

ii) alla mancata individuazione della specifica sostanza cancerogena cui sarebbe stata esposta la vittima che ne avrebbe provocato la neoplasia ad esito mortale; iii) al diverso, rispetto a quello del giudice di prime cure, apprezzamento delle prove testimoniali che aveva consentito non solo di confermare un miglioramento dell’ambiente di lavoro, almeno a partire dal 1998, ma anche di far emergere che M.F., dal 1995, si limitava ad accogliere i pazienti presso l’ambulatorio prelievi ed a smistare i campioni biologici, senza utilizzare sostanze chimiche.
11. Ora, è pacifico che è stata dimostrata, da parte della odierna ricorrente, in termini meramente possibilistici e non anche probabilistici, come richiesto da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 25/01/2021, n. 1509), l’esposizione di M.F. a sostanze nocive e cancerogene, in grado di causare la neoplasia che ne aveva causato la morte, per un lungo lasso di tempo compreso quello durante il quale egli ebbe a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della Azienda ospedaliera di Verona.
Cionondimeno, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale che dimostra, rispetto a quello precedente, una maggiore apertura verso l’utilizzabilità dell’accertamento della causa di servizio nelle controversie aventi ad oggetto la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., l’onere probatorio posto a carico di chi invochi la responsabilità di cui alla norma suddetta, richiedente l’allegazione sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è il lavoratore è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti ( Cass. 11/08/2020, n. 16869; Cass. 06/11/2019, n. 28516) non può dirsi soddisfatto mediante la mera allegazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
13. Pur non potendosi negare, come già si è anticipato, che l’autonomia dell’indennizzo rispetto alla violazione degli obblighi prevenzionali abbia subito una certa attenuazione, né che si sia venuta a formare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa sia ai fini dell’equo indennizzo che del riconoscimento della malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito, ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 C.C., deve chiarirsi che l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo risente dei limiti della utilizzabilità in concreto da parte del giudice del merito: nel senso che deve essere o tale da non rendere necessari ulteriori accertamenti, perché fondato su riscontrabili presupposi valutativi, o deve risultare supportato da ulteriori elementi di prova.
Nella sostanza, esso non può non essere preso in considerazione e può fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentito dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo.
Ebbene, nella fattispecie per cui è causa, il giudice di merito, come si è detto, lo ha preso in considerazione, ma non lo ha ritenuto sufficiente a dimostrare il nesso di causa, secondo la regola, qui applicabile, del più probabile che non. Detta regola “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”. In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa” (in termini, cfr. Cass. 06/07/2020, n. 13872, in motivazione, p. 25).
Nel caso di specie, l’accertamento della causa di servizio è stata l’unica addotta a supporto della ricorrenza del nesso di causa che spettava a M.S. dimostrare ed essa non è stata ritenuta tale da individuare i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, cui era stato esposto M.F. quando aveva lavorato alle dipendenze della controricorrente, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori emergevano argomenti che, secondo un giudizio di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito, risultavano divergenti. In particolare, dalle deposizioni testimoniali, siccome liberamente apprezzate dalla Corte d’Appello, era emerso che le mansioni cui era stato adibito a partire dal 1995 non lo costringevano a venire a contatto con sostanze cancerogene. Tale circostanza, unita a quella della in­ certezza in ordine alla causa che aveva reso nocivo l’ambiente di lavoro, secondo questo Collegio, assume carattere assorbente e basta a ritenere scevra dalle censure che le sono state mosse la sentenza impugnata. Non solo: rende irrilevante sulla decisione impugnata il fatto che la Corte territoriale abbia dato peso al generico miglioramento delle condizioni lavorative del laboratorio di analisi a partire dal 1998. Questa Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 2087 C.C., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio; pertanto, un generico miglioramento rispetto alle misure prevenzionali adottate nel ventennio precedente da altri datori di lavoro non avrebbe potuto far ritenere esattamente adempiuto l’obbligo di sicurezza.

In ogni caso, una volta escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell’ambiente di lavori e l’evento di danno, la Corte territoriale non era tenuta ad indagare se l’Azienda ospedaliera di Verona avesse adottato le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo.
La Corte territoriale, infatti, ha operato un’erronea commistione dei due “cicli” nei quali si articola il giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro. Difatti, al “ciclo” che si pone “a monte” ( quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio, come visto, della “preponderanza dell’evidenza”), deve seguire quello “a valle”, relativo, invece, alla possibilità (o meno) di adempiere, essendo il debitore/datore di lavoro ammesso a provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza degli obblighi di adottare tutte le cautele astrattamente e specificamente esigibili. La sentenza impugnata, per contro, una volta ritenuto che il nesso di causalità materiale non era stato provato, data la mancata dimostrazione della specifica nocività dell’ambiente di lavoro in relazione alla prestazione in concreto esplicata, non avrebbe dovuto prendere in considerazione l’eventuale adozione delle misure prevenzionali da parte della datrice di lavoro.
12. I motivi secondo e terzo non meritano, dunque, accoglimento, perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, quanto all’utilizzabilità del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, lo ha ritenuto inidoneo, dati i riscontri probatori ritenuti divergenti, a fornire la dimostrazione, secondo la regola del più probabile, che la patologia tumorale contratta da M.F. fosse da mettere in nesso di derivazione causale con la nocività dell’ambiente di lavoro dipendente dalla violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sulla controricorrente.
Nessun rilievo possono avere, al fine di ottenere un esito diverso, le censure della ricorrente, le quali sono tutte dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, senza incorrere in alcuna violazione di legge né in incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta rispetto al corrispondente modello normativo.
13. Il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo rende superfluo lo scrutinio del primo e del quarto motivo.
14. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese, in considerazione degli alterni esiti dei giudizi di merito, vengono compensate.
15. Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
 PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 13 ottobre 2021

medico - pensionamento oltre ai 65 anni d'età- solo a domanda

09/06/2020 n. 11008 - sezione lavoro

In materia di collocamento a riposo d’ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialità che deriva dall’applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., impone che il compimento di un’età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva e dalla volontà delle parti, l’estinzione del rapporto (salva l’ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell’amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l’esercizio del potere di recesso da parte dell’amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale (si veda Cass. 2 marzo 2005, n. 4355; Cass. 3 novembre 2008, n. 26377; Cass. 17 giugno 2010, n. 14628).

Una prosecuzione del rapporto oltre il limite di età normativamente previsto e per il solo effetto di una convenzione tra le parti si tradurrebbe nella violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori.

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disfunzioni siss imputabili a lombardia informatica. le disfunzioni c'erano ma nessun risarcimento per il medico di famiglia

17/02/2020 n. 3902 - Cassazione Civile - sezione lavoro

Con sentenza in data 24 ottobre- 13 dicembre 2016 numero 1404 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, per quanto ancora in discussione, aveva respinto la domanda proposta da F.M.A.E. – medico di medicina generale in regime di convenzione con L’ASL di Milano – nei confronti dell’ASL, della REGIONE LOMBARDIA e di LOMBARDIA INFORMATICA spa per il risarcimento del danno subito a causa delle disfunzioni del sistema informatico del servizio sanitario regionale (“SISS”) nonchè per il rimborso dei costi di adeguamento del proprio sistema informatico.

La Corte territoriale condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla effettiva esistenza delle lamentate disfunzioni della piattaforma informatica; riteneva, tuttavia, infondata ogni pretesa economica.

Il rapporto di convenzione prevedeva che i compensi dei medici convenzionati fossero parametrati al numero di pazienti e non al tempo di lavoro; pertanto non era dovuto un maggiore compenso per il tempo che la parte assumeva avere dedicato alla risoluzione dei problemi informatici. Ne derivava la assenza di qualsiasi ipotetico danno da lucro cessante.

Neppure poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento dell’Hardware e del software; comprese fra i costi a carico del medico; mancava la prova della loro riconducibilità alle disfunzioni del SISS.

Le spese del grado andavano compensate nei rapporti fra la F. e LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A., appellante incidentale, per il rigetto di entrambe le impugnazioni; la F. doveva essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti dell’appellata ASL.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese F.M.A.E. con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui hanno resistito con controricorso LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A. e AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE-ATS della città metropolitana di Milano (già ASL di MILANO).

CONSIDERATO
che:

Con il primo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa, parte ricorrente in via principale, ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c..

Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto dimostrate le disfunzioni del software SISS sulla base delle allegazioni del ricorso introduttivo e della deposizione del teste D., in violazione delle norme in tema di onere della prova e di presunzioni.

Le contestazioni provenienti dalla stessa parte interessata non potevano costituire fonte di prova e, peraltro, esse rappresentavano problemi del sistema informatico e non anche la possibile causa. Era anzi emerso che i problemi esposti erano imputabili a difetti dei sistemi operativi installati sul “pc” personale del medico ovvero ad errori di digitazione.

Neppure costituiva fonte di prova la denuncia delle problematiche tecniche da parte del sindacato dei medici, essendo piuttosto necessaria la prova di fatti specifici.

La ricorrente principale ha esposto che le deposizioni dei testi erano contrastanti e che il teste D. aveva affermato che le denunce del sindacato dipendevano da una conoscenza inadeguata del programma da parte degli utenti, riconoscendo un’unica e marginale disfunzione del software.

Con il secondo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione dell’art. 116 c.p.c., per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente società ha lamentato il mancato esame delle deposizioni dei testi B., FI., D., di rilievo decisivo a smentire le denunce della parte attrice.

Con il terzo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. Si deduce la grave illogicità della motivazione, per avere attribuito valenza di prova alle allegazioni di controparte – sebbene contestate – ed a denunce del sindacato, in assenza di riscontri istruttori.

Si assume altresì la illogicità dell’affermazione secondo cui gli accessi del personale di LOMBARDIA INFORMATICA presso lo studio del medico costituivano prova del problema tecnico perchè, al limite, essi dimostravano che la società aveva prestato il servizio di assistenza richiesto.

La ricorrente incidentale F.M.A.E. ha dedotto con il primo motivo di ricorso incidentale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 1218,1223,1228,2087,2697 c.c., impugnando il rigetto della domanda risarcitoria nonostante l’accertato inadempimento delle parti convenute.

Ha assunto che la condotta delle controparti, che non avevano adottato le necessarie e opportune soluzioni per assicurare la funzionalità adeguata del sistema informatico, aveva determinato una lesione della sua personalità morale.

La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’indicazione di un parametro di risarcimento commisurato al tempo dedicato a risolvere i problemi informatici costituisse una voce di danno rappresentata dal lucro cessante o dalla rivendicazione di ore di lavoro straordinario.

Inoltre ella aveva incontrato problemi maggiori rispetto agli altri medici perchè (come affermato dal teste di LOMBARDIA INFORMATICA signor B.) era stata utilizzata a sua insaputa come tester, venendole assegnata una versione di prova del software.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonchè dell’art. 432 c.p.c., in ordine alla liquidazione del danno.

Ha esposto di avere indicato una possibilità di calcolo dei danni esclusivamente per facilitarne una liquidazione equitativa e non a titolo di lucro cessante. In ogni caso occorreva evidenziare la differenza tra il prolungamento dell’attività lavorativa e la attività, estranea alla professionalità medica, diretta a supplire all’inadempimento del datore di lavoro, che sottraeva tempi significativi ad altre possibili occupazioni. Si era in presenza di un pregiudizio che colpiva direttamente la persona del lavoratore ed i suoi diritti fondamentali, da quantificare in via equitativa anche ai sensi dell’art. 432 c.p.c..

Si censura inoltre la sentenza per non aver riconosciuto il danno emergente relativo ai costi sostenuti per le disfunzioni del sistema.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo investe la condanna della F. alla refusione delle spese giudiziali in favore di ATS; si assume sussistere una ipotesi di soccombenza reciproca, essendo stato riconosciuto l’inadempimento dell’ASL agli obblighi nascenti dalla convenzione.

Viene, altresì, censurata la condanna al raddoppio del contributo unificato, quale effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale.

In via preliminare deve essere superata la eccezione di inammissibilità del ricorso principale opposta dalla ricorrente incidentale sotto il profilo del difetto dell’interesse di LOMBARDIA INFORMATICA spa alla impugnazione, in ragione del rigetto della domanda originaria.

Sul punto il collegio rileva che l’interesse di LOMBARDIA INFORMATICA spa al ricorso deriva dal rigetto dell’appello incidentale proposto dalla società avverso l’accertamento, compiuto dal Tribunale, del proprio inadempimento agli obblighi nascenti dalla fornitura del sistema informatico.

La qualità di parte soccombente nel giudizio d’appello determina l’interesse e la legittimazione della società a proporre la odierna impugnazione.

Le ragioni di censura svolte con il ricorso principale sono inammissibili.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente trattati, contestano l’accertamento di fatto, compiuto conformemente nei due gradi di merito, del cattivo funzionamento del sistema informatico del servizio sanitario regionale. Trattasi della ricostruzione di un fatto storico, contestabile in questa sede di legittimità non già con la deduzione della violazione di regole di diritto (primo motivo) o di norme del processo (secondo e terzo motivo) ma unicamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione e dunque con la allegazione specifica di un fatto storico, risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata.

Nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio conforme sulla suddetta questione di fatto reso nei due gradi di merito preclude in limine la deducibilità in questa sede del vizio di motivazione; peraltro il ricorso principale non supererebbe comunque il preliminare vaglio di ammissibilità per difetto di specificità delle censure, che appaiono dirette – piuttosto che ad individuare un fatto specifico non esaminato – a devolvere a questa Corte un non -consentito riesame del merito.

Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale tardivo, in applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

LOMBARDIA INFORMATICA spa è tenuta alla refusione delle spese nei confronti della ricorrente incidentale.

Questa Corte ha già chiarito che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale – con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e, dunque, l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443; Cass. 05/03/2019 n. 6332).

Non vi è luogo a refusione delle spese nei confronti della ASL, che ha assunto una posizione adesiva alle difese della società LOMBARDIA INFORMATICA, ricorrente principale.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna LOMBARDIA INFORMATICA spa al pagamento delle spese in favore della F., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

