Continuità assistenziale. L'erogazione di una somma aggiuntiva al compenso non è vietata se viene chiesta una prestazione non ricompresa nel contratto

02/02/2022 n. 18 - Corte Conti Liguria

Come ricordato da questa Sezione con la sentenza del 15 dicembre 2021, n. 222, la remunerazione variabile ha la funzione di motivare il lavoratore, incentivandolo nel tendere ai più alti livelli di professionalità e di rendimento. A tal fine, occorre, in primo luogo, che vengano definiti preventivamente obiettivi misurabili

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la colpa grave del medico va dimostrata nel caso concreto

04/01/2022 n. 1 - Corte Conti Lazio

In linea generale, giova premettere che nel caso di responsabilità amministrativa per danno sanitario, va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico e pertanto vanno indicati quegli elementi di prova in base ai quali, nel caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche. Non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario sia sicuramente connotata da colpa grave. In secondo luogo va evidenziato che il concetto di colpa grave si differenzia tra l’ambito civilistico (dove viene in rilievo la colpa semplice) e l’ambito giuscontabile (dove la colpa grave del medico sussiste anche per errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di un minimo di perizia tecnica o e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità: Corte conti sez. III n.601/2004)

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Le specializzande somministrano una dose letale di chemioterapico ma la disorganizzazione del reparto riduce la colpa grave

28/09/2021 n. 77 - Corte Conti Umbria

Una specializzanda sbaglia a trascrivere la dose di un chemioterapico. Il paziente muore.
Nessuno si era accorto dell’errore: l’altro specializzando, il farmacista ospedaliero che si era accorto dell’errore ma ha preparato ugualmente la dose, l’infermiera che ha somministrato senza verificare.
Per il danno erariale questo non basta perchè l’errore è dovuto, anche, dall’assenza di organizzazione del reparto.

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