tirocinio infermieristico e richiesta di risarcimento del danno per valutazione negativa del tirocinio

03/03/2020 n. 1549 - Consiglio di Stato - sezione IV

Dalla riscontrata illegittimità dell’atto è, in aderenza alla concezione normativa oramai più ampiamente condivisa, un indice di colpa dell’amministrazione, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo sia incorso. In tale eventualità spetta all’amministrazione fornire elementi istruttori o anche meramente assertori volti a dimostrare l’assenza di colpa. Si afferma cioè che la riscontrata illegittimità dell’atto rappresenta, nella normalità dei casi, un elemento idoneo a presumere la colpa della P.A, spettando poi a quest’ultima l’onere di provare il contrario (ex multis, Cons. Stato, III, 22 ottobre 2019, n. 7192; id., V, 30 giugno 2009, n. 4237; id., IV, 6 aprile 2016, n. 1356).

La colpa della pubblica amministrazione va quindi individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (da ultimo, Cons. Stato, III, 15 maggio 2018, n. 2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020). Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., V, 31 luglio 2012, n. 4337).

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