infortunio sul lavoro e carenza di prova dell’occasione di lavoro

02/02/2017 n. 2849 -

FattoDiritto

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.
2. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda proposta dall’attuale ricorrente – nei confronti dell’lNAIL, per il riconoscimento del diritto a rendita, per i postumi derivati da un infortunio sul lavoro, per il quale l’Istituto gli aveva riconosciuto l’inabilità temporanea, e per la ricaduta circa otto mesi dopo l’infortunio occorsogli – per avere omesso di fornire qualsiasi prova in ordine alle modalità dell’infortunio.
3. A seguito di gravame interposto dall’attuale ricorrente, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 15/6/2012, confermava la decisione di primo grado, richiamando i principi affermati da Cass. 1642/2012; ribadiva la carenza di prova dell’occasione di lavoro, in riferimento all’infortunio occorso nel febbraio 2003, risultando agli atti soltanto la dichiarazione del lavoratore sulle modalità dell’infortunio, senza alcun riscontro testimoniale o documentale.
4. Per la cassazione di tale decisione ricorre M.G., affidando l’impugnazione ad un motivo con il quale, denunciando vizio motivazionale, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il provvedimento dell’INAIL, di riconoscimento dell’inabilità giornaliera temporanea per l’infortunio occorso nel febbraio 2003, escludendone la valenza di riconoscimento dell’evento come infortunio sul lavoro; deduce l’omessa motivazione sull’idoneità dell’attestazione INAIL del 31 marzo 2003, quanto all’inabilità conseguente all’infortunio, nella misura del tre per cento, e come tale al di sotto della soglia indennizzabile, a qualificare l’evento del febbraio 2003 come infortunio sul lavoro.
5. Resiste, con controricorso, l’INAIL.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.
7. Come più volte affermato da questa Suprema Corte, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell’Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all’avveramento dell’infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l’espletamento di un’apposita procedura amministrativa, strumentale all’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione previdenziale e all’adempimento della stessa.
8. Trattandosi, peraltro, di materia della quale l’Istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento dell’inabilità temporanea (all’esito del quale l’INAIL ha liquidato la relativa indennità giornaliera attestando un’inabilità temporanea del tre per cento) non solo non equivale a confessione in ordine ad un infortunio indennizzabile ma non produce neppure i limitati effetti di cui all’art. 1988 c.c. e neanche può assumere rilievo per l’ammissibilità dell’indennizzo per tutte le prestazioni esigibili dall’Istituto.
9. E, del resto, la stessa revoca (non per fatti sopravvenuti) o la mancata continuazione dell’erogazione di una prestazione, che sia stata in un primo tempo riconosciuta dall’ente previdenziale, si risolvono in una contestazione dell’esistenza del diritto e questo comporta che l’attore debba provare il fatto costitutivo dell’obbligazione, che non può identificarsi nel riconoscimento a suo tempo effettuato (cfr. Cass. 1642/2012 e gli ulteriori precedenti ivi richiamati).
10. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione al caso di specie dei principi appena esposti, ha escluso che l’inabilità giornaliera temporanea riconosciuta dall’Istituto potesse incidere ai fini della valutazione del nesso causale, della qualificazione del fatto e della indennizzabilità delle inabilità denunciate, affermando, con motivazione immune da censure e da vizi logici, che il lavoratore non aveva offerto alcuna prova dell’infortunio occorso, in data 7 febbraio 2003, in occasione della prestazione lavorativa, per essere rimasta priva di riscontri, testimoniali o documentali, la dichiarazione resa dal lavoratore medesimo sulle modalità dell’evento.
11. Tale proposizione non è stata, peraltro, fatta segno di ulteriore censura posto che il ricorrente ha evocato solo genericamente attività istruttorie formulate, l’espletamento delle quali sarebbe stato precluso dalla statuizione della Corte di mento.
12. In conclusione il ricorso va rigettato.
13. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
14. Pur essendo il ricorso notificato dopo l’entrata in vigore della novella al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, che apporta innovazioni al regime delle spese di giustizia per il caso di rigetto dell’impugnazione, il ricorrente, risultando ammesso al gratuito patrocinio, non deve essere onerato delle conseguenze ivi previste, vale a dire del pagamento aggiuntivo collegato al rigetto integrale o alla definizione in rito dell’impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 2023/2015; 18523/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016

infortunio sul lavoro- malattie professionali- beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e prescrizione decennale

02/02/2017 n. 2852 -

FattoDiritto

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte di appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado e in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, rigettava la domanda proposta dall’attuale ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della M. Sud S.p.A.
3. Per la Corte territoriale era maturata, nella specie, la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell’I.N.P.S. era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione).
4. Avverso tale sentenza la parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso per cassazione fondato su plurimi motivi.
5. L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
6. L’INAIL ha resistito con controricorso.
7. Per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata: cfr., in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) il ricorso deve essere respinto sulla base della soluzione della questione relativa alla prescrizione (in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Cass. 15965/2015 ed altre numerose conformi, coeve e successive, anche della sesta sezione della Corte), assorbente ogni altro mezzo d’impugnazione, pur se logicamente subordinata, senza il necessario previo esame di tutte le altre censure.
8. Sul rilievo in ordine alla genericità dell’eccezione di prescrizione, questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
9. La riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, con la conseguenza, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e dall’altro lato, che il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr., Cass. SU, 10955/2002; Cass. 21377/2004; 25025/2006; 11843/2007; 21752/2010; 1064/2014).
10. La Corte di appello, nella specie, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall’I.N.P.S., con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e riproposta in sede di appello), ben poteva d’ufficio, nell’ambito della quaestio iuris ritualmente devoluta, determinare il regime prescrizionale applicabile ed identificare il termine di decorrenza della prescrizione.
11. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, opera sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione cui si rinvia, Cass. n. 15008/2005).
12. Che, nella specie, si tratta di rivalutare non l’ammontare di singoli ratei sibbene i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, è stato riconosciuto, fra le tante da Cass. nn. 12685/2008, 7527/2010, 8926/2011; 6331, 7934, 13578 del 2014.
13. Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
14. Che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti”, la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione, è stata anch’essa valorizzata (v. Cass. 11399/2012).
15. Che, nella specie, non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta, è stato affermato da Cass. 6382/2012.
16. L’intervento del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 71/2010), ha ribadito che il diritto a pensione è “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile” e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 504, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ritenendo che: “la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum, laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate”.
17. Risulta, dunque, consolidata la giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass. SU, 9219/2003) che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
18. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all’esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la disposizione di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 |…| non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” – così Corte cost. 376/2008).
19. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
20. In coerenza con tale orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva c non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
21. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, con motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorché nella prospettiva della novella di cui all’art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014), ha ritenuto che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data “nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva); era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio.
22. Né vale ad incidere sul regime della prescrizione nei termini indicati, l’art. 1, comma 115, della legge 190/2014, trattandosi di norma che attribuisce solo ad alcune categorie di assicurati ed in presenza di determinati presupposti (e così, in particolare, agli assicurati “all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’I.N.P.S., e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”) il più favorevole incremento contributivo di cui all’art. 13, co. 8, 1. 257/1992, a condizione che ottemperino all’onere di presentare all’I.N.P.S. apposita istanza amministrativa entro il termine del 30 giugno 2015 (come prorogato dall’art. 12-vicies bis del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11).
23. In conclusione il ricorso va rigettato.
24. Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso della richiamata giurisprudenza consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
25. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016

