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Divieto per le Parafarmacie di eseguire tamponi antigenici. Rimessa questione alla Corte Costituzionale

11/01/2022 n. 7 - Tar Marche sezione prima

La limitazione in parola si pone anche in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero dei tamponi. Al riguardo va infatti osservato che, rispetto all’esigenza in parola, non vengono in rilievo i profili valorizzati dalla CGUE nella sentenza Venturini e altri, perché la decisione dei cittadini di eseguire i tamponi in questione non discende necessariamente dall’insorgenza di sintomi della malattia, ma anche dal principio di precauzione (è noto, ad esempio, che nell’estate 2021 molti italiani si sono sottoposti al tampone prima di intraprendere viaggi all’estero o di partecipare a cerimonie religiose, a feste, etc., e questo anche in assenza di sintomi e anche nei casi in cui ciò non fosse imposto da alcuna norma o provvedimento amministrativo). Ne consegue che, in quest’ottica, la presenza (soprattutto all’interno dei centri commerciali) di una parafarmacia in cui fosse stato possibile effettuare il test avrebbe aumentato lo screening di massa, senza peraltro incidere sul tradizionale bacino di utenza delle farmacie.

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Direttore Sanitario sospeso. L’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale spetta all’Asl, unica deputata a sindacare il certificato del medico di famiglia, ma nessuna sospensione della delibera.

20/12/2021 n. 8454 - Consiglio di Stato sezione terza

Considerato che la spendita di poteri amministrativi sull’accertamento circa la inosservanza dell’obbligo vaccinale giustifica la giurisdizione di questo giudice amministrativo e che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende automaticamente anche alla comunicazione di sospensione dal servizio, atteso che una simile evenienza costituisce effetto automatico che discende direttamente dalla legge a carico del sanitario inottemperante.

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Infermiere impugna sospensione dall'Ordine per mancata vaccinazione per assenza valutazione clinica Azienda Sanitaria. Nessuna sospensione dell'atto perchè la salute pubblica vale più dello stipendio

13/01/2022 n. 7 - Tar Calabria sezione Catanzaro

Richiamata, in proposito, la giurisprudenza secondo cui “il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze” (Tribunale di Catanzaro, ord. 19 dicembre 2021 in procedimento n. 1637-1/2021 R.G,)
Non deve essere sospesa la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche che ha sospeso dall’Albo degli infermieri un infermiere che si è sottratto dall’obbligo vaccinale senza accampare un elemento ostativo alla vaccinazione ma la mancanza di un atto formale di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della competente Azienda Sanitaria e l’impossibilità, da parte dell’Ordine professionale, di surrogarsi a detta azienda nel compito di accertare un fatto (la mancata sottoposizione a vaccinazione) le cui conseguenze sono vincolativamente determinate dal legislatore

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Infermiere non può essere sospeso per mancata vaccinazione se già in aspettativa per altro titolo

26/11/2021 - Tribunale di Milano- sezione lavoro

Con la sentenza del 26.11.2021 a firma della Dott.ssa Porcelli, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di reintegra di un’infermiera sospesa per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale nonostante la stessa si trovasse in aspettativa retribuita biennale ex lege 104/1992.

Per il Giudice, in particolare, la sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i lavoratori destinatari dell’obbligo di vaccinazione.

Secondo la sentenza il rapporto di lavoro della ricorrente già sospeso per la fruizione dell’aspettativa prevista dalla L. 104/1992 non può essere sospeso per altra motivazione.

medico ed infermiere manomettono i dispositivi medici ed il paziente muore

03/01/2022 n. 1 - Cassazione Penale -Sez. terza

Un evento può dirsi dovuto ad una pluralità di cause che, originando da una cooperazione colposa di condotte, lo hanno determinato. Sul punto la giurisprudenza della Corte è piuttosto univoca nell’affermare, anche in tempi estremamente recenti, che in tema di colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario – compreso il personale paramedico – è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva ”” l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 giugno 2021, n. 24895; idem Sezione IV penale, 16 luglio 2015, n. 30991).

