Medico Convenzionato del 118 giudicato inidoneo dalla Commissione Medica nessun onere di ripescaggio

09/03/2022, n. 7670 - Cassazione Civile, sezione lavoro

E’ stato valorizzato che il medico era titolare di convenzione solo per il servizio di emergenza sanitaria (ACN med. gen., art. 13, lett. c), servizio per il quale era stato dichiarato inidoneo dalla Commissione ed in conseguenza è stata ritenuta corretta la revoca della convenzione per inidoneità (ACN med. gen., art. 19, lett. f) .
Il comma afferma:
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;

Leggi tutto

la certificazione generica non esonera il sanitario dall’obbligo di vaccinarsi

23/12/2021 n. 8454 - Consiglio di Stato - sezione terza

Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un proprio paziente, che svolge la professione sanitaria, a somministrare il vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato, e ciò in quanto il controllo demandato alla ASL – responsabile a verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata – concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della ASL, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero

Leggi tutto

l'assistenza a domicilio dei pazienti covid non spetta al medico di medicina generale

16/11/2020 n. 11991 - LAZIO (Sezione Terza Quater)

MASSIMA

Al fine di decidere il ricorso in esame, è determinante la previsione contenuta nell’art 8, comma 1, del citato D.L. n. 14/2020, secondo cui «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)».

Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid).

Hanno cioè ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid.

E tale previsione è stata replicata in modo identico nell’art. 4-bis del D.L. 17.3.2020 n. 18.

Oltretutto, a ulteriore chiarimento della descritta impostazione, al comma 2 del citato art. 4 bis, è specificato pure che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”.

Pertanto, l’affidamento ai MMG del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con le citate disposizioni, cosicché, assorbite ulteriori censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.

sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2020, proposto da
Sindacato dei Medici Italiani (S.M.I.), Giuseppina Onotri, Gian Marco Polselli, Cristina Patrizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Tarullo, Alberto Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Saraceno in Roma, via degli Scipioni n. 265;
contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti

Inmi Lazzaro S.p.A.llanzani I.R.C.C.S., Azienda Usl Roma 3, Paola Barbara Goglia non costituiti in giudizio;
per l’annullamento

– dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.3.2020 (Proposta n. 3999 del 16.3.2020), recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», in BUR Lazio n. 27, Suppl. n. 3 del 17.3.2020;

– del provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. «Int. 0314552.10-04-2020», recante «Procedura speciale legata all’emergenza COVID. Programma di potenziamento cure primarie. Avviso volto ad acquisire manifestazione di interesse per svolgere attività nella USCAR»;

– della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04569 del 20.4.2020 (Proposta n. 6125 del 20.4.2020) recante «Approvazione del regolamento di funzionamento USCAR LAZIO» e del Regolamento ivi accluso quale sua parte integrante e sostanziale, in BURL n. 59 del 7.5.2020;

– della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04586 del 20.4.2020 (Proposta n. 6167 del 20.4.2020), recante «Procedura speciale legata alla Emergenza Covid. Programma di potenziamento cure primarie — USCAR Lazio – approvazione elenchi manifestazione di interesse di medici e infermieri» e degli ivi acclusi «Elenco Medici – Uscar», «Elenco Infermieri – Uscar», e «Allegato C – Ammessi con riserva»;

– della Nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. 301502 del 9.4.2020, a firma dei Direttori Botti e Guglielmino, avente ad oggetto «Ulteriori indicazioni per prevenire l’infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) nelle strutture territoriali residenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali», nonché dell’ivi accluso «Programma di potenziamento delle cure primarie – Emergenza COVID 19»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnati:

– l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.3.2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», in BUR Lazio n. 27, Suppl. n. 3 del 17.3.2020;

– il provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. «Int. 0314552.10-04-2020», recante «Procedura speciale legata all’emergenza COVID. Programma di potenziamento cure primarie. Avviso volto ad acquisire manifestazione di interesse per svolgere attività nella USCAR»;

– la Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04569 del 20.4.2020 recante «Approvazione del regolamento di funzionamento USCAR LAZIO» e del Regolamento ivi accluso quale sua parte integrante e sostanziale, in BURL n. 59 del 7.5.2020;