conferimento di incarico direzione sanitario

31/01/2017 n. 2511 - Sezione Lavoro

La previsione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484 del 1997, secondo cui l’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato a medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale previsto per l’area della sanità pubblica, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell’incarico, ma l’aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 3655 del 2007, rigettava le domande proposte da B. G. , con ricorso depositato il 4 aprile 2006, diretto ad ottenere previa disapplicazione della determinazione sindacale n: 310 del 30 giugno 2005 e degli atti e verbali della Commissione di esperti, l’annullamento della delibera n. 50 del 26 gennaio 2006 con cui il direttore generale della Azienda ospedaliera “Piemonte” di Messina aveva conferito l’incarico di direttore di struttura di patologia clinica al dott. G. F. (indicato per lapsus calami quale F. nella epigrafe della sentenza di appello), e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere l’incarico dirigenzi -ale, o in subordine la condanna dell’Azienda a risarcirgli il danno conseguente alla perdita di chances.
2. Il Tribunale rigettava la domanda.
3. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di appello ritenendo corretto l’operato della Commissione, avendo la stessa tenuto conto dei requisiti specifici per l’accesso all’incarico di direzione complessa e tra essi del “curriculum” ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484 del 1997, e non rilevando, in ragione della disciplina normativa, che il F. all’atto del conferimento dell’incarico aveva dato le dimissioni e non apparteneva più alla dirigenza del SSN.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre nei confronti della Azienda ospedaliera “Piemonte” di Messina e di F. G., B. Giovanni, prospettando due motivi di ricorso.
5. Sia l’Azienda ospedaliera che il F. resistono con controricorso.
6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 3, 5, 6, 8 e 15, comma 3, del d.P.R. n. 484 del 1997; art. 97 Cost.; artt. 1175, 1337 e 1375 cc, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. 2.
Il ricorrente premette che il conferimento degli incarichi nell’ambito della dirigenza, settore sanità, trova la principale fonte di regolamentazione nel d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato nel tempo, pervenendosi all’attuale disciplina secondo la quale l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione.
Quest’ultima deve procedere all’accertamento dell’idoneità degli aspiranti sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum professionale, i cui contenuti sono indicati nell’art. 8 del d.P.R.AA. 484 del 1997 R.G. n. 9577 del 2011 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
Tale disposizione, in particolare, al comma 3, stabilisce: «I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento», tra l’altro «c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato». La medesima disposizione, al quinto comma, stabilisce: «I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni».
L’art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R. 484 del 1997, stabilisce che il «curriculum ai sensi dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6, costituisce uno dei requisiti» per l’accesso all’incarico di direttore di struttura complessa. 3. Tanto premesso, il ricorrente rileva che, erroneamente, il giudice di merito non si sarebbe avveduto della violazione della suddetta disciplina: Esso ricorrente entro i termini di presentazione della domanda era stato il solo ad avere cura di documentare, a mezzo di apposita certificazione rilasciata dalla propria Azienda, la “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate”.
La Commissione, dopo aver richiesto a ciascun candidato la integrazione del curriculum ai fini di una più corretta valutazione della posizione di ciascuno, aveva poi deciso di non acquisire ulteriori documenti e stabiliva i criteri per procedere all’esame dei curricula omettendo di considerare “la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dai candidati”.
La Corte d’Appello, disattendendo le doglianze del ricorrente, riteneva corretto l’operato della Commissione, escludendo che la certificazione fosse indispensabile ai fini della conformità del curriculum e della valutazione dei candidati. Erroneamente, la Corte d’Appello non riteneva viziante tale omissione, assumendo inoltre che la disciplina transitoria di cui all’art. 15, comma 3, del suddetto d.P.R. 4. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
5. Ha rilievo assorbente il carattere non concorsuale della procedura secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25042 del 2005, nel dirimere questione di giurisdizione: appartiene alla 4 R.G. n. 9577 del 2011 giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al SSN, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura.
Nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione si limita – dopo le modifiche apportate all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993 – alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei “curricula”, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire; l’elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Nello stesso senso Cass., S.U. n. 8950 del 2007 (cfr. Cass., S.U. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011): la procedura di selezione avviata da un’Azienda ospedaliera per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario – prevista dall’art. 15-ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Con la recente Cass, S.U., n. 9281 del 2016 si è ribadito che la selezione prevista dall’art. 15-ter, introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale. 6. L’art. 8, del d.P.R. 484 del 1997, della cui violazione in particolare il ricorrente si duole, non indica i requisiti minimi (e cioè le condizioni soggettive 5 R.G. n. 9577 del 2011 ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), ma i criteri sul colloquio ed il curriculum professionale. Detti criteri, ai sensi dell’art. 3 del medesimo d.P.R, consistono in “indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
Ciò, tenuto conto delle caratteristiche della procedura, come sopra ricordata in ragione dell’insegnamento delle Sezioni Unite, pone in evidenza come l’art. 8, non si traduce in un obbligatoria modalità di redazione del curriculum per i candidati, tra i quali non viene effettuata una comparazione, ma rispetto ai quali viene espresso un giudizio di idoneità, ma integra una elencazione degli elementi che, indicati nel curriculum, costituiscono oggetto della valutazione della Commissione, senza stabilire, peraltro, una priorità dell’uno rispetto all’altro. I candidati sanno quali sono gli elementi che possono concorrere ad integrare utilmente il curriculum, in quanto possono costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione nei sensi sopra indicati.

Diversamente, devono sussistere, e la Commissione deve verificarne la sussistenza, i requisiti minimi di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.P.R., tra i quali «curriculum ai sensi dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6». 7. La Corte d’Appello correttamente, quindi, ha affermato che l’operato della Commissione era esente va vizi in quanto la stessa aveva tenuto conto dei requisiti specifici (artt. 3 e 5 del d.P.R. 484 del 1997) e tra essi del “curriculum ai sensi dell’art. 8 sopra citato”, e che nel curriculum, la cui presentazione sin dall’inizio da parte del F. non è contestata dal ricorrente (che deduce che dopo che la Commissione aveva chiesto integrazione il controricorrente aveva presentato un nuovo curriculum, v. pag. 10 del ricorso, e rileva, in modo generico e non circostanziato, atteso che non espone quali sarebbero stati gli elementi di novità ai fini della rilevanza della doglianza, che la Corte d’Appello si sarebbe basata su quest’ultimo, p. 21 del ricorso), era documentata una specifica attività professionale e l’adeguata esperienza, determinata pur senza avvalersi delle specificazioni casistiche dei decreti ministeriali, in quanto gli stessi non erano ancora stati adottati (art. 15, comma 3, in relazione all’art. 6, del d.P.R. 484 del 1997). 8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 97 Cost., artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15- 6 R.G. n. 9577 del 2011 terdecies, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 1175, 1337 e 1375 cc; artt. 1, comma 1 e 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 484 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
Assume il ricorrente che il F., al tempo in cui sosteneva il colloquio, ed era dichiarato idoneo, non era più dirigente medico del SSN e non avrebbe quindi potuto né essere dichiarato idoneo, né, conseguentemente, ottenere l’incarico.

Erroneamente, in ragione della giurisprudenza di legittimità e della disciplina di settore, la Corte d’Appello ha ritenuto che alla selezione sarebbero stati ammessi anche soggetti estranei al SSN, e che il carattere discrezionale della nomina operata nell’ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato escludevano la possibilità di disapplicazione della nomina, mentre la mancanza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo escludeva la configurabilità di un interesse tutelabile con il risarcimento del danno. Espone il ricorrente che il conferimento dell’incarico a soggetti esterni, trattandosi nella specie di procedura non concorsuale, determinerebbe l’accesso ai ruoli della dirigenza, con inquadramento nei ruoli, senza concorso. Il ricorrente prospetta quindi che una diversa interpretazione renderebbe sospette di illegittimità costituzionale le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992. 9. Il motivo va rigettato. La previsione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 484 del 1997, secondo cui “l’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica”, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell’incarico, ma l’aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo.

Pertanto non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente e quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25042 del 2005, e cioè che la procedura non ha carattere concorsuale e che alla procedura sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, non fa superare il vaglio di non manifesta infondatezza alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Correttamente in ragione del rigetto delle censure relative a vizi della procedura la Corte d’Appello ha rigettato la domanda risarcitoria.

7 Il Consigliere estensore Irene Tricorni Il Presidente G. Napoletano i n LCC 2 Il Funzionario a . . Dott.ssa Depc bL c le a .

3 1 GEN. 2017 R.G. n. 9577 del 2011 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio dell’8 novembre 2016.