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la colpa grave del medico va dimostrata nel caso concreto

04/01/2022 n. 1 - Corte Conti Lazio

In linea generale, giova premettere che nel caso di responsabilità amministrativa per danno sanitario, va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico e pertanto vanno indicati quegli elementi di prova in base ai quali, nel caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche. Non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario sia sicuramente connotata da colpa grave. In secondo luogo va evidenziato che il concetto di colpa grave si differenzia tra l’ambito civilistico (dove viene in rilievo la colpa semplice) e l’ambito giuscontabile (dove la colpa grave del medico sussiste anche per errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di un minimo di perizia tecnica o e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità: Corte conti sez. III n.601/2004)

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La casa di cura può possedere una farmacia? Il Consiglio di Stato rimette all'udienza plenaria

27/12/2021 n. 8634 - Consiglio di Stato

È rimessa all’Adunanza plenaria – ai fini della verifica della sussistenza di un profilo di incompatibilità nella gestione societaria di una farmacia nel caso di società acquirente ai sensi dell’art. 7, c.2, l. n. 362 del 1991, partecipata come unico socio da altra società di capitali, a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza – la questione relativa a quali casi e a quali condizioni una società controllante possa dirsi coinvolta, per il tramite della società controllata, nella gestione della farmacia e se è possibile la presenza, nella società partecipante, di esercenti la professione sanitaria.

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l’ alunno disabile ha diritto all’istruzione ed all’inclusione. Il preside non può negare il trasporto scolastico perchè non ha soldi

24/12/2021 n. 13463 - Tar Lazio -sezione terza bis

Il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

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la certificazione generica non esonera il sanitario dall’obbligo di vaccinarsi

23/12/2021 n. 8454 - Consiglio di Stato - sezione terza

Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un proprio paziente, che svolge la professione sanitaria, a somministrare il vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato, e ciò in quanto il controllo demandato alla ASL – responsabile a verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata – concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della ASL, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero

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neoplasia del cavo orale tecnico laboratorio

