L’applicazione della domiciliazione fiduciaria, misura fissata in relazione a determinate evenienze ad esito di specifiche valutazioni proprie del particolare settore medico di riferimento, segue anche precauzionalmente al fatto in sè, comunque e da qualunque autorità riscontrato, non potendosi ritenere che un tale effetto segua unicamente ad accertamenti provenienti dalle forze dell’ordine. Ha aggiunto che l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 13 marzo 2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale.
dpcm 8 marzo 2020: si agli spostamenti per il rientro dei figli presso la residenza o il domicilio
11/03/2020 n. - Tribunale di Milano - sezione IX
DECRETO
Il Presidente FF Dott. Piera Gasparini
Letta l’istanza urgente depositata il giorno 11.3.2020 dal difensore di (…), avente ad oggetto la richiesta di rientro dei minori presso il domicilio di Milano;
ritenuto che sulla stessa non sia necessario sentire le parti, in quanto i coniugi nel corso della recente udienza del 3.3.2020 hanno concordato il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre, alla stregua degli accordi separativi così come integrati dalle dichiarazioni rese alla predetta udienza, tanto da richiedere la decisione del giudice, nella fase presidenziale del divorzio, esclusivamente sulle questioni economiche;
rilevato, pertanto, che il predetto accordo è da ritenersi vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre;
ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio;
ritenuto che in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19 non sussistano ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti da OMISSIS
PQM
a tutela dei minori e rigettata ogni altra domanda,
inaudita altera parte
DISPONE
che le parti si attengano alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale del 24.10.2018 omologato in data 12.11.2018 così come integrate dall’accordo delle parti del 3.3.2020.
Si comunichi con urgenza alle parti.
Milano, 11/03/2020
Il Presidente FF dott. Piera Gasparini