Medico Convenzionato del 118 giudicato inidoneo dalla Commissione Medica nessun onere di ripescaggio

09/03/2022, n. 7670 - Cassazione Civile, sezione lavoro

E’ stato valorizzato che il medico era titolare di convenzione solo per il servizio di emergenza sanitaria (ACN med. gen., art. 13, lett. c), servizio per il quale era stato dichiarato inidoneo dalla Commissione ed in conseguenza è stata ritenuta corretta la revoca della convenzione per inidoneità (ACN med. gen., art. 19, lett. f) .
Il comma afferma:
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;

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