21/12/2021 n. 40998 - Cassazione Civile -sezione III

RILEVATO CHE:
1. M.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello il 14 marzo 2018, depositata il 10 maggio 2018, articolando quattro motivi.
2. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona.
3. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Groupama Assicurazioni Spa, già Gan Italia Spa, e da Lloyd Adriatico SPA.
4. La ricorrente assume di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, l’Azienda Ospedaliera di Verona, oggi Gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, chiedendone, previo accertamento della responsabilità, ai sensi dell’art. 2087 C.C., la condanna al risarcimento dei danni per la morte di M.F., a seguito di neoplasia del cavo orale asseritamente provocata dalla esposizione a sostanze nocive durante lo svolgimento della sua attività professionale quale tecnico di laboratorio di analisi, alle dipendenze della convenuta.
5. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 589/2014, accoglieva la domanda, liquidando a favore dell’attrice, convivente della vittima, la somma di euro 150.000,00, ritenendo dimostrata la ricorrenza di un nesso eziologico tra le condizioni lavorative e la patologia che aveva causato la morte di M.F.. Tale conclusione si basava: i) sull’avvenuto riconoscimento, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, competente ai sensi del dpr n. 461/2001, del nesso eziologico tra l’infermità denunciata – nonché verificata dalla Commis­sione medica dell’ospedale militare – e l’attività di servizio prestata, stante la sovrapposizione tra i fatti accertati e quelli di causa; ii) sulla valutazione delle testimonianze assunte, da cui era emerso che l’azienda convenuta aveva consentito la prosecuzione dell’esposizione del proprio lavoratore a sostanze tossi­ che nell’ambiente di lavoro in assenza di un adeguato sistema di aspirazione.
6. Per quanto ancora di interesse, la Gestione liquidatoria dell’Azienda ospedaliera impugnava, in via principale, la decisione, ritenendo che la dimostrazione della causa di servizio non fosse sufficiente a fornire la prova del nesso eziologico tra il decesso di M.F. e l’inalazione da parte di quest’ultimo di sostanze cancerogene durante il periodo, 1995-2001, in cui aveva prestato la sua attività lavorativa presso l’Azienda ospedaliera di Verona, perché era stato preso in considerazione tutto il periodo, dal 1971 al 2001, in cui la vittima aveva lavorato come tecnico di laboratorio, e non solo quello dal 1995 al 2001, relativo al periodo durante il quale aveva lavorato alle sue dipendenze.
7. M.S. contestava la ricostruzione della Gestione liquidatoria, segnalando, in particolare, che essa avrebbe potuto non già negare la sua responsabilità, ma chiamare in giudizio i precedenti datori di lavoro, coobbligati in solido, esperendo nei loro confronti azioni di regresso; a sua volta, proponeva appello incidentale, al fine di ottenere la condanna dell’appellante principale al pagamento della somma di euro 319. 770,00, a titolo di risarcimento per il danno subito, in applicazione delle Tabelle di Milano, detratto quanto già liquidato con la sentenza di prime cure
8. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame principale, riformava, per l’effetto, la decisione di prime cure e rigettava le domande dell’odierna ricorrente, condannandola a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
9. In particolare, la sentenza impugnata, premesso che entrambe le parti davano atto che doveva prendersi in considerazione solo il periodo durante il quale M.F. aveva lavorato presso l’Azienda ospedaliera di Verona, non concordava con il provvedimento impugnato quanto alla ricorrenza di «una piena sovrapposizione tra i fatti ed il nesso causale posti a fondamento della domanda giudiziale ed i fatti ed il nesso causale accertati in sede di riconoscimento della causa di servizio», perché: i) l’accertamento della causa di servizio si era fondato sulla relazione della Commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Padova, la quale aveva preso in considerazione tutto il periodo lavorativo, anche quello dal 1971 al 1994, durante il quale della vittima aveva lavorato, con le mansioni di tecnico di laboratorio, per altri datori di lavoro; ii) il Comitato di verifica per le cause di servizio non aveva chiarito come avesse operato la propria valutazione, non bastando il rinvio, giudicato non particolarmente significativo, alla relazione del dott. Caputo – ritenuta troppo generica e basata su una lettera del 15 gennaio 1998 del prof. L. che si riferiva ad altra persona – ed a quella del prof. L. – che proprio nella lettera appena menzionata, descriveva l’inefficacia delle misure di sicurezza adottate negli anni settanta ed ottanta che non prevedevano l’uso di cappe di aspirazione funzionali e conformi agli scopi, mettendole a confronto con quelle, ritenute migliori, dell’epoca in cui scriveva (1998); iii) lo stesso Tribunale aveva atto dell’autonomia dell’accertamento della causa di servizio rispetto a quello di accertamento dell’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., pur non escludendo la possibilità di una valorizzazione del primo nell’ambito del secondo; iv) che il lavoratore fosse stato esposto a sostanze chimiche tossiche anche dopo il 1995 )o non risultava confermato ed anzi risultava smentito dalla lettera del 15 gennaio 1998 con cui il prof. L. dava atto di un miglioramento delle condizioni lavorative nonché dai testi escussi.
10. Riteneva che la sentenza di prime cure avrebbe dovuto accertare l’esposizione a quale sostanza tossica avesse determinato l’insorgenza della patologia che aveva cagionato la morte di M.F..
11. Condivideva con l’appellante principale il giudizio di illegittimità dell’ordinanza del 24 settembre 2009, con cui il Tribunale aveva autorizzato M.S. a riformulare i capitoli di prova, pur essendo già scaduti i termini perentori per le istanze istruttorie.
12. Dissentiva dal giudice di prime cure quanto all’apprezzamento delle prove testimoniali, fornendo articolata e puntuale motivazione circa le ragioni del disaccordo: i) la testimonianza di R.A. non era stata precisa quanto agli acidi cui sarebbe stato esposto M.F., né circa quali mansioni quest’ultimo avesse svolto a partire dal gennaio 1995; peraltro, il teste aveva riconosciuto che tra il 1989 ed il 2002 le condizioni di lavoro erano migliorate; ii) la persistenza del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria dei testi Z. e S. non bastava a minarne l’attendibilità; iii) la testimonianza di Maria Stella G., la quale aveva dichiarato che M.F. dal 1998, cioè dal trasferimento presso la nuova sede del laboratorio, non aveva utilizzato sostanze chimiche, essendo impegnato nell’accoglienza dei pazienti e nello smistamento dei campioni biologici, non poteva essere considerata inattendibile in considerazione del suo ruolo di direttrice del laboratorio, essendolo diventata solo nel 2009, cioè successivamente alla vicenda per cui è causa; iv) tutti i testi avevano riconosciuto che erano state introdotte le cappe aspiranti e che l’attività di lavaggio delle vetrerie, considerata particolarmente pericolosa, era stata praticamente eliminata a partire dal 1998 con l’introduzione di materiali monouso e con l’uso di lavatrici meccaniche; v) il teste S. aveva reso dichiarazioni poco coerenti e imprecise.
13. Di conseguenza, giungeva alla conclusione che non fosse stata provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l’insorgenza della patologia contratta da M.F. e le condizioni di lavoro presso l’Azienda ospedaliera di Verona.