– la Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04586 del 20.4.2020, recante «Procedura speciale legata alla Emergenza Covid. Programma di potenziamento cure primarie — USCAR Lazio – approvazione elenchi manifestazione di interesse di medici e infermieri» e degli ivi acclusi «Elenco Medici – Uscar», «Elenco Infermieri – Uscar», e «Allegato C – Ammessi con riserva»;

– la Nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. 301502 del 9.4.2020, a firma dei Direttori Botti e Guglielmino, avente ad oggetto «Ulteriori indicazioni per prevenire l’infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) nelle strutture territoriali residenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali», nonché dell’ivi accluso «Programma di potenziamento delle cure primarie – Emergenza COVID 19».

I ricorrenti sostengono che per effetto dei provvedimenti regionali impugnati i Medici di Medicina Generale – MMG risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge (art. 8 D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020) dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.

Nel Lazio le USCAR si occuperanno prevalentemente dell’assistenza in situazioni di comunità ed in maniera assolutamente residuale dei soggetti a domicilio che non siano presi in carico da altra forma organizzativa, che peraltro non esiste.

E i MMG, gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del SSR, vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi.

Nell’Ordinanza Z00009 del 17.3.2020 si prescrive poi, al punto 10, «di valutare l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi».

Anche in tale passaggio l’Ordinanza presidenziale sarebbe inficiata da violazione di legge, poiché contempla come meramente «eventuale» l’intervento di assistenza domiciliare delle USCAR laziali. Ma tale tipologia di intervento dovrebbe costituire, secondo la norma primaria dell’art. 8 cit. (così come del successivo art. 4-bis che lo ricalca), non una semplice «eventualità», ossia una mera possibilità di intervento tra le molte, bensì il precipuo ed esclusivo obiettivo delle USCA, ossia l’unico intervento che tali Unità Speciali dovrebbero eseguire. In sostanza, la previsione di una «eventuale attivazione» delle USCAR Lazio per l’assistenza a domicilio disattende apertamente la volontà del legislatore d’urgenza, che pure sul punto non aveva lasciato alcuno spazio di discrezionalità alle Regioni.

Alla pubblica udienza del 10.11.2020 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Al fine di decidere il ricorso in esame, è determinante la previsione contenuta nell’art 8, comma 1, del citato D.L. n. 14/2020, secondo cui «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)».

Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid).

Hanno cioè ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid.

E tale previsione è stata replicata in modo identico nell’art. 4-bis del D.L. 17.3.2020 n. 18.

Oltretutto, a ulteriore chiarimento della descritta impostazione, al comma 2 del citato art. 4 bis, è specificato pure che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”.

Pertanto, l’affidamento ai MMG del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con le citate disposizioni, cosicché, assorbite ulteriori censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

farmacista truffa lo stato in accordo con un medico di famiglia per favorire lo spaccio di stupefacenti

15/06/2020 n. 18202 - Sezione II - (ud. 06/02/2020, dep. 15/06/2020)

1. Con provvedimento del 16-24.10.2019 il Tribunale di Cosenza ha vagliato il ricorso per riesame proposto nell’interesse di C.P. respingendo il gravame e confermando il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) della complessiva somma di Euro 175.947,96 ovvero, in caso di impossibilità, dei beni nella disponibilità dell’indagato da individuarsi in sede di esecuzione del provvedimento e per un valore pari a quello suindicato; in particolare, il GIP aveva ravvisato il “fumus” del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato che sarebbe stata commessa in concorso con G.F.S.M., medico di famiglia, a seguito della abusiva prescrizione e consegna del farmaco Oxycontin, a base di oppioidi ed avente effetti stupefacenti simili a quelli dell’eroina;

2. ricorre per cassazione il difensore di C.P. lamentando:

