Un poliambulatorio veniva condannato per una errata manovra del proprio fisioterapista effettuata a domicilio del paziente. Quest’ultimo però non si era dotato degli strumenti consigliati dal medico per provvedere alla riabilitazione. Il risarcimento viene ridotto.
Il ruolo del fisioterapista in farmacia
04/01/2021 N. 111 - Consiglio di Stato sezione seconda
Alla stregua di quanto previsto dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994, (art. 1, comma 2), “in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale”.