CONSIDERATO CHE:
14. Con il primo motivo la ricorrente deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 C.C., in relazione agli artt. 1292 e 2055 C.C., oltre che dell’art 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello limitato il periodo oggetto di contestazione all’epoca successiva al 01/01/1995 (data di successione della Azienda Ospedaliera alla ULSS 25 Regione Veneto), così contravvenendo alle regole di responsabilità passiva solidale (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c)».
Oggetto di impugnazione è la statuizione di accoglimento del motivo di appello con cui la Gestione liquidatoria aveva chiesto di distinguere i periodi di servizio della vittima, in considerazione del fatto che aveva iniziato a prestare la propria attività per l’Azienda ospedaliera di Verona solo a partire dal 1995: dal 1971 al 1980 aveva lavorato presso gli ex Istituti ospitalieri di Verona e dal 1980 a fine 1994 presso la USSL 25 della Regione Veneto.

Secondo la ricorrente, l’accoglimento della domanda dell’appellante principale di limitare la propria responsabilità al periodo 1995-2001 derogherebbe al principio della responsabilità solidale, essendo stata accertata, proprio su domanda della Gestione liquidatoria, la ricorrenza della causa di servizio, in considerazione della nocività dell’ambiente di lavoro dal 1971 e fino al 2002. L’appellante principale, posto che l’obbligazione solidale non dà luogo né a scindibilità di cause né a litisconsorzio necessario, avrebbe potuto chiamare in causa i precedenti datori di lavoro della vittima, al fine di agire eventualmente nei loro con­ fronti per il regresso, e/o avrebbe dovuto dimostrare l’eventuale interruzione del nesso di causa per il periodo di tempo in cui era subentrata come datrice di lavoro di M.F.; solo così avrebbe potuto contrastare la riferibilità a sé delle conseguenze del nesso eziologico accertato dal Comitato per la verifica delle cause di servizio.
Non solo: la ricorrente contesta, imputando alla sentenza gravata la violazione dell’art. 115 c.p.c., che le parti in causa concordassero in ordine al fatto che dovesse prendersi in considerazione solo il periodo dal 1995 al 2001.
15. Con il secondo motivo alla sentenza della Corte territoriale è attribuita la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 C.C., in relazione all’art. 2087 C.C., oltre che degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la sentenza impugnata disatteso il principio causale del “più probabile che non” (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, del nesso causale tra la patologia ad esito mortale contratta da M.F. e le condizioni di lavoro presso l’Azienda sanitaria ospedaliera di Verona, anche in ragione del fatto che «quanto alla valenza probatoria del riconoscimento della causa di servizio lo stesso Tribunale aveva dato atto che essa preside dall’accertamento delle violazioni dell’art. 2087 C.C., pur avendo aggiunto che l’autonomia dei due istituti non escludeva una qualche valorizzazione del primo nell’ambito del secondo. Valorizzazione peraltro possibile in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie».

Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’indennizzo per causa di servizio e il risarcimento del danno per violazione dell’art. 2087 C.C., pur essendo due istituti autonomi, possono coincidere quanto all’accertamento del nesso di causa, sicché le circostanze di fatto accertate nel procedimento amministrativo non avrebbero potuto essere ignorate dal giudice di merito, senza chiarire quali differenze tra i due procedimenti le avessero impedito di dare rilievo alle conclusioni del Comitato di verifica.
Né la Corte d’Appello avrebbe potuto ritenere generica la documentazione medica prodotta in atti, visto che il parere espresso dal Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11 del dpr n. 461/2001, era basato su un giudizio medico-legale, chiesto peraltro dall’appellante principale, che, non essendo stato contestato, era da ritenersi passato in giudicato.
Ed avrebbe sbagliato nel ritenere errata, perché non confermata e smentita dalla lettera del 15 gennaio 1998 del prof. L. e dalla relazione dello stesso, la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto accertata l’esposizione della vittima a sostanze chimiche tossiche anche dopo il subentro dell’appellante principale quale datrice di lavoro, per non aver accertato l’esposizione a quale sostanza chimica avesse determinato l’insorgenza della patologia, perché la lettera in questione era quella con cui veniva dato atto che, in un analogo procedimento, era stata riconosciuta la causa di servizio per l’esposizione della vittima, anche in quel caso, a molte sostanze tossiche e anche cancerogene e che le misure di salvaguardia adottate non erano efficaci, perché i locali del laboratorio non rispondevano alle norme in vigore e le cappe di aspirazione non erano sempre funzionanti né conformi agli scopi.

Errato sarebbe stato pretendere l’individuazione della precisa sostanza chi­mica che aveva determinato l’insorgenza della patologia, perché, in applicazione del principio del più probabile che non, non era necessario ottenere la certezza eziologica, dovendosi considerare come probabilità qualificata quella che aveva passato al vaglio, allo scopo di escluderne ogni apporto eziologico, le altre possibili cause dell’evento di danno, legate, ad esempio, al preesistente stato di salute della vittima ed alle sue abitudini – era risultato che M.F. non faceva uso di alcool e non era un fumatore – all’assenza di rischi professionali cui collegare altrimenti la patologia, al difetto di prova o anche solo di allegazione del verificarsi di altri fatti interruttivi del nesso di causa per il periodo in cui l’appellante principale era subentrata ai precedenti datori di lavoro della vittima. Unica casa probabile della neoplasia era risultata la nocività dell’ambiente lavorativo imputata alla violazione degli obblighi gravanti sui datori di lavoro, compresa l’Azienda ospedaliera di Verona, come era emerso anche dalle deposizioni testimoniali che avevano riferito di altre morti per patologie tumorali di colleghi di lavoro di M.F..
16. Con il terzo motivo la ricorrente censura la pronuncia impugnata per «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 C.C. in relazione all’art. 2087 C.C., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ripartito l’onere probatorio tra le parti, in relazione alla sussistenza dell’inadempimento qualificato da parte del datore di lavoro. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».
Il giudice di prime cure aveva ritenuto l’azienda convenuta responsabile di aver consentito la prosecuzione, anche dopo il 1995, dell’esposizione del lavoratore a sostanze tossiche nell’ambiente di lavoro in assenza di un adeguato sistema di aspirazione, la Corte territoriale aveva ritenuto non condivisibile l’apprezzamento delle prove orali operato dal Tribunale e non raggiunta la prova della colpa della Gestione liquidatoria. La tesi della ricorrente è che il giudice a, quo abbia violato le regole sul riparto dell’onere probatorio, pretendendo che fosse l’attrice a dimostrare la colpevolezza della convenuta.
17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: «Violazione dell’art. 281 ter c.p.c. per avere il Giudice dell’Appello ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza del Giudice di prime cure del 24/09/2009, con la quale la sig.a M.S. è stata autorizzata a riformulare i capitoli di prova. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
18. A giudizio del Collegio assumono carattere dirimente i motivi numero secondo e terzo. La questione da essi posta – la prova del nesso di causa tra la nocività dell’ambiente lavorativo imputabile, ai sensi dell’art. 2087 C.C., all’Azienda ospedaliera di Verona – va risolta tenendo a mente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte:
a) la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 C.C., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore, il quale lamenti un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno nell’altro elemento, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze – l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele (ex plurimis, tra le più recenti pronunce massimate, cfr. Cass. 25/01/2021, n. 1509);
b) che quand’anche la natura della responsabilità evocata fosse stata aquiliana – la questione, in verità, non emerge affatto dalla sentenza, ma è posta solo nel controricorso, ove si sostiene che la domanda risarcitoria era stata formulata iure proprio dalla convivente di M.F. e che pertanto la responsabilità avrebbe dovuto qualificarsi come extracontrattuale, in applicazione del principio secondo il quale l’azione risarcitoria dei terzi estranei al contratto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 C.C., trova fonte nella responsabilità di cui all’art. 2043 C.C., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell’accertamento – M.S. avrebbe dovuto dimostrare la nocività dell’ambiente di lavoro di M.F. e il nesso di causa tra detta nocività e la patologia tumorale che ne aveva determinato la morte;
e) ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 C.C., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti, l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia (Cass. 22/08/2018, n.20889; Cass. 02/08/2007, n. 17017). Deve escludersi che, pur prendendo atto dell’autonomia dell’accertamento della causa di servizio rispetto alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., il giudice del merito possa fondare la propria statuizione di rigetto sulla mera affermazione della non identificabilità dell’infortunio sul lavoro con la già riconosciuta causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell’altro (Cass. 25/02/2005, n. 4005).
18. Orbene, la sentenza impugnata, a p. 7, ha ritenuto possibile la valorizzazione dell’accertamento della causa di servizio «in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie»; pertanto, non può dirsi che abbia considerato irrilevante l’accertamento della causa di servizio. Vero è che lo ha considerato non sufficiente a ravvisare, anche secondo il principio del più probabile che non, la ricorrenza della responsabilità dell’azienda ospedaliera di Verona, per le ragioni più estesamente esplicitate supra, § 9-12, cui si rinvia, le quali si risolvono nel rilievo attribuito: i) alla prova di un miglioramento delle condizioni lavorative a partire dal 1995, tratta indirettamente dalla più volta evocata lettera del 1998 del prof. L.;