mobbing: necessario l'intento persecutorio da parte del datore di lavoro

27/01/2017 n. 2142 -

Fatto

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 387/2011, pronunciando sulle opposte impugnazioni, respinto l’appello proposto dal Comune di (omissis), in accoglimento parziale dell’appello proposto da B.R. , in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto sussistente il mobbing subito dal dipendente pubblico, ha condannato il predetto Comune, datore di lavoro del B. , al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, di un importo, così rideterminato in appello, pari ad Euro 7.690,00, oltre che, sempre a titolo di danno non patrimoniale, per la lesione dell’immagine, della professionalità e della vita di relazione, di un importo pari alle retribuzioni corrispondenti alla categoria di inquadramento del lavoratore, per il periodo dal novembre 2004 e fino al 16 marzo 2006, somma maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data della notifica del ricorso di primo grado e fino al soddisfo.
2. La Corte di appello, premesso che era cessata la materia del contendere in ordine alla riammissione del B. nel Corpo della Polizia Municipale, avvenuta nel marzo 2006, ha svolto – in sintesi – le seguenti considerazioni.
a) Il provvedimento assunto dal Comune di (omissis) in data 22 luglio 2004 con cui il dipendente venne assegnato a nuove mansioni, da Vigile Urbano a Istruttore Amministrativo, in connessione ad un giudizio di inidoneità, era stato assunto dalla Giunta municipale in luogo del Dirigente, competente ad emetterlo.
b) La delibera era illegittima anche nella sostanza, in quanto la violazione dell’art. 2103 c.c. era da ascrivere non alla negazione dello ius variandi datoriale in relazione a qualifiche formalmente equivalenti, ma per lo “svuotamento di fatto di mansioni”: il B. era stato “lasciato inattivo e senza compiti” o gli erano stati affidati “compiti ridottissimi”.
c) Tale situazione era sorta a partire dal settembre 2004, quando il dipendente venne trasferito all’area Tributi. Le deposizioni testimoniali avevano confermato che dal 7 al 15 ottobre 2004 vennero assegnati al B. compiti meramente esecutivi ed estremamente semplici. Tali attività non erano riconducibili nell’alveo della qualifica rivestita di Vigile Urbano area C, ma erano proprie della inferiore area A (pag. 10 e 21 della sentenza).
d) Successivamente il lavoratore venne privato di ogni compito. Le deposizioni testimoniali avevano evidenziato che vi era stata una lunga inattività a partire dalla fine del 2004 protrattasi per più di un anno. Il B. era stato lasciato inattivo e isolato, privo di scrivania e di un ufficio, costretto a sostare in piedi nel corridoio (pag. 22 sent). Tale stato di inattività si protrasse fino al 15 settembre 2005, epoca in cui riprese servizio presso il Comando dei Vigili Urbani in esecuzione di una ordinanza cautelare.
e) Con ordine di servizio del 19 dicembre 2005 adottato dal capo Area Tributi (M. ), il lavoratore venne assegnato allo svolgimento delle “pratiche cimiteriali”, con sede stabilita “presso gli uffici cimiteriali”. Dalle deposizioni testimoniali era emerso che fu accompagnato all’”entrata del cimitero” e gli fu detto che quella era la sua sede di lavoro. Nessuna specificazione in giudizio aveva reso il Comune circa i compiti che potessero essere svolti in detta “sede”, in assenza di uno sportello per il pubblico, né come potessero essere eterodirette le attività del dipendente dal capo dell’ufficio o come i suoi compiti potessero coordinarsi con quelli dei colleghi, posto che tali persone si trovavano tutte in una sede di lavoro diversa. “Ma ciò che più rileva è che il locale indicato dal M. nel provvedimento come gli uffici cimiteriali collocati all’esterno dell’Ente già dotati di strumenti informatici e di mobilia, nelle fotografie prodotte dal B. (…) risulta essere una stanza che presenta varie suppellettili ed oggetti che fanno pensare in maniera inequivoca ad una camera mortuaria annessa al cimitero” (pag. 13, anche per la analitica la descrizione del locale). “Insomma un luogo igienicamente non adeguato, non conforme alle più elementari norme di sicurezza, oltre che lesivo della stessa dignità umana”. “Sicché appare del tutto ovvio che, in primo luogo, fosse impossibile rendere la prestazione lavorativa in quel luogo, oltre che appare evidente che tale locale avesse una funzione al tempo stesso punitiva e rappresentativa, essendo volto a veicolare un messaggio chiaramente mobbizzante di cui era destinatario direttamente il lavoratore ed indirettamente anche gli altri, messaggio che né lui, né gli altri, colleghi o meno, avrebbero potuto fraintendere” (pagg. 13 e 14 sent.).
f) “Tale stato fu preordinato e voluto dal datore di lavoro e realizzato per il tramite del M. per finalità ritorsive, avendo il B. dato luogo a rimostranze, prima in sede extragiudiziaria e poi giudiziaria, in presenza di determinazioni datoriali che egli riteneva illegittime, reagendo anziché acquietarsi e subirle passivamente” (pag. 14, nonché, per la descrizione analitica delle vicende pregresse, da pagg. 18 a pagg. 23 della sentenza).
g) In conclusione “…sono state provate non solo la situazione di protratta inattività in cui è stato lasciato il B. , ma anche una serie di situazioni mortificanti, quali l’essere lasciato senza scrivania e senza sedia e costretto a sostare nel corridoio in piedi, l’essere destinato al cimitero in un locale le cui condizioni consentono di definirlo non solo inidoneo, ma indecoroso per la funzione e irrispettoso della sua dignità di persona, l’essere stato allontanato fisicamente dai colleghi, oltre che, nel corso del tempo, spostato ripetutamente da un ufficio all’altro, pur di non essere mantenuto ai servizi interni del Corpo di Polizia Municipale…”. (pag. 24 sent.).
h) “Infine, appare indizio rilevante dell’isolamento cui conduce il mobbing, anche rispetto ai colleghi di lavoro, che allontanano il soggetto scomodo temendo a loro volta di essere oggetto di condotte ritorsive, il silenzio di molti colleghi sentiti al processo come testi….” (pag. 25 sent.).
i) La sistematica esposizione del B. ad atti vessatori con azione volta alla negazione stessa dell’individuo e della sua autostima, aveva provocato l’insorgere di una sindrome reattiva di grado medio, fonte di danno biologico, concorrente con il danno all’immagine e alla professionalità, pure derivanti dal demansionamento e dalla complessiva azione dell’amministrazione, che nell’insieme aveva assunto i caratteri del mobbing (per la analitica motivazione in ordine alle risultanze della c.t.u. medico-legale e alla percentuale del danno biologico, nonché per il nesso tra comportamento mobbizzante e ulteriori danni non patrimoniali connessi alla lesione dell’immagine e della professionalità: da pag. 14 a pag. 17 e da pag. 25 a pag. 28 sent.).
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di (omissis) con otto motivi; il punto rubricato come nono motivo non costituisce un’autonoma censura, ma la sintesi delle conclusioni rassegnate. Il B. è rimasto intimato.

Diritto

1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. 165/01 per avere la Corte di appello ritenuto illegittime le delibere della giunta comunale del luglio 2004, con cui il B. venne inquadrato nella qualifica Istruttore Amministrativo; tali determinazioni avevano ad oggetto modifiche della pianta organica, materia che esula dalla competenza dirigenziale. Dal secondo all’ottavo motivo il ricorso denuncia vizi di motivazione, così sintetizzabili: 2-3) omessa motivazione in ordine alla necessità, da parte del Comune, nell’esercizio dello ius variandi, di rinvenire una collocazione adeguata al dipendente giudicato inidoneo ai servizi esterni; 4) contraddittoria motivazione in ordine alla disamina e valutazione delle deposizioni dei testi Ba. e Be. in merito alla ritenuta inattività lavorativa in cui sarebbe stato lasciato il dipendente; 5) erronea valutazione di inattendibilità del teste M. ; 6) contraddittorietà della sentenza nella valorizzazione della deposizione della teste Be. a fronte della deposizione del teste Ba. ; 7) motivazione contraddittoria circa la deposizione del teste Ba. in merito all’assegnazione della sede di lavoro del B. presso gli “uffici cimiteriali”; 8) omessa motivazione in ordine alla circostanza che il B. per circa tre anni (dal 1998 al 2001) svolse regolarmente la propria attività in qualità di vigile urbano addetto anche ai servizi esterni.
2. Al punto nove, parte ricorrente contesta la sussistenza del mobbing, deducendo che il B. prestò regolare servizio per un triennio senza nulla lamentare, ma nell’immediatezza del verbale della Commissione medica si rifiutò di prestare servizio esterno anche in via sporadica; il Comune chiese la revoca della qualifica di Agente di Polizia Municipale, non avendo necessità di un agente che prestasse servizio interno e procedette ad inquadrare il B. quale Istruttore Amministrativo; d) lo stesso viene successivamente assegnato all’Ufficio Tributi. Alla stregua dei fatti, non vi erano elementi per affermare l’esistenza di un intento persecutorio o di vessazioni poste in essere dal Comune ai danni del proprio dipendente.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto alla questione di diritto oggetto del primo motivo, deve rilevarsene l’inammissibilità per essere il ricorso carente dei requisiti di indicazione e di allegazione, di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. non risultando le delibere vertenti sullo ius variandi trascritte né in tutto né in parte e non essendo indicata la sede della loro produzione in giudizio (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015). Vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
4.1. Il motivo è inammissibile anche per altra ragione: l’illegittimità dell’atto è stata valutata dalla Corte di appello anche (e soprattutto) per il demansionamento in cui il mutamento di assegnazione si espresse. Valutando il complesso delle acquisizioni istruttorie, la Corte di merito ha rilevato che sin da settembre/ottobre 2004 il B. , nella nuova posizione assegnata, venne dapprima relegato a compiti esecutivi non riconducibili a profili della categoria di inquadramento (area C), ma riferibili addirittura a mansioni di area A, e successivamente venne privato del tutto delle mansioni.
4.2. Esula quindi dall’oggetto del giudizio ogni problematica sull’equivalenza delle mansioni in relazione all’art. 52 d.lgs. n. 165/01 e dell’esercizio dello ius variandi datoriale in relazione alla dedotta esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria. Il B. non venne adibito alle mansioni proprie del profilo assegnato di Istruttore Amministrativo, ma ad altre (ben inferiori) non riconducibili a da quelle proprie della categoria di appartenenza. Del pari, la sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere costituisce ipotesi vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonché Cass. n. 687 del 2014).
5. Per il resto, il ricorso sostanzialmente tende a proporre una diversa valutazione dei fatti con formulazione, in definitiva, di una richiesta di duplicazione del giudizio di merito. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
5.1. Nella specie, la Corte di merito ha ricostruito, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, i numerosi elementi atti a configurare, nel loro concorso, il mobbing lavorativo. Come questa Corte ha affermato, a tal fine devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. 17698 del 2014).
5.2. La ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito è agevolmente sussumibile nella fattispecie astratta così definita. La soluzione si fonda su un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresì osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
5.3. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002).
5.4. Deve poi osservarsi, quanto alle censure vertenti sulla omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi, che costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. (v., ex plurimis, Cass. n. 3668 e 20612 del 2013).
5.5. Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 c.p.c., poiché, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del rinvio; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest’ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. ex plurimis Cass. n. 6288 del 2011).
6. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

personale scolastico- supposto intento vessatorio su atti da parte del provveditorato

27/01/2017 n. 2148 -

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3359 del 2011, rigettava l’appello proposto da S.G. nei confronti del MIUR, della Direzione scolastica regionale della Campania e dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, avverso la sentenza emessa, tra le parti, dal Tribunale di Napoli, in data 20 dicembre 2007.

2. Espone il giudice di appello che il prof. S.G., premesso di essere stato, a partire dall’anno scolastico 1989/1990, Preside della scuola media statale “(OMISSIS) e, successivamente, dall’anno scolastico 2001/2002, Dirigente scolastico presso il “liceo classico liceo scientifico – istituto magistrale di (OMISSIS)”, esponeva che, a far data da una richiesta di ispezione dei primi mesi del 1994, era stato sottoposto dal Provveditorato agli Studi di Napoli) primate dalla Direzione scolastica regionale della Campania, poi, a mezzo dei suoi funzionari o di funzionari inviati per iniziativa dei detti uffici, ad una serie di atti e comportamenti di sistematica vessazione, protratti nel tempo e caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato alla distruzione psicologica, sociale e professionale della vittima ed all’obiettivo primario di provocarne le dimissioni, o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, ricorda la Corte d’Appello, il ricorrente deduceva di essere stato sottoposto a: “esercizio esasperato eccessivo ed immotivato di forme di controllo (innumerevoli visite ispettive e provvedimenti di ispezione); impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie (rifiuto di rilascio di informazioni e copie di atti, anche relativi al fascicolo personale); frequenti sparizioni dagli uffici del provveditorato agli studi di Napoli e poi della direzione scolastica regionale della Campania di documenti rilevanti, relativi alla persona del S. od alla scuola da lui diretta, sparizioni a seguito delle quali spesso il S. o la scuola da lui diretta venivano esclusi da approvazione di finanziamenti o altri vantaggi o utilità; esclusione o illegittima postposizione del nominativo del S. e di quello della scuola da lui diretta da graduatorie relative a assegnazioni di incarichi o assegnazioni di fondi o assegnazioni di personale o da graduatorie per la partecipazione alle quali avevano regolarmente presentato domanda, il tutto motivato da misteriose sparizioni di documenti o non motivato affatto; sistematica omissione di intervento in relazione ai rapporti inviati dal prof. S. relativi alle condizioni della propria scuola e ai gravi problemi in essa presentatisi, problemi mai risolti in tempo ragionevole; sistematica omissione di intervento in relazione alle lamentele inviate dal prof. S. al Ministero, ai dirigenti apicali del provveditorato ed a quelli della Direzione regionale circa le vessazioni subite”.

Dettagliati i singoli comportamenti vessatori relativi ad un arco temporale intercorrente dal 1994 al 2005, il ricorrente allegava che gli stessi gli avevano provocato danni sia alla salute fisica, sia alla vita esistenziale e di relazione.

Chiedeva, quindi, di accertare che il Centro servizi amministrativi di Napoli, la Direzione scolastica regionale della Campania ed il MIUR avevano violato gli artt. 2087 e 2043 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 32 Cost. e l’art. 41 Cost., comma 2, ponendo in essere dal 1994 ad oggi (al ricorso) sistematicamente condotte qualificabili come mobbing, e che tali condotte avevano provocato ad esso ricorrente gravi danni quantificabili complessivamente in Euro 983.699,31, di cui Euro 53.217,04 per danno biologico, Euro 2.582,50 per danno biologico temporaneo, Euro 27.899,77 per danno morale, Euro 100.000,00 a titolo di danno all’immagine professionale, Euro 800.000,00 a titolo di danno esistenziale ed alla vita di relazione, ed Euro 6.000,00 a titolo di danno materiale, e per l’effetto chiedeva di condannare il Centro servizi amministrativi di Napoli, la Direzione scolastica regionale della Campania e il MIUR, in proprio e quali successori ex lege del Provveditorato agli studi di Napoli, a pagare la somma di Euro 983.699,31, o quella diversa maggiore o minore che fosse risultata congrua al giudicante, il tutto con rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata dall’evento al soddisfo, con clausola di provvisoria esecuzione e spese di giudizio.

Le domande venivano contrastate dall’Amministrazione che si costituiva in giudizio e ne chiedeva il rigetto.

2.1. Con un secondo ricorso, depositato il 16 marzo 2006, il prof. S. conveniva in giudizio le medesime Amministrazioni affermando che, dopo la presentazione del primo ricorso, veniva sottoposto dalla Direzione scolastica regionale della Campania e dal Centro servizi amministrativi di Napoli, a mezzo di propri funzionari, ad una serie ulteriore e più grave di atti e comportamenti di sistematica vessazione, protratti nel tempo e caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato alla distruzione psicologica sociale e professionale della vittima, ed all’obiettivo primario di provocarne le dimissioni, o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.

Ricorda la Corte d’Appello che il ricorrente esponeva, in particolare di essere stato sottoposto a: “impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie (rifiuto di rilascio informazioni e copie di atti, anche relativi al fascicolo personale del S. etc.); frequente sparizione dagli uffici del Centro servizi amministrativi di Napoli, della Direzione scolastica regionale della Campania e del MIUR di documenti rilevanti, relativi alla persona del S. o alla scuola da lui diretta, sparizione a seguito della quale spesso il S. o la scuola da lui diretta venivano impediti nella possibilità di tutelare i propri diritti o conseguire particolari vantaggi; impedimento nella possibilità di tutelare i propri diritti o conseguire particolari vantaggi (visionare ed estrarre copia di documenti, assumere il nome di ” M.E.” come nome della scuola, etc.); esclusione del nominativo del S. e di quello della scuola da lui diretta da graduatorie relative ad assegnazione di incarichi o assegnazione di fondi o assegnazione di personale, graduatorie per la partecipazione alle quali avevano presentato domanda, motivata da misteriose sparizioni di documenti o non motivata affatto; attribuzione al S. di ordini illegittimi e nel contempo screditanti per la sua persona e per la sua immagine professionale, quale quello di recarsi in sedi ufficiali a sostenere il contrario di quello che legittimamente egli in documenti precedenti aveva sostenuto nell’interesse dell’Amministrazione; sistematica omissione di intervento in relazione alle lamentele inviate dal ricorrente al Ministero circa le sistematiche vessazioni subite”.

