Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private).

18/01/2022 n. 6 - Corte Costituzionale

La disposizione, nell’attribuire al farmacista l’esercizio di attività ulteriori, diverse e più ampie rispetto a quelle previste dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell’art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212), si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la competenza in ordine ai principi fondamentali in materia di «professioni», nella fattispecie quella di farmacista, e con l’art. 3 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, poiché non garantisce l’uniformità delle regole fondamentali di diritto che disciplinano la professione del farmacista nel territorio nazionale.

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