ii) alla mancata individuazione della specifica sostanza cancerogena cui sarebbe stata esposta la vittima che ne avrebbe provocato la neoplasia ad esito mortale; iii) al diverso, rispetto a quello del giudice di prime cure, apprezzamento delle prove testimoniali che aveva consentito non solo di confermare un miglioramento dell’ambiente di lavoro, almeno a partire dal 1998, ma anche di far emergere che M.F., dal 1995, si limitava ad accogliere i pazienti presso l’ambulatorio prelievi ed a smistare i campioni biologici, senza utilizzare sostanze chimiche.
11. Ora, è pacifico che è stata dimostrata, da parte della odierna ricorrente, in termini meramente possibilistici e non anche probabilistici, come richiesto da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 25/01/2021, n. 1509), l’esposizione di M.F. a sostanze nocive e cancerogene, in grado di causare la neoplasia che ne aveva causato la morte, per un lungo lasso di tempo compreso quello durante il quale egli ebbe a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze della Azienda ospedaliera di Verona.
Cionondimeno, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale che dimostra, rispetto a quello precedente, una maggiore apertura verso l’utilizzabilità dell’accertamento della causa di servizio nelle controversie aventi ad oggetto la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all’art. 2087 C.C., l’onere probatorio posto a carico di chi invochi la responsabilità di cui alla norma suddetta, richiedente l’allegazione sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è il lavoratore è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti ( Cass. 11/08/2020, n. 16869; Cass. 06/11/2019, n. 28516) non può dirsi soddisfatto mediante la mera allegazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
13. Pur non potendosi negare, come già si è anticipato, che l’autonomia dell’indennizzo rispetto alla violazione degli obblighi prevenzionali abbia subito una certa attenuazione, né che si sia venuta a formare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa sia ai fini dell’equo indennizzo che del riconoscimento della malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal giudice del merito, ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 C.C., deve chiarirsi che l’accertamento ai fini dell’equo indennizzo risente dei limiti della utilizzabilità in concreto da parte del giudice del merito: nel senso che deve essere o tale da non rendere necessari ulteriori accertamenti, perché fondato su riscontrabili presupposi valutativi, o deve risultare supportato da ulteriori elementi di prova.
Nella sostanza, esso non può non essere preso in considerazione e può fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentito dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo.
Ebbene, nella fattispecie per cui è causa, il giudice di merito, come si è detto, lo ha preso in considerazione, ma non lo ha ritenuto sufficiente a dimostrare il nesso di causa, secondo la regola, qui applicabile, del più probabile che non. Detta regola “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”. In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa” (in termini, cfr. Cass. 06/07/2020, n. 13872, in motivazione, p. 25).
Nel caso di specie, l’accertamento della causa di servizio è stata l’unica addotta a supporto della ricorrenza del nesso di causa che spettava a M.S. dimostrare ed essa non è stata ritenuta tale da individuare i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, cui era stato esposto M.F. quando aveva lavorato alle dipendenze della controricorrente, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori emergevano argomenti che, secondo un giudizio di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito, risultavano divergenti. In particolare, dalle deposizioni testimoniali, siccome liberamente apprezzate dalla Corte d’Appello, era emerso che le mansioni cui era stato adibito a partire dal 1995 non lo costringevano a venire a contatto con sostanze cancerogene. Tale circostanza, unita a quella della in­ certezza in ordine alla causa che aveva reso nocivo l’ambiente di lavoro, secondo questo Collegio, assume carattere assorbente e basta a ritenere scevra dalle censure che le sono state mosse la sentenza impugnata. Non solo: rende irrilevante sulla decisione impugnata il fatto che la Corte territoriale abbia dato peso al generico miglioramento delle condizioni lavorative del laboratorio di analisi a partire dal 1998. Questa Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 2087 C.C., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio; pertanto, un generico miglioramento rispetto alle misure prevenzionali adottate nel ventennio precedente da altri datori di lavoro non avrebbe potuto far ritenere esattamente adempiuto l’obbligo di sicurezza.