Descritti tali fatti avvenuti successivamente al 22 aprile 2005, il ricorrente lamentava che gli stessi avevano provocato un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ulteriori ripercussioni negative sulla propria vita familiare e personale.

Chiedeva, quindi, di accertare che il Centro servizi amministrativi di Napoli, la Direzione scolastica regionale della Campania ed il MIUR avevano violato gli artt. 2087 e 2043 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 32 Cost. e l’art. 41 Cost., comma 2, ponendo in essere dall’aprile 2005 ad oggi (al ricorso) sistematicamente condotte qualificabili come mobbing, e che tali condotte avevano provocato allo stesso gravi danni quantificabili, complessivamente, in Euro 283.699,31, di cui Euro 53.217,04 per danno biologico, Euro 2.582,50 per danno biologico temporaneo, Euro 27.899,77 per danno morale, Euro 100.000,00 a titolo di danno all’immagine professionale, Euro 100.000,00 a titolo di danno esistenziale ed alla vita di relazione, e per l’effetto chiedeva di condannare le suddette Amministrazioni a pagare ad esso ricorrente la indicata somma o quella diversa maggiore o minore che fosse risultata congrua al giudicante, il tutto con rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata dall’evento al soddisfo, con clausola di provvisoria esecuzione e spese di giudizio.

Anche in questo caso l’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto delle domande.

3. Il Tribunale riuniva i ricorsi per ragioni di connessione e li rigettava, compensando tra le parti le spese di giudizio.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il S. prospettando 11 motivi di impugnazione.

5. Resiste il MIUR con controricorso

6. Il S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. 1. Prima di esaminare i motivi del ricorso, è opportuno ricordare quanto segue, tenuto conto che, ratione temporis (la sentenza di appello veniva depositata l’8 giugno 2011), trova, nella specie, applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

2. il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 9233 del 2006).

Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può, dunque, riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 16526 del 2016, n. 14929 del 2012; Cass., n. 5205 del 2010; Cass., n. 10854 del 2009).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Ed infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., n. 13054 del 2014).

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014).

3. Va altresì ricordato (Cass., n. 17698 del 2014) che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti, i comportamenti lesivi.

4. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso, che di seguito si riportano in sintesi.

5. Con il primo motivo di ricorso (pagg. 64-69 del ricorso) è dedotta la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: “come la Corte debba comportarsi di fronte alle risultanze istruttorie” (pagg. 11 e 12 della sentenza di appello), art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva il ricorrente che il giudice di appello ha affermato, in relazione alla censura rivolta alla sentenza di primo grado in ordine al mancato pedissequo esame dei singoli episodi narrati dal ricorrente a conferma della persecuzione subita, dopo avere richiamato alcune pronunce di legittimità, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e quindi di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

L’esigenza di un’adeguata motivazione può quindi ritenersi soddisfatta quando il convincimento raggiunto dal giudice risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e di tutte le emergenze istruttorie, bensì di quelle delle stesse ritenute di per sè idonee a giustificarlo.

Pertanto, la Corte d’Appello affermava che la circostanza che nella motivazione della sentenza di primo grado impugnata non si fosse dato conto dei singoli ed innumerevoli episodi allegati da parte del ricorrente non significava che gli stessi non fossero stati attentamente esaminati e valutati; significava solo che nell’iter argomentativo seguito dal primo giudice gli stessi non erano stati ritenuti rilevanti a confortare la tesi sostenuta dal ricorrente.

Il ricorrente censura l’applicazione che di tali principi, dopo averli enunciati, la Corte d’Appello ha fatto nel corso della sentenza, in quanto non avrebbe esaminato un intero ricorso (il secondo autonomo ricorso, incorrendo nel vizio di omesso esame di domanda, ad avviso del ricorrente censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5), non avrebbe esaminato il risultato della prova testimoniale, non avrebbe esaminato la mancata ottemperanza ad un ordine di esibizione disposto dal giudice di primo grado, non avrebbe esaminato interi capitoli di episodi contenuti nel primo ricorso.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che, come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 22759 del 2014, n. 2687 del 2015), l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Diversamente, il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad istanze istruttorie è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., Cass., n. 6715 del 2013).

Pertanto, il vizio di omessa pronuncia con riguardo alla domanda oggetto del secondo ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile.

Per quanto attiene al dedotto mancato esame di prove, episodi e ordine di esibizione, i principi enunciati dalla Corte d’Appello sono conformi a quelli enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati e l’odierna censura, per come formulata, non consente l’effettuazione del giudizio di rilevanza su deduzioni o prove che non sarebbero state vagliate in quanto non specifica le stesse, nè tale specificazione può trarsi dagli incisi della sentenza riportati a pag. 65 del ricorso.

Ed infatti, come statuito con la sentenza n. 3668 del 2013, la nozione di punto decisivo della controversia, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.

6. Con il secondo motivo di ricorso (pagg. 69- 73 del ricorso) è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la sconcertante motivazione sul mancato esame della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello con la quale la stessa riteneva del tutto infondato il terzo motivo di gravame non essendo stata specificata, da parte dell’appellante, quale rilevanza avrebbero avuto ai fini del giudizio i documenti di cui si chiedeva l’esibizione.

Si contesta che a fronte di una mancata motivazione da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello ha ritenuto che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare la rilevanza dell’ordine di esibizione.

Atteso il rilievo dell’ordine di esibizione, il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui riteneva di non trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo delle parti. Comunque i documenti erano rilevanti perchè provenivano da un superiore gerarchico ( D.F.L., che il ricorrente ricorda citato a pag. 10 della sentenza di appello. Parte dello svolgimento del processo, ove il giudice di secondo grado ripercorre i motivi di appello, n. 17 relativo alla sussistenza di comportamento persecutorio in ragione della continua ed abnorme sottoposizione ad ispezioni) del ricorrente, ed erano citati dagli ispettori nell’elenco degli allegati alla relazione ispettiva ministeriale.

6.1. La statuizione della Corte di Appello si sottrae al denunciato vizio in quanto, come affermato da quest’ultima, la rilevanza dei documenti oggetto dell’ordine di esibizione inadempiuto doveva essere prospettata in relazione al ragionamento decisorio del giudice di primo grado, ponendo in rilievo la decisività degli stessi ai fini di una diversa statuizione rispetto a quella assunta dal Tribunale.

Ciò, tenuto conto, peraltro, che come statuito da questa Corte (cfr., Cass., n. 15554 del 2004, n. 15768 del 2004) integrando l’inosservanza dell’ ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ ordine ai fini della decisione di merito.

7. Con il terzo motivo (pagg. 73-74 del ricorso) è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

Quanto affermato dalla Corte d’Appello in relazione all’ordine di esibizione non solo sarebbe illogico e contraddittorio ma violerebbe l’art. 116 c.p.c., comma 2, dovendo il giudice dall’inottemperanza desumere argomenti di prova, o motivare in merito.

7.1. Il motivo non è fondato.

Come si è già ricordato dall’ingiustificata inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti emesso ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova in pregiudizio della parte che non ha osservato l’ordine anche ai fini della liquidazione equitativa del danno, e trattandosi di potere discrezionale, il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità neppure per difetto di motivazione.

Nè può trovare applicazione, nella specie, Cass, ord. 225 del 2016, atteso che nella relativa fattispecie (prova in ordine alla capacità reddituale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di queste abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali) veniva in rilievo l’asimmetria comportamentale ed informativa tra le due parti (che non vi è nella presente fattispecie in esame), entrambe destinatarie dell’ordine di esibizione, ottemperato solo da una, con conseguente inadempienza dell’altra da cui desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2, con obbligo di motivazione per il giudice.