2.1 mancanza di motivazione: rileva, in particolare, che il Tribunale del Riesame è venuto meno al suo compito di verificare la sussistenza del “fumus” alla luce delle argomentazioni difensive contenute nella istanza di riesame e nella memoria depositata unitamente alla documentazione allegata; richiama, quindi, le censure articolate in quella sede con riguardo: ai numerosissimi contatti con il M. relativi al prelievo, sempre autorizzato, di farmaci che il farmacista ha l’obbligo di consegnare; al fatto che il M. fosse un intermediario, circostanza assolutamente coerente con la natura del farmaco che, per l’appunto, suppone normalmente la incapacità del diretto interessato di provvedere di persona al suo ritiro; al fatto che i farmaci venissero consegnati al domicilio, elemento del tutto irrilevante e neutro atteso che il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, art. 1, comma 2, lett. a) disciplina proprio questa modalità di consegna; alla affermazione, del tutto infondata, secondo cui sarebbero stati proprio i farmacisti, più volte, a sollecitare il M. ad acquisire le ricette ed a segnalare la disponibilità del farmaco.

Sottolinea che, in ogni caso, il C. non era in alcun modo consapevole della insussistenza dei presupposti per la regolare prescrizione del farmaco.

Rileva che, per ciascuna delle obiezioni difensive, la risposta fornita dal Tribunale è in realtà inconsistente ovvero comunque non coerente con l’argomentazione contrastata oltre che carente nel momento in cui richiama il contenuto di atti di indagine non riportati; aggiunge che non era stata depositata alcuna consulenza tecnica di parte ma solo un riepilogo contabile per dimostrare come l’utile correlato alla prescrizione di quei farmaci fosse assolutamente irrisorio rispetto a quello annuale della farmacia P., onde fornire un elemento di valutazione del compendio indiziario che sarebbe stato acquisito nel corso delle indagini.

Analogamente, nessun elemento a carico del ricorrente poteva essere desunto dal rinvenimento dei farmaci nella abitazione del M. risultando la motivazione, sul punto, del tutto apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure non consentite in questa sede.

1. Il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che C.P. risponde del solo delitto di cui al capo 11) della rubrica provvisoria, ovvero della truffa aggravata che sarebbe stata commessa in concorso con la madre, P.A., titolare della farmacia di cui il medesimo è dipendente, e con il fratello G. (oltre che con G.F.S.M., B.G. e M.F.); in particolare, il G., medico convenzionato con il SSN, avrebbe prescritto abusivamente al B. farmaci contenenti sostanze stupefacenti del tipo ossicodone, in assenza dei necessari presupposti previsti dall’AIFA (patologie caratterizzate da dolore severo, non rispondenti ai comuni trattamenti antalgici, nella fase terminale, conseguenti soprattutto a patologie neoplastiche o degenerative); il B. avrebbe a sua volta sollecitato la compilazione delle predette prescrizioni e le avrebbe presentate presso varie farmacie per il tramite, nel caso che ci occupa, di M.F.; il M., dal canto suo, avrebbe ricevuto le prescrizioni presentandole alla farmacia P.; il C., infine, avrebbe dispensato i farmaci in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 45 presentando inoltre tali prescrizioni per il successivo rimborso; in particolare, la farmacia dei C. avrebbe dispensato 2221 confezioni per il periodo compreso tra il 25.6.2015 ed il 30.12.2018 per un importo complessivo pari ad Euro 175.947,96, con vantaggio ingiusto per il B., il M. e loro stessi e con correlativo danno economico per il SSN.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il “fumus” del delitto ipotizzato nonchè, per altro verso, il “periculum in mora” rilevando che, in ogni caso, il sequestro è consentito in forza della confiscabilità del profitto dei reati di truffa aggravata per i quali si procede; ha inoltre ribadito la sequestrabilità delle somme non potendosi certamente ritenere che esse appartengano a soggetti estranei al reato di truffa quand’anche nella sua condotta iniziale ascrivibile al G., al B. ed al M..

I giudici del riesame hanno sottolineato che la vicenda è relativa a numerosissime confezioni di Oxycontin, farmaco oppioide per le cure palliative del dolore, composto da una molecola (l’ossicodone) simile a quella dell’eroina ed in grado di innescare forme di dipendenza analoghe; hanno precisato che la quantità delle confezioni non poteva sfuggire ai farmacisti e che la loro consapevolezza circa il carattere abusivo delle prescrizioni ben poteva essere desunto dalla violazione della normativa in materia di modalità di somministrazione e controllo richiamando, a tal proposito, il D.M. Salute 18 settembre 1997, art. 3.

