Non basta, a render congrua la motivazione della sentenza impugnata il generico riferimento alle “linee guida” ed al rispetto delle stesse da parte dell’imputato, ne’ a renderla coerente rispetto alle stesse premesse dalle quali e’ partita l’analisi della corte territoriale, laddove la stessa, oltre ad aver dato atto della “persistente criticita’ e precarieta’” delle condizioni del paziente “non solo derivanti dal grave infarto subito”, ma anche dalle “patologie di cui egli era portatore”, ha anche precisato di condividere l’affermazione del primo giudice secondo cui il rispetto delle linee guida non esime automaticamente il medico dalle proprie responsabilità.
Dimissione del paziente non bastano le indicazioni fissate nelle "linee guida" e quindi a criteri di economicita’ di gestione ma le effettive esigenze del singolo paziente
23/11/2010 n. 8254 - Cassazione Penale
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