8. Con il quarto motivo di ricorso (pagg. 74-88 del ricorso) è prospettata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la Corte di merito avrebbe omesso la ricerca del filo conduttore, prima enunciata e poi interrotta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il ricorrente ricorda che la Corte d’Appello in premessa ha ricordato gli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie del mobbing (in sintesi, cfr. citata Cass., n. 17698 del 2014: una serie di comportamenti di carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito, l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi), ponendo in rilievo che la peculiarità della condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, in violazione dell’art. 2087 c.c., consiste nell’intento vessatorio e persecutorio che deve caratterizzare i singoli comportamenti reiterati nel tempo. Tale intento persecutorio deve emergere in maniera oggettiva e quindi da circostanze e fatti precisi che sarebbero percepiti in maniera identica da chiunque si trovasse in quella particolare situazione. Non possono invece rilevare condizioni soggettive del lavoratore.

Il giudice di secondo grado, quindi, affermava che l’appellante intendeva ricondurre ad un unico intento persecutorio espresso dall’Amministrazione nei suoi confronti una serie di condotte poste in essere da soggetti diversi nell’arco di oltre dieci anni, dovendosi ipotizzare che tutte le condotte lamentate, sia gli atti volontari quali l’invio di ispezioni, sia gli atti presumibilmente dovuti a disservizi e disfunzioni dell’Amministrazione, quali la perdita di documenti, fossero ricollegabili tra loro da un unico filo conduttore, cioè l’intento vessatorio dell’Amministrazione.

La Corte d’Appello riteneva inverosimile una tesi simile in considerazione del gran numero di soggetti che, nell’arco temporale preso in esame, sarebbero stati coinvolti in tale finalità vessatoria.

Tale statuizione (pagg. 13 e 14 della sentenza di appello) è censurata in quanto la Corte d’Appello dapprima ricorda i quattro elementi costitutivi del mobbing, ma poi valorizza, quale peculiarità della condotta del datore di lavoro, il solo intento persecutorio e dimentica gli altri tre elementi. Ciò, inoltre, ad avviso del ricorrente regge la prova logica solo ritenendo ellitticamnete sussistenti gli altri tre elementi.

Altra censura è mossa, in particolare, al mancato esame dei singoli ed innumerevoli episodi allegati da esso ricorrente per il solo fatto che il numero rilevante degli stessi e l’essere accaduti in un vasto arco temporale, ne escluderebbe l’intento persecutorio.

La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, dovuto verificare se effettivamente detti episodi erano riconducibili ad un gran numero di soggetti e non ad un piccolo numero di soggetti e la posizione degli stessi nella gerarchia dell’Amministrazione.

8.1. Il motivo non è fondato.

Occorre rilevare che, come ricordato dalla Corte d’Appello, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutori o, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Elementi questi che il lavoratore ha l’onere di provare in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass. 26 marzo 2010, n. 7382).

Congruamente, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che la mancanza dell’intento persecutorio non potesse far ricondurre la vicenda in esame al mobbing lavorativo.

Nè tale statuizione ha come presupposto logico (come asserisce il ricorrente) un’implicita affermazione di sussistenza di alcuno degli altri requisiti, attesa l’autonomia degli stessi.

Con adeguata motivazione che si sottrae al vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5, nei sensi in cui, come si è sopra illustrato, detta censura può essere dedotta in sede di legittimità, la Corte d’Appello ha escluso l’intento persecutorio.

Nella specie il giudice di secondo grado, dopo aver ricordato che l’appellante intendeva ricondurre ad un unico intento persecutorio espresso dall’Amministrazione nei suoi confronti una serie di condotte poste in essere da soggetti diversi nell’arco di oltre dieci anni, e precisato che il ricorrente sosteneva che comportamenti quali l’invio di ispezioni ministeriali, l’impedimento dell’accesso a notizie, la sparizione dagli uffici del C.S.A. di Napoli, della Direzione scolastica regionale della Campania e del MIUR di documenti relativi alla sua persona od alle scuole da lui dirette, l’esclusione del suo nominativo e del nominativo delle scuole da lui dirette da graduatorie relative ad incarichi o assegnazioni di fondi o di personale, sarebbero riconducibili ad una medesima volontà ostile volta a mortificarne la professionalità e ad emarginarlo dal suo contesto lavorativo, ha escluso la sussistenza dell’intento persecutorio con motivazione ampia, puntuale ed immune da vizi logici.

Afferma la Corte d’Appello che la tesi del ricorrente, considerando il normale avvicendarsi nell’arco di oltre un decennio del personale impiegatizio e direttivo degli uffici del C.S.A. di Napoli, della Direzione scolastica regionale della Campania e del MIUR, presupporrebbe l’esistenza di una stabile organizzazione creatasi all’interno dell’Amministrazione scolastica con l’unico fine di perseguire, in forme diversificate, l’appellante. Bisognerebbe, infatti, ipotizzare che tutte le condotte lamentate dall’appellante – sia gli atti volontari come l’invio di ispezioni, sia quelli dovuti presumibilmente a disservizi e disfunzioni dell’Amministrazione, quali la perdita di documenti – siano ricollegate dall’intento vessatorio dell’Amministrazione, tesi inverosimile in ragione del gran numero di soggetti coinvolti in tale finalità vessatoria.

La censura del ricorrente, lungi dall’indicare elementi circostanziati, già portati all’attenzione della Corte d’Appello, evidenziandone in modo compiuto la eventuale rilevanza critica rispetto al ragionamento decisorio del giudice di secondo grado, è specificata in modo non adeguato (in particolare pagg. 86 e 88) estrapolando, decontestualizzandole, frasi e parole dalla sentenza di appello, indicando circostanze (l’emersione dall’indice dei documenti – di cui non è indicata la collocazione negli atti del processo, nè è riportato il completo contenuto dello stesso, con ricadute sull’autosufficienza della deduzione della ricorrenza di uno stesso nome B.A. in 69 episodi, di un altro D.F.L. in 25 episodi, di un altro D.S. in 19 episodi) e ponendo domande esplorative che non censurano adeguatamente l’accertamento valutativo della Corte d’Appello in ragione dei principi sopra richiamati, in particolare al par. 1.

9. Con il quinto motivo di ricorso (pagg. 88-91 del ricorso) è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (le risultanze della prova per testimoni): illogicità dei criteri adoperati per la valutazione delle stesse, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello affermava che la testimonianza del M. che avvalorava che gli ispettori

Quarantotto e G. avessero proferito frasi offensive nei suoi confronti era smentita da quella dei due ispettori medesimi, sentiti come testi, che avevano negato di aver proferito tali frasi, poichè non risultava spiegato perchè si era ritenuto più credibile un teste non indifferente rispetto ad uno indifferente.

9.1. Il motivo non è ammissibile in quanto è rivolto nei confronti solo di una delle due ratio decidendi che autonomamente sorreggono la pronuncia sulla testimonianza del M. e degli ispettori. Ed infatti, il giudice di secondo grado (pagg. 14 e 15 della sentenza) ha, inoltre, affermato l’irrilevanza delle suddette risultanze istruttorie, in quanto le frasi offensive, al più potevano costituire espressione di condotte scortesi e maleducate degli ispettori, ma non certo di comportamenti vessatori.

10. Con il sesto motivo di ricorso (pagg. 91 – 95 del ricorso) è dedotta insufficienza e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: le ispezioni che si susseguono per chiarire se stesse, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha escluso che il potere di controllo sia stato esercitato in modo ossessivo e pretestuoso in quanto la prima ispezione era scaturita da una denuncia dello stesso dirigente scolastico, la seconda era finalizzata ad un approfondimento e la terza era atto dovuto dell’amministrazione, diretto ad accertare la fondatezza di eventua