Co. Ri. citava in giudizio avanti all’intestato Tribunale la Procura della Repubblica di Mo., premettendo che il Tribunale, con sentenza n. 1678/2018 pubblicata in data 11.10.2018 e passata in giudicato, aveva accolto la domanda di rettificazione di sesso dalla stessa formulata, attribuendole il sesso femminile ed i prenome “Co.” in luogo di An., e chiedendo l’autorizzazione a sottoporsi all’intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri/tratti sessuali.
Esponeva all’uopo l’attrice di aver maturato la decisione di sottoporsi all’intervento successivamente la conclusione del precedente giudizio, e che il proprio percorso di transizione, iniziato nel 2013, non era mai stato oggetto di ripensamenti. Le relazioni mediche e psicologiche cui la stessa si era sottoposta, d’altro canto, avevano tutte concluso per una decisione pienamente consapevole riguardante il cambiamento di sesso e le relative conseguenze.
All’udienza del 7 novembre 2019 parte attrice era sentita liberamente dall’Istruttore, il difensore precisava le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
La relazione psicologica rilasciata il 7.2.2018 dalla dott.ssa Da. An. Na., consulente presso il MI., rileva che la sig.ra Ri. (all’epoca Ri. An. ) presenta disforia di genere, ovvero transessualismo irreversibile e, escludendo la presenza di patologia mentale, “…esprime parere favorevole a che la persona Ri. A. possa rettificare gli atti anagrafici e di stato civile e possa accedere all’intervento chirurgico di rettificazione e attribuzione di sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164” (doc 2 fasc. att.).
Anche la relazione in data 21.12.2017 della dott.ssa Ma. Cr. Me., endocrinologa presso l’AOU S. Or. – Ma. di Bo., ha attestato che gli interventi medici eseguiti negli anni da Ri. An. testimoniano la sua ferma volontà di vivere in conformità al sesso femminile assumendone i tipici ruoli; conclude poi affermando che: “…dal punto di vista medico non sussistono controindicazioni all’intervento” (doc. 3).
La documentazione prodotta deve ritenersi sufficiente per l’accoglimento della domanda, trattandosi di relazioni provenienti da professionisti affiliati a strutture sanitarie pubbliche, in particolare da consulenti del MI. (Movimento Identità Transessuale), che svolge attività convenzionata con l’Azienda USL di Bologna e che si caratterizza come centro specialistico di riferimento a livello nazionale per persone che presentano disforia di genere. D’altro canto, essi sono già stati ritenuti esaustivi dal Tribunale nel procedimento conclusosi con la sentenza che ha autorizzato la rettificazione dei dati dell’attrice con cambiamento del nome e annotazione negli atti anagrafici.
Dall’ interrogatorio libero dell’attrice, inoltre, è emersa la sua meditata volontà di sottoporsi all’intervento di rettificazione del sesso al fine di completare il percorso intrapreso con la domanda di rettifica dei dati anagrafici.
Ricorrono pertanto i presupposti per autorizzare l’intervento richiesto.
PQM
Il Tribunale di Modena, autorizza Ri. Co. a sottoporsi all’intervento chirurgico di rettificazione dei caratteri/tratti sessuali.
Co.ì deciso in Modena, il 29/01/2020 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale