La sentenza impugnata, a differenza di quanto reputato dalla ASL ricorrente, ha fornito una spiegazione piuttosto puntuale delle ragioni a fondamento della liquidazione del danno da perdita della genitorialità, illustrando, dapprima, la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del frutto del concepimento e il danno conseguente alla perdita del figlio, quindi, fornendo ampia giustificazione del parametro liquidativo utilizzato; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto che, “trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita”, le tabelle milanesi non fossero “direttamente” utilizzabili, perchè elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell’illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno da perdita al frutto del concepimento subito tanto dalla madre quanto dal padre. In linea con quanto statuito da questa Corte nella pronuncia n. 12717/2015, che ha equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta, il giudice a quo ha ritenuto di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto.
il medico di base cede le ricette bianche non compilate al farmacista che le compila. i reati.
07/09/2020 n. 28847 - Cassazione penale sez. V
I certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell’art. 481 c.p.; ma quando i relativi documenti sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto dall’art. 485 c.p.”.
Non vi è alcun dubbio, quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che la prescrizione medica, documento compilato da un esercente la professione sanitaria, abbia duplice natura: di atto certificativo, da un lato, in quanto presuppone una condizione di malattia o, comunque, di sofferenza del soggetto che richiede la somministrazione della terapia prescritta e, in tal senso, la prescrizione rappresenta l’attività ricognitiva, da parte del sanitario, circa il diritto dell’assistito alla erogazione di quello specifico medicinale; per altro verso, se ne apprezza la natura autorizzativa, in quanto la prescrizione rende fruibile detto diritto, consentendo all’amministrazione, tramite il servizio farmaceutico, la vendita del medicinale stesso, con rimozione di ogni ostacolo alla erogazione, escluse le ipotesi di farmaci “da banco”, per i quali la vendita è libera, essendo gli stessi commerciabili a prescindere da prescrizione medica.
responsabilità della struttura per soffocamento alimentare di un paziente. contestazione perizia ctu
31/08/2020 n. 18081 - Cassazione civile sez. VI
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da BXXX. per i danni subiti in conseguenza del decesso della congiunta XX, avvenuto, mentre era ricoverata nella clinica (OMISSIS), per soffocamento alimentare.
Avverso tale decisione XX e XX, in proprio e nella qualità di eredi di B.C., propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la XXX, depositando controricorso.
L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.
2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel cit. D.L., art. 2, comma 2, lett. g).
Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamentano in sintesi che la Corte d’appello, nonostante i rilievi degli appellanti che evidenziavano, anche sulla scorta di consulenza di parte, che, nell’occorso, sarebbe stato possibile e necessario praticare una tracheotomia, “si è limitata a disquisire in merito alla sola tecnica di (OMISSIS)”, adottata dai sanitari, affermando che era manovra idonea a salvare la vita: ciò in acritica adesione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., nonostante questi, specialista in psichiatria, non fosse dotato di specifiche competenze in materia.
Si dolgono, altresì, che sia stata ritenuta corretta l’esecuzione della manovra di (OMISSIS), nonostante la mancanza di prove al riguardo, che non fossero i documenti medici prodotti dalla controparte.
Segnalano ancora la contraddittorietà della valutazione dell’ausiliario che, pur avendo evidenziato che la paziente aveva difficoltà di autocontrollo alimentare e aveva manifestato una condotta alimentare caratterizzata dalla voracità, ha tuttavia poi negato sussistessero elementi clinici che deponessero per la necessità di un’assistenza particolare per lo svolgimento dell’attività alimentare.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte di merito operato un prudente apprezzamento della prova “specie in relazione alle considerazioni assorbenti di cui al motivo 1”, ciò traducendosi in un “omesso esame circa un punto decisivo del giudizio con violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
3. Con il terzo motivo essi denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 61 c.p.c., e dell’art. 24 Cost., per avere ritenuto, senza darne adeguatamente conto, “chiaro e convincente” il parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, rigettando la richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico-legale con la quale si era segnalata l’esigenza che, accanto ad una specialista in psichiatria, l’incarico fosse dato anche a un medico specialista del tratto orofaringeo o comunque ad un medico chirurgo.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono infine “carenza di motivazione”.
5. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Risulta, infatti, totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602).
Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici.
Prima dell’esposizione dei motivi, invero, il ricorso si limita a indicare le “parti della sentenza di appello contestate” e ciò fa attraverso la trascrizione di brevi stralci della sentenza (rispettivamente tratti dalle pagg. 4, 5, 6 e 7): stralci che attengono a distinti e specifici passaggi argomentativi e che, come tali, non consentono in alcun modo di avere una qualche contezza dei fatti sostanziali e processuali dibattuti nel corso del giudizio.
6. Stante tale preliminare e, come detto, assorbente rilievo è appena il caso di evidenziare che, comunque, anche i motivi di ricorso prospettano plurime ragioni di inammissibilità.
6.1. E’ palese, anzitutto, l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorrente si limita invero a richiamare la relazione di consulenza tecnica d’ufficio ovvero la perizia di parte o altri elementi di giudizio (informazioni tratte da internet) senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso – salvo che per brevi stralci – e senza comunque puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).
6.2. Nel primo motivo, inoltre, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è dedotto nei termini in cui la giurisprudenza consolidata di questa Corte lo dice deducibile.
Varrà in proposito rammentare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni del art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/204, nn. 8053 e 8054).
Nella specie, le censure mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario) la “consulenza tecnica di parte” in quanto tale ovvero la richiesta di rinnovazione della c.t.u..
Giova, infatti, precisare che il “fatto storico” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).
E’, pertanto, evidente che, non avendo i ricorrenti evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, il giudice a quo abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente motivazione si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6.3. Mette conto peraltro ancora rimarcare che, come ripetutamente rilevato dalla stessa ricorrente, la valutazione della Corte territoriale recepisce sul punto una valutazione del c.t.u. (ciò che com’è noto esaurisce i compiti motivazionali del giudice del merito salvo che non siano contro la stessa proposte tempestive e specifiche critiche, non meramente oppositive: v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815); a fronte di tale dato la ricorrente si limita a richiamare il diverso opinamento del c.t.p. sui vari temi in discussione, omettendo però di indicare se lo stesso sia stato effettivamente e immotivatamente negletto dal c.t.u. per il che avrebbe dovuto essere trascritta almeno la parte della relazione di consulenza tecnica d’ufficio a tale aspetto dedicata.
Anche, dunque, con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avrebbe potuto configurarsi un vizio di motivazione sindacabile in cassazione.
Secondo incontrastato indirizzo, infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815).
6.4. Sotto il profilo della dedotta (con il secondo motivo) violazione dell’art. 116 c.p.c., è poi appena il caso di rammentare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma processuale (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo nell’ipotesi – certamente non ravvisabile nella specie – in cui il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).
6.5. Equivoco, contraddittorio e per nulla illustrato è poi il contestuale riferimento, nel secondo motivo, anche ad una asserita violazione dell’art. 112 c.p.c..
Varrà comunque in proposito rilevare che la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato è in astratto apprezzabile solo con riferimento alle domande ed eccezioni in senso stretto non certo (come invece sembrano assumere i ricorrenti) in relazione alle valutazioni di merito dei fatti allegati (positivi o negativi) e delle prove acquisite a fondamento delle une o delle altre.
6.6. Il terzo motivo non illustra la pertinenza della evocata norma processuale (art. 61 c.p.c.), nè la ragione per la quale essa debba ritenersi nella specie violata.
Varrà comunque rammentare che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, l’eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 21/08/2018, n. 20829; 15/06/2018, n. 15747; 31/01/2013, n. 2251; 15/04/2002, n. 5422; 14/08/1999, n. 8659; 24/06/1984, n. 3743).
Generica e priva di contenuto censorio è anche l’evocazione dell’art. 24 Cost..
6.7. Altrettanto va detto con riferimento al quarto motivo, il vizio di “carenza motivazionale” essendo dedotto del tutto apoditticamente solo in rubrica, la successiva illustrazione concretandosi nella mera enunciazione di massime giurisprudenziali che tale vizio definiscono.
E’ appena il caso dunque di rilevare che non può nella specie dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata (legittimità della convenzione e fondatezza della pretesa azionata).
6.8. Appare peraltro evidente che le censure svolte si volgono tutte, nella sostanza, ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dal giudice a quo, e sono pertanto da considerare del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle -fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
7. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020
paziente allergica agli antibiotici e morte per infezione
25/08/2020 n. 17696 - Sezione Terza
Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l’interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017, n. 18392).
la sottile differenza tra equivalenza e analogia del dispositivo medico
05/08/2020 n. 4945 - SEZIONE TERZA
Una volta chiarita sul piano funzionale l’assimilabilità categoriale secondo quando stabilito dalla legge della gara, è evidente che sussistano differenze strutturali fra i devices proprio perché questi sono avvinti da un generico legame (come sopra specificato) di appartenenza alla stessa famiglia e per ciò solo in alcune caratteristiche si differenziano fra di loro.
distrazione somme intramoenia: relazione tra giudizio contabile e civile
05/08/2020 n. 16722 - sezioni unite (ud. 09/06/2020, dep. 05/08/2020)
Nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008).
Tale azione, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., sez. un., 18/12/2014, n. 26659; Cass. Sez.Un. 19/2/2019, n. 4883), le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto (Cass. Sez.Un. 10/9/2013, n. 20701), non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie.
nullità contratto preliminare cessione farmacia. condizioni di incompatibilità
28/07/2020 n. 16050 - Cassazione civile sez. II
La disposizione della L. n. 475 del 1968, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato a operare e che lo stipulante si riservi di indicare (Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n. 7525; Cassazione civile sez. II, 21/06/1995, n. 7026; Cassazione civile sez. II, 22/10/2015, n. 21523).
negato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di una condanna in materia di stupefacenti
28/07/2020 n. 4797 - Sezione III
Le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative, anche una sola condanna, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, non rilevando la concessione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa, e che l’appellante è stato condannato dal Tribunale di Brescia, con sentenza del 26.10.2011, divenuta irrevocabile il 21.11.2011, per il reato continuato di detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti ad anni uno e mesi sei di reclusione e alla multa di euro 6000.
giudice competente in caso di modifica delle condizioni di separazione
20/07/20 n. 15421 - SEZIONE VI
Il Tribunale di Sondrio ha declinato la propria competenza in relazione alla causa avente ad oggetto la revisione delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra XXXX e YYYY. Ha ritenuto il Tribunale la competenza del Tribunale di Cassino ove era stato pronunciato il divorzio e l’obbligazione messa in discussione era sorta, precisando che il convenuto risiedeva a Minturno.
La signora YYYY ha proposto ricorso per regolamento di competenza indicando in Sondrio il foro competente in quanto luogo di residenza abituale dei minori.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha individuato in Sondrio il foro competente in primo luogo perché coincidente con la residenza abituale dei minori ed in secondo luogo perché luogo ove l’obbligazione doveva essere eseguita.
Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale in quanto coerenti con il costante orientamento della Corte, saldamente ancorato sulle regole del diritto Eurounitario (Reg. CE n. 2201 del 2003), del diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo con l’art. 709 ter c.p.c. in tema di conseguenze dell’inadempimento degli obblighi relative all’esercizio della responsabilità genitoriale. Le controversie che hanno ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei minori ancorché contenute in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori. (Cass.25636 del 2016; 27153 del 2017). La L. n. 898 del 1970 non contiene un indicatore esplicito ma il principio espresso dal citato art. 709 ter c.p.c., alla luce dell’ampio quadro di fonti delineato e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene, pertanto, il Collegio di doversi discostare dall’ordinanza n. 8016 del 2013 su cui fonda la declinatoria di competenza il Tribunale di Sondrio dal momento che la Corte in questa pronuncia non ha potuto tenere conto (perchè ratione temporis non ancora applicabile) del nuovo regime giuridico derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, tutto rivolto ad eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento sostanziale e processuale nel sistema di protezione giuridica dei minori ed in particolare in ordine alla titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, come si può agevolmente desumere dalla stessa intitolazione del capo II del Titolo IX del Libro I (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che afferma in modo espresso l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. Il principio è infine rafforzato dall’art. 337 quinquies c.c., il quale prevede in via generale il diritto di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Non incide sulla correttezza del principio affermato la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater che si limita ad introdurre un foro concorrente (quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione) ma non esclude l’applicazione di quello individuato dalla ricorrente nella residenza abituale dei minori.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Sondrio cui va rimesso il giudizio e la statuizione sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 luglio 2020
esclusione gara test rapidi sierologici covid-19 per carenza documentale - obbligo di soccorso istruttorio
14/07/2020 n. 345 - Piemonte sezione prima - Decreto
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2020, proposto da
Violatech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci n.21;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., Regione Piemonte non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tecna S.r.l., Liondx S.r.l., Tema Ricerca S.r.l., Bio Vascular Group S.r.l., D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A., Dasit S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
in relazione alla procedura d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indetta dalla SCR PIEMONTE S.p.A. per l’affidamento di un “Accordo quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov-2, in campioni di sangue intero, siero o plasma umano, occorrenti agli enti pubblici insistenti sul territorio della Regione Piemonte e nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 (gara 84-2020)”:
- del Verbale della seduta riservata del 23 giugno 2020, nella parte in cui la VIOLATECH in ragione delle valutazioni della Commissione di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare espresse con mail del 23 giugno 2020, veniva esclusa per una asserita inidoneità tecnica del test offerto nonché del prospetto di valutazione – “Allegato 1” al verbale della seduta riservata citato;
- delle valutazioni della Commissione di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte espresse con mail del 23 giugno 2020 – contenuto non conosciuto – in esito alle quali il prodotto offerto dalla ricorrente veniva ritenuto privo della richiesta idoneità tecnica;
- del Verbale della seduta riservata del 23 giugno 2020, nella parte in cui il Responsabile del procedimento ha definito la graduatoria e proposto di aggiudicare l’Accordo quadro alle società indicate in graduatoria;
- della Disposizione del Consigliere Delegato n 231 del 25 giugno 2020 della SCR di approvazione dei verbali delle operazioni di gara e di aggiudicazione dell’Accordo quadro, secondo la graduatoria sopra indicata;
- della Disposizione del Consigliere Delegato n 231 del 25 giugno 2020 della SCR nella parte in cui si confermava l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n. 180 del 20 maggio 2020, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di procedere alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con tutti gli Operatori economici aggiudicatari;
- della comunicazione della SCR S.p.A prot U0005405 del 3 luglio 2020 di conferma delle risultanze di gara e di disposta aggiudicazione;
- ove occorrer possa, del Capitolato Tecnico, ove possa essere interpretato in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nella parte in cui, all’art 4 (REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI), dispone che “Le caratteristiche tecniche minime, così come nel seguito definite, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione dell’Accordo Quadro…”, ciò con riferimento anche ai seguenti requisiti tecnici dei prodotti: “…c) Dichiarazione del tipo di antigene utilizzato (nucleoproteina, spike etc); d) Sensibilità del test non inferiore a 90%; e) Specificità del test non inferiore a 94%; f) Assenza di cross-reattività dichiarata per altri Coronavirus (NL63, 229E, OC43)….”;