Il Tribunale ha fatto riferimento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 3029 del 1990 quanto ai poteri di verifica, controllo della conformità delle prescrizioni “off-label” tenuto anche conto delle previsioni contenute nel D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito in L. 8 aprile 1998, n. 24).

Ciò non di meno ha rilevato che nel corso delle indagini era emerso che erano state consegnate, al medesimo destinatario, quantità di farmaci di gran lunga eccedenti il limite massimo di terapia (pari a trenta giorni) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 45, comma 4 bis.

Con specifico riferimento al capo 11) della incolpazione provvisoria, ha quindi fatto riferimento all’accertamento tecnico eseguito ai sensi dell’art. 369 c.p.p. segnalando che il B. non era portatore di alcuna patologia tale da rendere necessario l’uso del farmaco in questione richiamando anche il tenore delle conversazioni intercettate all’interno dello studio medico del Dott. G..

Gli elementi indiziari a carico dei due fratelli C. e della P. erano stati inoltre rinvenuti nei numerosissimi e del tutto ingiustificati contatti telefonici da costoro intrattenuti con il M., persona diversa dal destinatario delle prescrizioni e presso la cui abitazione venivano consegnati i farmaci; ha sottolineato che erano sempre i farmacisti a contattare il M. per sollecitare la consegna di altre prescrizioni segnalando di volta in volta la disponiblità del medicinale che sarebbe stato rinvenuto in grandi quantità presso la stessa abitazione del M. il quale aveva in quella occasione riferito che esse provenivano, per l’appunto, dalla farmacia P. in forza di ricette mediche redatte dal Dott. G. ed intestate al B..

2.1 Fatta questa premessa in punto di fatto, non è inutile ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013n. 6.589, Gabriele).

Né è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell’art. 192 c.p.p.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile).

Né, d’altro canto, è in grado di integrare il vizio di violazione di legge l’omessa valutazione di una memoria difensiva che, di per sé, non determina alcuna nullità, potendo al più influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 5, 21.9.2017 n. 51.117, Mazzaferro; Cass. Pen., 5, 17.1.2019 n. 24.437, Armeli; Cass. Pen., 3, 8.5.2019 n. 23.097, Capezzuto; Cass. Pen., 4, 9.1.2018 n. 18.385, Mascaro).

2.2 Per altro verso, si è più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicchè l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).

3. Alla luce dei principi sopra appena richiamati, non può che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto le censure articolate nell’interesse del C. si risolvono, in realtà, nella contestazione della adeguatezza, congruità ovvero sufficienza della motivazione con cui il Tribunale del Riesame ha contrastato le obiezioni sollevate dalla difesa ribadendo la natura indiziaria delle circostanze di fatto analiticamente richiamate nel provvedimento impugnato.

La difesa, infatti, aveva sostenuto che nessuna di queste circostanze si prestasse ad una lettura univoca in termini di conferma della ipotesi accusatoria potendo (ed a suo avviso dovendo) più correttamente essere considerata in termini quantomeno “neutri”.

Dal canto suo, i giudici del riesame hanno invece sostenuto che la lettura combinata di tutti gli elementi indiziari acquisiti consente di fondare un giudizio di sussistenza del “fumus” in ordine al reato ipotizzato nella contestazione provvisoria come idoneo a giustificare il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Come è evidente, tuttavia, le censure articolate con il ricorso si collocano senz’altro al di fuori del perimetro proprio del vizio di violazione di legge che, come pure si è chiarito, è l’unico suscettibile di essere denunziato in questa sede nei confronti della ordinanza impugnata.