In ogni caso, una volta escluso il nesso di derivazione causale tra la nocività dell’ambiente di lavori e l’evento di danno, la Corte territoriale non era tenuta ad indagare se l’Azienda ospedaliera di Verona avesse adottato le misure idonee ad impedire il verificarsi del danno, perché tale accertamento attiene al secondo ciclo causale, cioè quello da indagare solo là dove venga considerato integrato il primo.
La Corte territoriale, infatti, ha operato un’erronea commistione dei due “cicli” nei quali si articola il giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro. Difatti, al “ciclo” che si pone “a monte” ( quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio, come visto, della “preponderanza dell’evidenza”), deve seguire quello “a valle”, relativo, invece, alla possibilità (o meno) di adempiere, essendo il debitore/datore di lavoro ammesso a provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza degli obblighi di adottare tutte le cautele astrattamente e specificamente esigibili. La sentenza impugnata, per contro, una volta ritenuto che il nesso di causalità materiale non era stato provato, data la mancata dimostrazione della specifica nocività dell’ambiente di lavoro in relazione alla prestazione in concreto esplicata, non avrebbe dovuto prendere in considerazione l’eventuale adozione delle misure prevenzionali da parte della datrice di lavoro.
12. I motivi secondo e terzo non meritano, dunque, accoglimento, perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, quanto all’utilizzabilità del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, lo ha ritenuto inidoneo, dati i riscontri probatori ritenuti divergenti, a fornire la dimostrazione, secondo la regola del più probabile, che la patologia tumorale contratta da M.F. fosse da mettere in nesso di derivazione causale con la nocività dell’ambiente di lavoro dipendente dalla violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sulla controricorrente.
Nessun rilievo possono avere, al fine di ottenere un esito diverso, le censure della ricorrente, le quali sono tutte dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, senza incorrere in alcuna violazione di legge né in incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta rispetto al corrispondente modello normativo.
13. Il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo rende superfluo lo scrutinio del primo e del quarto motivo.
14. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese, in considerazione degli alterni esiti dei giudizi di merito, vengono compensate.
15. Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
 PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 13 ottobre 2021