E’ pacifico in giurisprudenza che solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore a percepire il relativo assegno dimostrando tale domanda la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al mantenimento.
Infatti il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento del figlio.