4. Di qui, pertanto, la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

medico di famiglia truffa iperprescrizione farmaci oppioidi

15/06/2020 n. 18203 - Sez.II(ud. 06/02/2020, dep. 15/06/2020)

1. Con provvedimento del 16-24.10.2019 il Tribunale di Cosenza ha vagliato il ricorso per riesame proposto nell’interesse di P.A. respingendo il gravame e confermando il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) della complessiva somma di Euro 175.947,96 ovvero, in caso di impossibilità, dei beni nella disponibilità dell’indagato da individuarsi in sede di esecuzione del provvedimento e per un valore pari a quello suindicato; in particolare, il GIP aveva ravvisato il “fumus” del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato che sarebbe stata commessa in concorso con G.F.S.M., medico di famiglia, a seguito della abusiva prescrizione e consegna del farmaco Oxycontin, a base di oppioidi ed avente effetti stupefacenti simili a quelli dell’eroina;

2. ricorre per cassazione il difensore di P.A. lamentando:

2.1 mancanza di motivazione: rileva, in particolare, che il Tribunale del Riesame è venuto meno al suo compito di verificare la sussistenza del “fumus” alla luce delle argomentazioni difensive contenute nella istanza di riesame e nella memoria depositata unitamente alla documentazione allegata; richiama, quindi, le censure articolate in quella sede con riguardo: ai numerosissimi contatti con il M. relativi al prelievo, sempre autorizzato, di farmaci che il farmacista ha l’obbligo di consegnare; al fatto che il M. fosse un intermediario, circostanza assolutamente coerente con la natura del farmaco che, per l’appunto, suppone normalmente la incapacità del diretto interessato di provvedere di persona al suo ritiro; al fatto che i farmaci venissero consegnati al domicilio, elemento del tutto irrilevante e neutro atteso che il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, art. 1, comma 2, lett. a) disciplina proprio questa modalità di consegna; alla affermazione, del tutto infondata, secondo cui sarebbero stati proprio i farmacisti, più volte, a sollecitare il M. ad acquisire le ricette ed a segnalare la disponibilità del farmaco.

Sottolinea che, in ogni caso, la P. non era in alcun modo consapevole della insussistenza dei presupposti per la regolare prescrizione del farmaco.

Rileva che, per ciascuna delle obiezioni difensive, la risposta fornita dal Tribunale è in realtà inconsistente ovvero comunque non coerente con l’argomentazione contrastata oltre che carente nel momento in cui richiama il contenuto di atti di indagine non riportati; aggiunge che non era stata depositata alcuna consulenza tecnica di parte ma solo un riepilogo contabile per dimostrare come l’utile correlato alla prescrizione di quei farmaci fosse assolutamente irrisorio rispetto a quello annuale della farmacia P., onde fornire un elemento di valutazione del compendio indiziario che sarebbe stato acquisito nel corso delle indagini.

Analogamente, nessun elemento a carico del ricorrente poteva essere desunto dal rinvenimento dei farmaci nella abitazione del M. risultando la motivazione, sul punto, del tutto apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure non consentite in questa sede.

1. Il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che P.A. risponde del solo delitto di cui al capo 11) della rubrica provvisoria, ovvero della truffa aggravata che sarebbe stata commessa in concorso con la madre, P.A., titolare della farmacia di cui il medesimo è dipendente, e con il fratello P. (oltre che con G.F.S.M., B.G. e M.F.); in particolare, il G., medico convenzionato con il SSN, avrebbe prescritto abusivamente al B. farmaci contenenti sostanze stupefacenti del tipo ossicodone, in assenza dei necessari presupposti previsti dall’AIFA (patologie caratterizzate da dolore severo, non rispondenti ai comuni trattamenti antalgici, nella fase terminale, conseguenti soprattutto a patologie neoplastiche o degenerative); il B. avrebbe a sua volta sollecitato la compilazione delle predette prescrizioni e le avrebbe presentate presso varie farmacie per il tramite, nel caso che ci occupa, di M.F.; il M., dal canto suo, avrebbe ricevuto le prescrizioni presentandole alla farmacia P.; la P., infine, avrebbe dispensato i farmaci in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 45 presentando inoltre tali prescrizioni per il successivo rimborso; in particolare, la farmacia ” P.” avrebbe dispensato 2221 confezioni per il periodo compreso tra il 25.6.2015 ed il 30.12.2018 per un importo complessivo pari ad Euro 175.947,96, con vantaggio ingiusto per il B., il M. e loro stessi e con correlativo danno economico per il SSN.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il “fumus” del delitto ipotizzato nonchè, per altro verso, il “periculum in mora” rilevando che, in ogni caso, il sequestro è consentito in forza della confiscabilità del profitto dei reati di truffa aggravata per i quali si procede; ha inoltre ribadito la sequestrabilità delle somme non potendosi certamente ritenere che esse appartengano a soggetti estranei al reato di truffa quand’anche nella sua condotta iniziale ascrivibile al G., al B. ed al M..

I giudici del riesame hanno sottolineato che la vicenda è relativa a numerosissime confezioni di Oxycontin, farmaco oppioide per le cure palliative del dolore, composto da una molecola (l’ossicodone) simile a quella dell’eroina ed in grado di innescare forme di dipendenza analoghe; hanno precisato che la quantità delle confezioni non poteva sfuggire ai farmacisti e che la loro consapevolezza circa il carattere abusivo delle prescrizioni ben poteva essere desunto dalla violazione della normativa in materia di modalità di somministrazione e controllo richiamando, a tal proposito, il D.M. Salute 18 settembre 1997, art. 3.

Il Tribunale ha fatto riferimento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 3029 del 1990 quanto ai poteri di verifica, controllo della conformità delle prescrizioni “off-label” tenuto anche conto delle previsioni contenute nel D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 (convertito in L. 8 aprile 1998, n. 24).

Ciò non di meno ha rilevato che nel corso delle indagini era emerso che erano state consegnate, al medesimo destinatario, quantità di farmaci di gran lunga eccedenti il limite massimo di terapia (pari a trenta giorni) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 45, comma 4 bis.

Con specifico riferimento al capo 11) della incolpazione provvisoria, ha quindi fatto riferimento all’accertamento tecnico eseguito ai sensi dell’art. 369 c.p.p. segnalando che il B. non era portatore di alcuna patologia tale da rendere necessario l’uso del farmaco in questione richiamando anche il tenore delle conversazioni intercettate all’interno dello studio medico del Dott. G..

Gli elementi indiziari a carico dei due fratelli C. e della P. erano stati inoltre rinvenuti nei numerosissimi e del tutto ingiustificati contatti telefonici da costoro intrattenuti con il M., persona diversa dal destinatario delle prescrizioni e presso la cui abitazione venivano consegnati i farmaci; ha sottolineato che erano sempre i farmacisti a contattare il M. per sollecitare la consegna di altre prescrizioni segnalando di volta in volta la disponiblità del medicinale che sarebbe stato rinvenuto in grandi quantità presso la stessa abitazione del M. il quale aveva in quella occasione riferito che esse provenivano, per l’appunto, dalla farmacia P. in forza di ricette mediche redatte dal Dott. G. ed intestate al B..

2.1 Fatta questa premessa in punto di fatto, non è inutile ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013n. 6.589, Gabriele).

Né è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell’art. 192 c.p.p.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile).

Né, d’altro canto, è in grado di integrare il vizio di violazione di legge l’omessa valutazione di una memoria difensiva che, di per sé, non determina alcuna nullità, potendo al più influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 5, 21.9.2017 n. 51.117, Mazzaferro; Cass. Pen., 5, 17.1.2019 n. 24.437, Armeli; Cass. Pen., 3, 8.5.2019 n. 23.097, Capezzuto; Cass. Pen., 4, 9.1.2018 n. 18.385, Mascaro).

2.2 Per altro verso, si è più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicchè l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi).

3. Alla luce dei principi sopra appena richiamati, non può che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso in quanto le censure articolate nell’interesse del C. si risolvono, in realtà, nella contestazione della adeguatezza, congruità ovvero sufficienza della motivazione con cui il Tribunale del Riesame ha contrastato le obiezioni sollevate dalla difesa ribadendo la natura indiziaria delle circostanze di fatto analiticamente richiamate nel provvedimento impugnato.

La difesa, infatti, aveva sostenuto che nessuna di queste circostanze si prestasse ad una lettura univoca in termini di conferma della ipotesi accusatoria potendo (ed a suo avviso dovendo) più correttamente essere considerata in termini quantomeno “neutri”.

Dal canto suo, i giudici del riesame hanno invece sostenuto che la lettura combinata di tutti gli elementi indiziari acquisiti consente di fondare un giudizio di sussistenza del “fumus” in ordine al reato ipotizzato nella contestazione provvisoria come idoneo a giustificare il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Come è evidente, tuttavia, le censure articolate con il ricorso si collocano senz’altro al di fuori del perimetro proprio del vizio di violazione di legge che, come pure si è chiarito, è l’unico suscettibile di essere denunziato in questa sede nei confronti della ordinanza impugnata. è

4. Di qui, pertanto, la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

disfunzioni siss imputabili a lombardia informatica. le disfunzioni c'erano ma nessun risarcimento per il medico di famiglia

17/02/2020 n. 3902 - Cassazione Civile - sezione lavoro

Con sentenza in data 24 ottobre- 13 dicembre 2016 numero 1404 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, per quanto ancora in discussione, aveva respinto la domanda proposta da F.M.A.E. – medico di medicina generale in regime di convenzione con L’ASL di Milano – nei confronti dell’ASL, della REGIONE LOMBARDIA e di LOMBARDIA INFORMATICA spa per il risarcimento del danno subito a causa delle disfunzioni del sistema informatico del servizio sanitario regionale (“SISS”) nonchè per il rimborso dei costi di adeguamento del proprio sistema informatico.

La Corte territoriale condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla effettiva esistenza delle lamentate disfunzioni della piattaforma informatica; riteneva, tuttavia, infondata ogni pretesa economica.

Il rapporto di convenzione prevedeva che i compensi dei medici convenzionati fossero parametrati al numero di pazienti e non al tempo di lavoro; pertanto non era dovuto un maggiore compenso per il tempo che la parte assumeva avere dedicato alla risoluzione dei problemi informatici. Ne derivava la assenza di qualsiasi ipotetico danno da lucro cessante.

Neppure poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento dell’Hardware e del software; comprese fra i costi a carico del medico; mancava la prova della loro riconducibilità alle disfunzioni del SISS.

Le spese del grado andavano compensate nei rapporti fra la F. e LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A., appellante incidentale, per il rigetto di entrambe le impugnazioni; la F. doveva essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti dell’appellata ASL.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese F.M.A.E. con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui hanno resistito con controricorso LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A. e AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE-ATS della città metropolitana di Milano (già ASL di MILANO).

CONSIDERATO
che:

Con il primo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa, parte ricorrente in via principale, ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c..

Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto dimostrate le disfunzioni del software SISS sulla base delle allegazioni del ricorso introduttivo e della deposizione del teste D., in violazione delle norme in tema di onere della prova e di presunzioni.

Le contestazioni provenienti dalla stessa parte interessata non potevano costituire fonte di prova e, peraltro, esse rappresentavano problemi del sistema informatico e non anche la possibile causa. Era anzi emerso che i problemi esposti erano imputabili a difetti dei sistemi operativi installati sul “pc” personale del medico ovvero ad errori di digitazione.

Neppure costituiva fonte di prova la denuncia delle problematiche tecniche da parte del sindacato dei medici, essendo piuttosto necessaria la prova di fatti specifici.

La ricorrente principale ha esposto che le deposizioni dei testi erano contrastanti e che il teste D. aveva affermato che le denunce del sindacato dipendevano da una conoscenza inadeguata del programma da parte degli utenti, riconoscendo un’unica e marginale disfunzione del software.

Con il secondo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione dell’art. 116 c.p.c., per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente società ha lamentato il mancato esame delle deposizioni dei testi B., FI., D., di rilievo decisivo a smentire le denunce della parte attrice.

Con il terzo motivo LOMBARDIA INFORMATICA spa ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. Si deduce la grave illogicità della motivazione, per avere attribuito valenza di prova alle allegazioni di controparte – sebbene contestate – ed a denunce del sindacato, in assenza di riscontri istruttori.

Si assume altresì la illogicità dell’affermazione secondo cui gli accessi del personale di LOMBARDIA INFORMATICA presso lo studio del medico costituivano prova del problema tecnico perchè, al limite, essi dimostravano che la società aveva prestato il servizio di assistenza richiesto.

La ricorrente incidentale F.M.A.E. ha dedotto con il primo motivo di ricorso incidentale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 1218,1223,1228,2087,2697 c.c., impugnando il rigetto della domanda risarcitoria nonostante l’accertato inadempimento delle parti convenute.

Ha assunto che la condotta delle controparti, che non avevano adottato le necessarie e opportune soluzioni per assicurare la funzionalità adeguata del sistema informatico, aveva determinato una lesione della sua personalità morale.

La Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’indicazione di un parametro di risarcimento commisurato al tempo dedicato a risolvere i problemi informatici costituisse una voce di danno rappresentata dal lucro cessante o dalla rivendicazione di ore di lavoro straordinario.

Inoltre ella aveva incontrato problemi maggiori rispetto agli altri medici perchè (come affermato dal teste di LOMBARDIA INFORMATICA signor B.) era stata utilizzata a sua insaputa come tester, venendole assegnata una versione di prova del software.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonchè dell’art. 432 c.p.c., in ordine alla liquidazione del danno.

Ha esposto di avere indicato una possibilità di calcolo dei danni esclusivamente per facilitarne una liquidazione equitativa e non a titolo di lucro cessante. In ogni caso occorreva evidenziare la differenza tra il prolungamento dell’attività lavorativa e la attività, estranea alla professionalità medica, diretta a supplire all’inadempimento del datore di lavoro, che sottraeva tempi significativi ad altre possibili occupazioni. Si era in presenza di un pregiudizio che colpiva direttamente la persona del lavoratore ed i suoi diritti fondamentali, da quantificare in via equitativa anche ai sensi dell’art. 432 c.p.c..

Si censura inoltre la sentenza per non aver riconosciuto il danno emergente relativo ai costi sostenuti per le disfunzioni del sistema.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. n. 3 – violazione, errata ed omessa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo investe la condanna della F. alla refusione delle spese giudiziali in favore di ATS; si assume sussistere una ipotesi di soccombenza reciproca, essendo stato riconosciuto l’inadempimento dell’ASL agli obblighi nascenti dalla convenzione.

Viene, altresì, censurata la condanna al raddoppio del contributo unificato, quale effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale.

In via preliminare deve essere superata la eccezione di inammissibilità del ricorso principale opposta dalla ricorrente incidentale sotto il profilo del difetto dell’interesse di LOMBARDIA INFORMATICA spa alla impugnazione, in ragione del rigetto della domanda originaria.

Sul punto il collegio rileva che l’interesse di LOMBARDIA INFORMATICA spa al ricorso deriva dal rigetto dell’appello incidentale proposto dalla società avverso l’accertamento, compiuto dal Tribunale, del proprio inadempimento agli obblighi nascenti dalla fornitura del sistema informatico.

La qualità di parte soccombente nel giudizio d’appello determina l’interesse e la legittimazione della società a proporre la odierna impugnazione.

Le ragioni di censura svolte con il ricorso principale sono inammissibili.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente trattati, contestano l’accertamento di fatto, compiuto conformemente nei due gradi di merito, del cattivo funzionamento del sistema informatico del servizio sanitario regionale. Trattasi della ricostruzione di un fatto storico, contestabile in questa sede di legittimità non già con la deduzione della violazione di regole di diritto (primo motivo) o di norme del processo (secondo e terzo motivo) ma unicamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione e dunque con la allegazione specifica di un fatto storico, risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e di rilievo potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata.

Nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio conforme sulla suddetta questione di fatto reso nei due gradi di merito preclude in limine la deducibilità in questa sede del vizio di motivazione; peraltro il ricorso principale non supererebbe comunque il preliminare vaglio di ammissibilità per difetto di specificità delle censure, che appaiono dirette – piuttosto che ad individuare un fatto specifico non esaminato – a devolvere a questa Corte un non -consentito riesame del merito.

Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale tardivo, in applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

LOMBARDIA INFORMATICA spa è tenuta alla refusione delle spese nei confronti della ricorrente incidentale.

Questa Corte ha già chiarito che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale – con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e, dunque, l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443; Cass. 05/03/2019 n. 6332).

Non vi è luogo a refusione delle spese nei confronti della ASL, che ha assunto una posizione adesiva alle difese della società LOMBARDIA INFORMATICA, ricorrente principale.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna LOMBARDIA INFORMATICA spa al pagamento delle spese in favore della F., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020