- ove occorrer possa, della Lettera d’invito, ove possa essere interpretata in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nella parte in cui: al § 3.1, prevede “…Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nella presente Lettera di invito, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro. Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, stabiliti nel Capitolato ed il concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto propria responsabilità, che i prodotti offerti posseggono i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla gara e di successiva risoluzione dell’Accordo Quadro. Le caratteristiche tecniche, così come definite nel presente Capitolato Tecnico, devono essere possedute dai prodotti offerti a pena di esclusione dalla gara… La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nella documentazione di gara”; al § 7.1, prevede “… Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito”, quando sia intesa estendere la previsione alle specifiche tecniche minime; al § 16, prevede, alla lett. (ii), “… (ii) La Documentazione tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena esclusione dalla procedura o risoluzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice” ed, alla lett. (v) Equivalenza, “…le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste l’Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà – insindacabile e motivata – di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dalla concorrente” ciò con riguardo alla menzionata insindacabilità del giudizio; al § 21.1, prevede “…Resta fermo che non saranno emessi ordinativi di fornitura nei confronti di fornitori che avranno proposto prodotti difformi rispetto a quanto previsto dal Capitolato”; al § 23, prevede “…Il Responsabile del procedimento proporrà l’aggiudicazione esclusivamente in favore dei concorrenti che abbiano presentato prodotti rispondenti alle succitate normative” laddove il richiamo alla normativa è alla verifica tecnica della Commissione di esperti Regionali;
- ove occorre possa, della Disposizione del Consigliere Delegato n 208 del 9 giugno 2020 della SCR di indizione e di approvazione degli atti di gara e di tutti gli atti di gara con detta approvati – specificamente le Specifiche tecniche di gara – predisposte dagli di esperti individuati dalla Direzione Sanità e Welfare e nominati con Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. A14 505 del 27 maggio 2020 e la stessa Determinazione n. A14 505, il Bando di gara pubblicato in GUCE 2020/S-111-269298- il 10 giugno 2020, la lettera d’invito e tutti gli allegati come il Capitolato Tecnico -, ove, possano essere interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non noti al ricorrente, ed in particolare, tra questi, ove medio tempore intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione nonché del relativo contratto, ove stipulato;
PER LA DECLARATORIA
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive fasi di gara nonché di subentro nell’aggiudicazione nelle more intervenuta e nell’esecuzione della fornitura nonché di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.
PER LA CONDANNA
al risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso riguarda una procedura d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov-2, in campioni di sangue intero, siero o plasma umano, occorrenti agli enti pubblici del territorio della Regione Piemonte nell’ambito dell’emergenza sanitaria per COVID 19 (gara 84-2020). CIG 8330481265;
Ritenuto che SCR, sentita informalmente, ha fornito in data 14 luglio 2020 documentati chiarimenti, rilevando che “Non è stato presentato il Questionario Requisiti minimi elaborato dalla Stazione Appaltante pertanto, la documentazione tecnica risulta incompleta e carente ai sensi dell’art. 16 BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP 2 della lettera d’invito”;
Considerato che “nonostante la carenza documentale delle risposte-dichiarazioni, richieste obbligatoriamente agli operatori economici con la compilazione del Questionario Requisiti minimi, si è proceduto con l’analitica disamina di tutta la documentazione tecnica presentata dal ricorrente, al fine di rintracciare gli elementi a comprova del rispetto delle caratteristiche minime stabilite all’ art. 4 del Capitolato di gara, le cui risultanze, per ogni singolo elemento oggetto di valutazione, sono state rese note in quanto riportate nel prospetto di idoneità, allegato al verbale della seduta riservata del Seggio di gara del 25 giugno 2020”….
Ritenuto che con riferimento alla dichiarata identità tra il prodotto offerto dalla Violatech Srl e quello di altra concorrente – Bio Vascular Group S.r.l. – quest’ultima impresa – a differenza della ricorrente – ha presentato in sede di offerta uno studio scientifico ad hoc, comprovante la conformità delle specifiche tecniche possedute dal prodotto offerto rispetto a quelle richieste dagli atti di gara, documentazione che non può essere ex se estesa al prodotto proposto da altro operatore economico – considerato peraltro che non si tratta di prodotti di uso consolidato ma frutto di introduzione sperimentale sul mercato, per la diagnosi del COVID-19;
Ritenuto, purtuttavia, che la resistente SCR prima di escludere la ricorrente avrebbe dovuto formulare la richiesta integrativa espressione del principio del soccorso istruttori, di produzione di analoga documentazione alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie la domanda di cui in epigrafe e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati, limitatamente alla esclusione della ricorrente, ordina alla Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente di un termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto per la produzione di uno studio scientifico ad hoc, comprovante la conformità delle specifiche tecniche possedute dal prodotto offerto rispetto a quelle richieste dagli atti di gara ed in caso di valutazione positiva entro i successivi 5 giorni, riammettere la ricorrente all’accordo quadro nella posizione spettante in relazione al ribasso formulato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 luglio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino il giorno 14 luglio 2020.
Il Presidente
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO