Mancanze disciplinari disciplinari procedimento contestazione degli addebiti

28/03/2008 n. 35 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

La legittimità dell’atto di contestazione degli addebiti deve essere valutata in relazione alla effettiva possibilità dell’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa. Non è necessario quindi che tale atto contenga una minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all’incolpato di fornire opportune giustificazioni

Sottoscrizione del provvedimento disciplinare

27/03/2008 n. 20 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

È infondato il gravame con cui si deduce illegittimità della decisione in quanto mancante della firma di tutti in componenti della commissione disciplinare. Infatti, va richiamato il principio generale dell’ordinamento – applicabile anche alla fattispecie in esame – secondo il quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e dall’estensore.

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collegio giudicante- composizione del collegio- mancanze disciplinari-

12/11/2007 n. 70 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

Il medico dipendente  o convenzionato con strutture sanitarie pubbliche o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale, evitando di porsi nella condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse personale.

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Mancanze disciplinari- esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)

12/11/2007 n. 55 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

È infondato il ricorso con cui si lamenta la presunta erroneità della sanzione comminata dall’art. 8, comma 1, della legge n. 175/1992, in base al quale i sanitari che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

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Ordine Professionale mancanze disciplinari obbligo di denunzia

12/11/2007 n. 65 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

L’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria eventuali ipotesi di reato sorge in capo al direttore sanitario non in base ad una specifica disposizione deontologica, bensì nell’ambito di quella più ampia funzione di vigilanza che il medico che rivesta tale ruolo deve esercitare sui rapporti con e tra sanitari per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini, ai sensi dell’art. 69 del Codice di deontologia medica.

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esercizio abusivo della professione (favoreggiamento)

12/11/2007 n. 52 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

In sede di valutazione della responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Albo, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito disciplinare di agevolare l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, è necessario e sufficiente il requisito della colpa, sotto il profilo della culpa in vigilando, che risiede nel comportamento negligente del medico il quale non abbia adottato le misure idonee ad evitare che possano sorgere equivoci da parte degli utenti circa i soggetti legittimamente autorizzati a compiere atti medici.
Il sanitario deve adoperare la massima cautela e diligenza soprattutto in ragione del contesto di fatto, quale è quello di un ambulatorio di proprietà dell’odontotecnico, frequentato anche dal figlio del titolare, prossimo alla laurea in odontoiatria. Come già osservato in precedenti pronunzie della Commissione Centrale (ad es., dec. 8 maggio 2002, n. 45), anche l’omissione degli oneri di sorveglianza integra l’ipotesi di agevolazione d’esercizio abusivo della professione. A tal fine, occorre aver rilievo alle specifiche circostanze poste dalla commissione disciplinare alla base della propria decisione, circostanze che vanno considerate nel loro complesso, al fine di ricostruire il quadro dei rapporti tra l’odontoiatra e coloro che hanno esercitato abusivamente la professione

Come da costante orientamento della Commissione Centrale, è sempre sanzionabile la condotta del sanitario che, nell’adempimento delle proprie mansioni, non osservi le norme giuridiche e tecniche che governano la sua attività, ivi comprese quelle stabilite nel Codice deontologico: l’inosservanza di tali norme, dovuta anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare

Commissione centrale- elezioni- convocazione- avviso di convocazione- svolgimento operazioni elettorali- omonimia tra iscritti nell'albo

12/11/2007 n. 49 - Commissione Centrale Professioni Sanitarie

Non vi è violazione dell’art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e dell’art. 14, comma 2, del DPR n. 221/1950 laddove l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale – trasmesso agli iscritti tramite posta prioritaria, come consentito dalle novità introdotte in materia dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge 80/2005 – risulti completo di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell’art. 14 del DPR n. 221, ossia l’indicazione dei membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché, per ciascun giorno, l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni

Non sussiste nullità delle operazioni elettorali, in relazione alle norme introdotte dal decreto-legge n. 35/2005, che ha previsto l’onere di avviso della convocazione dell’assemblea elettorale anche mediante annuncio sul sito internet della Federazione nazionale, laddove si riscontri una divergenza con l’avviso trasmesso agli iscritti per via cartacea, in quanto i due avvisi non debbono essere identici. Va ricordato, in proposito, l’orientamento della Corte di Cassazione (Sez. un. n. 7344/1998) secondo il quale eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali, ove sussistenti, non inficiano i risultati salvo che non siano state sanzionate dal legislatore con la nullità, ovvero impediscano l’autenticità delle scelte degli elettori, dovendo così distinguersi la nullità dalla mera irregolarità

È infondato il gravame con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del DPR n. 570/1960 per annullamento delle schede votate in favore di un iscritto in quanto mancanti dell’indicazione della data di nascita dello stesso. Tale indicazione è, infatti, necessaria quando vi sia una omonimia nelle liste presentate. Ciò tanto più ove la necessità di indicare anche la data di nascita del candidato, pena l’annullamento delle schede, sia stata evidenziata nell’avviso di convocazione e all’interno delle cabine elettorali. È bensì vero che, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, dec. 14 dicembre 1999), il voto deve essere ritenuto valido ogni qualvolta sia possibile accertare in concreto la volontà effettiva dell’elettore ma, nel caso in cui vi siano colleghi aventi generalità simili o addirittura omonimi, tale volontà non può essere concretamente ed effettivamente accertata

È infondato il ricorso con cui si lamenta nullità assoluta e insanabile delle operazioni elettorali per presenza, nelle urne, di numero di schede superiore al numero dei votanti, se – per mero errore materiale – alcune schede riguardanti le operazioni elettorali del Collegio dei revisori dei conti siano state inserite (e successivamente annullate per garantire l’integrità e la correttezza delle operazioni di scrutinio) nelle urne relative alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo.

La Commissione Centrale si è in precedenza pronunciata su vicende analoghe (decisioni nn. 90 e 91 del 2002; dec. 19 maggio 2003 n. 34), ritenendo legittimo l’annullamento di una scheda di un colore inserita in una busta di colore diverso. Inoltre, il Consiglio di Stato (sez. V, dec. 25 ottobre 1999 n. 1708 e 15 settembre 2001 n. 4830), ha affermato che non possono comportare annullamento delle operazioni elettorali mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto

È infondato il morivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità dell’assemblea elettorale perché presieduta da soggetto non competente, si ricorda quanto stabilito dall’art. 2, ultimo comma, del d. lgs. n. 233/1946 secondo il quale “il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente”; pertanto, è pienamente legittimo l’avvicendamento tra Presidente e vice Presidente, rientrando istituzionalmente nelle funzioni vicarie di quest’ultimo la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento